Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18453 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8814-2018 proposto da:

CAR PROJECT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

PIERFRANCESCO MUSSUMECI;

– ricorrente –

contro

NAUTICA LONATO SRL IN LIQUIDAZIONE già NAUTICA BONATI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1327/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata l’11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1.La Car Project s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria contro Nautica Lonato s.r.l. in liquidazione (già Nautica Bonati s.r.l.), avverso la sentenza n. 1327 /2017 della Corte d’Appello di Brescia, depositata l’11.9.2017, non notificata, con la quale il giudice adito accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da Nautica Bonati s.r.l., condannando la Car Project al pagamento di una somma nei confronti della Nautica Bonati e dichiarava integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio.

2.L’intimata non ha svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

4. E’ stata depositata memoria dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria), pur condividendo le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, atteso che non vi è stata violazione della regola della soccombenza, essendo state le spese di giudizio poste a carico, della parte che, seppur in misura contenuta rispetto alla domanda originaria, risulta soccombente, rileva l’esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso.

soccombente.

Manca infatti l’asseverazione di conformità all’originale dotata di sottoscrizione autografa del difensore del ricorso introduttivo, notificato a mezzo pec alla controparte, rispetto al quale, non avendo la controparte provveduto a costituirsi, non può operare, ad evitare la dichiarazione di improcedibilità, la mancata contestazione del controricorrente (v. Cass. S.U. n. 22438 del 2018:” Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.). “).

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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