Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18453 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11327/2019 proposto da:

Y.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Guido Ernesto Maria Savio, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 1388/2018 del Tribunale di Torino, Nona sezione

civile, del 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 09/07/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, Nona sezione civile, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, da Y.P., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto reso dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale – secondo il quale egli sarebbe fuggito dal proprio Paese, il Delta State, in Nigeria, perchè dopo la morte del padre i membri della setta che compiva sacrifici umani ed alla quale il congiunto apparteneva gli avevano intimato di aderirvi minacciandolo, in caso contrario, di morte valorizzando che la compagine degli (OMISSIS), menzionata dal ricorrente, e tanto dopo aver egli, nell’immediato del racconto, riferito di non conoscerne il nome, riusciva a raccogliere persone dal limitato grado di educazione e per lo più in zone rurali là dove invece il padre del richiedente ricopriva la posizione di “uomo d’affari” e la contraddizione in cui era caduto nel riferire circa il luogo in cui sarebbe avvenuto il primo incontro.

Il tribunale esponeva inoltre che i discendenti degli appartenenti alla setta sono minacciati nell’ipotesi in cui rivelino qualcosa di visto o sentito, non essendovi, per contro, prova di un utilizzo della violenza per l’ingresso o ancora dell’uccisione di chi si era rifiutato di succedere al genitore.

In difetto di allegazioni di situazioni relative a beni primari della persona e ritenuto di non poter neppure declinare un giudizio di comparazione tra la situazione del Paese di origine e quella goduta in Italia, il tribunale rigettava la domanda di protezione umanitaria.

2. Y.P. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente nato a (OMISSIS), con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11.

Il tribunale aveva fornito una lettura superficiale della sentenza Moussa Sacko della Corte di Giustizia (C-348/16 resa il 26.07.2017), secondo la quale il giudice deve procedere all’audizione ogniqualvolta lo ritenga necessario al fine di garantire al richiedente un rimedio “effettivo” ex art. 47 della cd. Carta di Nizza, non affermando, come invece ritenuto dai giudici torinesi, in via generale, che la rinnovazione non sia necessaria.

L’audizione avrebbe consentito di integrare le ritenute lacune del racconto e l’accesso del ricorrente alle protezioni richieste.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ necessario muovere dalle affermazioni di diritto che, chiare sul punto, ha reso questa Corte di legittimità con la sentenza del 05/07/2018 n. 17717.

In attuazione del principio del contraddittorio, e quindi del diritto del ricorrente ad una piena ed effettiva difesa, questa Corte di legittimità con l’indicata sentenza ha, per vero, rimarcato la necessità, per ragioni di stretta letteralità della norma in esame e di armoniosa ricostruzione del sistema, che in mancanza della videoregistrazione del colloquio il tribunale, chiamato a pronunciare sulla domanda di protezione internazionale, debba fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato per il mancato pieno spiegamento del principio del contraddittorio (Cass. n. 17717 cit. pp. 10, 11).

Tuttavia, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, alla quale può non farsi luogo se sia stata garantita al ricorrente la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni davanti alla commissione territoriale e il tribunale, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 8, debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti già acquisiti (Cass. 28/02/2019 n. 5973).

1.1.2. Il Tribunale di Torino, in applicazione degli indicati principi richiamando la sentenza di questa Corte n. 17177/2018, ha, per appunto, dato conto dell’intervenuta fissazione dell’udienza e ritenuto che “nel caso di specie non risulta necessaria nuova audizione del ricorrente” (p. 2 decreto) si è sottratto alla portata censura.

1.1.3. Il motivo è pertanto infondato poichè l’audizione del richiedente protezione non è in ogni caso obbligatoria avendo il tribunale valutato la domanda come manifestamente infondata e tanto in ragione degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione svoltasi nella fase amministrativa (Cass. 5973 cit.), e tale violazione non è fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Premesso che una interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, debba condurre ad applicare i previgenti criteri di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria, il ricorrente dedotta la natura atipica del rimedio ed il carattere autonomo dell’accertamento dei suoi presupposti, nella necessità di una valutazione comparativa, caso per caso, tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia, raggiunta attraverso la Libia, e quella goduta nel Paese di provenienza e, quanto alla sussistenza di una condizione di vulnerabilità, l’esistenza di una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, lamenta l’omesso svolgimento da parte del tribunale di un adeguato giudizio comparativo.

Il tribunale con motivazione apparente non avrebbe dato atto in concreto di quali elementi avrebbe preso in considerazione nè perchè non vi sarebbe stata una effettiva sproporzione tra i due contesti di vita, là dove ben avrebbe potuto apprezzare la giovane età del ricorrente al momento della partenza, i motivi della fuga le minacce subite, la permanenza in Libia ed il percorso di integrazione Intrapreso in Italia comparando tali elementi con la situazione che si troverebbe a vivere in Nigeria, paese contrassegnato da forte instabilità e teatro di attacchi terroristici in cui il richiedente non aveva più alcuno stabile legame.

Saldi i principi affermati da questa Corte a SU con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019 sul regime intertemporale delle modifiche introdotte con i D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, che non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base. delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge, nel resto il motivo è inammissibile.

Si tratta di una sostanziale contrapposizione al provvedimento impugnato rispetto alle cui conclusioni il ricorso prospetta in modo inammissibile una generica reiterazione delle deduzioni portate nel giudizio di merito senza confrontarsi con la ratio dell’adottata decisione e quindi con la verificata, in quella fase, omessa allegazione di una situazione di vulnerabilità tale da integrare la Privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità Personale (Cass. n. 4455 del 2018), nella insufficienza ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del vaglio, in via isolata ed astratta, del suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28/06/2018 n. 17072).

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il tribunale aveva omesso di dare rilievo alla situazione del Paese di provenienza, la Nigeria, e del Paese di transito, la Libia nei cui territori i migranti sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, a tortura e malnutrizione con conseguenti ricadute sulla loro salute psichica.

A mente dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. cit. l’esame della domanda di protezione deve essere effettuato alla luce di informazioni precise ed aggiornate riguardanti il Paese di origine e quello di transito che abbiano determinato una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Collegio in violazione della indicata norma non aveva richiamato nessuna fonte a sostegno del raggiunto convincimento escludendo dai presupposti della protezione invocata tanto la grave instabilità in Nigeria quanto la permanenza del richiedente in Libia.

Il motivo è infondato.

Il tribunale esclude la sussistenza del requisito della grave violazione individuale dei diritti umani del ricorrente nel Paese di origine e tanto in ragione della non credibilità del suo racconto e ciò vale a sottrarre fondatezza alla portata critica.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie esito di autonome valutazioni in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente in relazione ai beni primari della vita, nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, fa sì che assuma al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

La deduzione di una situazione di integrazione in Italia, posterius rispetto all’indicata violazione, non legittima l’accoglimento della domanda (arg. ex Cass. 23/02/2018 n. 4455).

4. Il ricorso va, pertanto e conclusivamente, rigettato.

Nulla sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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