Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18453 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28641/2010 R.G. proposto da:

A.U., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Pagano;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 174/02/10 depositata l’11

agosto 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che A.U. ricorre con unico mezzo nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non svolge difese nella presente sede) per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina – in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificatogli per Irpef e Ilor 1990, in relazione alla plusvalenza realizzata con la cessione, con atto registrato in data 28/12/1990, della sua azienda – ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo;

considerato che, con atto depositato in data 27/4/2017, parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla. parte personalmente e dal difensore e notificata a mezzo posta certificata all’Agenzia delle entrate;

ritenuto che, atteso il rituale deposito di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

che non avendo controparte svolto difese nel presente giudizio non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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