Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18453 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18453 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ha pronunciato la seguente

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCELSI Pasquale (SCL PQL 44H01 L842P), rappresentato e

difeso

dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra per procura a margine del
ricorso iscritto al R.G. n. 17334 del 2009, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte
suprema di cassazione;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– Intimato per la correzione di errore materiale occorso nella sentenza
n. 11048 del 2011 della Corte di cassazione, depositata il 19
maggio 2011.

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Data pubblicazione: 01/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha os-

Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da Scelsi Pasquale nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte di cassazione, con sentenza depositata il 19
maggio 2011, n. 11048, così ha deciso: “accoglie il ricorso
nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in
relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento
dell’intero ammontare delle spese del giudizio di merito, liquidate in 780,00, di cui 300,00 per diritti e 460,00 per
onorari; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità”;
che l’originario ricorrente, come rappresentato e difeso
nel giudizio iscritto al R.G. n. 17334 del 2009, ricorre per
la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di
cassazione, liquidando le spese legali, ha omesso di disporne
la distrazione, chiesta in ricorso, in favore del difensore
antistatario Avvocato Alfonso Luigi Marra;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione

servato.

ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:

Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, aveva
chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei
compensi.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare
al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione
degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo
la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in
linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc.
civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce
con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di

«[(…)] Il ricorso è fondato.

ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art.

391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti

delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7
luglio 2010, n. 16037).

consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla sentenza n. 11048 del 2011 di questa Corte la seguente correzione
di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la paro(Atort. LtGAlli” t-TA1
la b_eggéO, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese come liquidate in favore del difensore del ricorrente,
Avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che quindi l’istanza di correzione deve essere accolta, nel
senso che nel dispositivo della sentenza n. 11048 del 2011 di
“u-6.crwilf -pc”
questa Corte, alla fine, dopo la parola

‘legge.’, deve aggiun-

gersi “Dispone la distrazione delle spese come liquidate in
favore del difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi
Marra, dichiaratosi antistatario”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento di correzione di errore materiale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo
della sentenza n. 11048 del 2011 di questa Corte, alla fine,
” ti4i7-ipmf74, ”
dopo la parola &legge?, deve aggiungersi “Dispone la distra-

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di

zione delle spese come liquidate in favore del difensore del
ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario”; dispone altresì che la presente correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.

Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 10
maggio 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta

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