Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18452 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23789/2010 R.G. proposto da:

SA.DI. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Marzi e

Nicola La Rocca, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Roma, via G. Ferrari, n. 35;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 54/14/10 depositata il 24

maggio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO

che la SA.DI. S.r.l. propone ricorso per cassazione, con quattro mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Toscana, sezione staccata di Livorno, ha rigettato l’appello della contribuente ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), aveva determinato, ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2005, maggiori ricavi dalla svolta attività di vendita di immobili, sulla base di elementi presuntivi rappresentati dalla antieconomicità della gestione, dall’esigua o quasi nulla remunerazione del socio e amministratore L.L., dalla accensione da parte di alcuni acquirenti di mutui per importi superiori al prezzo di vendita dichiarato, dallo scarto di quest’ultimo rispetto al valore stimato dall’UTE;

che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1;

considerato che con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione della L. 7 luglio 2009, n. 88, e del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, per avere la C.T.R. avallato l’atto impositivo benchè “pervaso dallo “spirito legislativo” del D.L. n. 223 del 2006″, siccome desumibile dalla rilevanza attribuita, ai fini del calcolo del c.d. valore normale degli immobili compravenduti, all’ammontare del mutuo o del finanziamento ottenuto; impostazione questa però viziata, secondo la ricorrente, dalla mancata considerazione che: a) il citato D.L., art. 35, comma 23-bis, che tale parametro indicava, è stato abrogato dalla L. n. 88 del 2009; b) l’accertamento avrebbe comunque dovuto essere condotto sulla base del citato D.L. n. 41 del 1995, art. 15, che, ben diversamente, precludeva agli Uffici la rettifica a fini Iva del corrispettivo “delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C” ove questo fosse stato indicato – come accaduto nel caso di specie – nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (c.d. valutazione automatica catastale);

che con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. fatto discendere dalle differenze riscontrate in due atti di mutuo (rispetto agli importi dichiarati nei relativi atti di compravendita) l’esistenza di maggiori prezzi non dichiarati con riferimento a tutti gli altri immobili compravenduti: secondo la ricorrente non possono a tali elementi riconoscersi i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma “non potendosi considerare quali ulteriori elementi probatori quelli relativi alla bassa redditività della SA.DI. ovvero quelli relativi alla presunta disuguaglianza tra il valore di mercato degli immobili e quello indicato nei contratti”;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce inoltre omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Commissione regionale omesso di illustrare il percorso logico che l’ha condotta a ritenere accertata una bassa redditività dell’attività e a disattendere le prove e argomentazioni contrarie da essa fornite con riferimento: a) alla corrispondenza tra il prezzo dichiarato e quello effettivamente pagato dagli acquirenti che avevano contratto mutui per maggiori importi (dichiarazioni rese dagli stessi in sede di sommarie informazioni alla Guardia di Finanza); b) alla prassi di prendere a mutuo cifre superiori al prezzo d’acquisto per coprire costi aggiuntivi quali spese notarili, spese di mediazione, arredamento etc.; c) al fatto che i prezzi degli appartamenti erano stati determinati quando gli stessi erano ancora in costruzione e l’acquisto era stato operato direttamente dalla società incaricata dal costruttore, Berrighi Costruzioni; d) alla evidenziata e mai contestata congruità e coerenza dei redditi dichiarati da essa contribuente rispetto a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore; e) al fatto ancora che la propria attività concerneva la commercializzazione degli immobili costruiti dalla Berrighi Costruzioni;

che con il quarto motivo la ricorrente deduce infine “carenza, contraddittorietà ed illegittimità di motivazione”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla stima del valore di mercato degli immobili compravenduti, in quanto operata sul falso presupposto che la stessa si riferisse a beni analoghi, nel medesimo stadio di commercializzazione e a tempo e luogo prossimi a quelli delle vendite di che trattasi.

Diritto

RITENUTO

che è infondato il primo motivo di ricorso;

che al riguardo giova rammentare che la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 3, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (disposizioni che avevano aggiunto nella lettera d) del comma primo del predetto art. 39, alla fine, il seguente periodo: “per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi”): ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità in relazione, specificamente, all’IVA, ma con effetti ritenuti estensibili dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario; è stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendosi la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v. Cass. 21/12/2016, n. 26487; Cass. 26/09/2014, n. 20419; cfr., anche, circ. Agenzia entrate 14 aprile 2010, n. 18);

che, nella fattispecie in esame, la C.T.R. si è adeguata alla normativa vigente ed al principio sopra enunciato, avendo ritenuto legittimo l’accertamento in quanto fondato non sulla presunzione semplice del valore normale ma su una serie di elementi indiziari ritenuti nel complesso dotati dei caratteri richiesti della gravità, precisione e concordanza;

che non può pertanto ravvisarsi la dedotta violazione di legge, costituendo l’apprezzamento circa la ricorrenza di elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge perchè siano valorizzati come fonti di presunzione, giudizio di merito sindacabile, se del caso, sul piano della congruità ed adeguatezza della motivazione, oltre che del rispetto dei principi che regolano la prova per presunzioni e, segnatamente, di quello secondo il quale i requisiti predetti devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (cfr. ex multis Cass. 09/01/2014, n. 245; Cass. 14/05/2005, n. 10135; Cass. 05/07/2003, n. 16831);

ritenuto che, anche con riferimento a detti profili, la sentenza impugnata si sottrae alle censure svolte con i restanti motivi, i quali vanno pertanto considerati inammissibili e, comunque, infondati;

che invero, quanto alla violazione (dedotta con il secondo motivo) dell’art. 2729 c.c., la stessa si appalesa inammissibilmente dedotta non già in ragione dell’applicazione di un erroneo metodo logico di valutazione degli elementi indiziari considerati, bensì con riferimento al risultato stesso, ossia al merito, di tale valutazione, risolvendosi la censura, dunque, nella mera apodittica contrapposizione dell’assunto secondo cui detti elementi, singolarmente e nel complesso considerati, non possono assurgere al valore di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare l’operata rettifica;

che parimenti inammissibili e, comunque, infondati si appalesano le censure di vizio motivazionale dedotte con i restanti motivi;

che in tema, giova rammentare in premessa che – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante, come detto, dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 – il vizio di motivazione si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato, insufficiente o contraddittorio esame di “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; tale vizio non può invece consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass. 14/3/2006, n. 5443; Cass. 20/10/2005, n. 20322);

che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce, infatti, al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass. 7/3/2006, n. 4842;. Cass. 27/4/2005, n. 8718);

che al riguardo non è peraltro richiesto al giudice del merito di dar conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ex multis Cass. 12/04/2011, n. 8294; Cass. 28/10/2009, n. 22801);

che occorre infine rimarcare che il sindacato sulla completezza e coerenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si riferisce soltanto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e non può riguardare invece mere questioni o punti: è da rammentare infatti che trova applicazione nella fattispecie, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c. nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 discendendone che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo e non già un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

che ne discende ulteriormente che, in ricorso, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti (Cass. 29/07/2011, n. 16655);

che, alla luce di tali considerazioni e con riferimento alla asserita mancata valutazione delle dichiarazioni rese degli acquirenti degli immobili M.F. e S.R., la prospettazione del denunciato vizio di motivazione si appalesa inammissibile sia per difetto di autosufficienza (non essendo trascritto in ricorso il contenuto di tali dichiarazioni, nè comunque essendo indicata la collocazione dei relativi verbali negli atti acquisiti al processo), sia e comunque per l’impossibilità di riconoscere in esse obiettiva e univoca idoneità ad attribuire al fatto da esse rappresentato carattere di certezza ed evidenza tale da potersene anche assumere il ruolo di “fatto decisivo” ai fini del giudizio;

che, infatti, come noto, per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza: il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di giuridico fondamento (v. ex multis Cass. 24/10/2013, n. 24092; Cass. 28/06/2006, n. 14973);

che analoga valutazione deve operarsi anche con riferimento agli altri elementi o argomenti di cui si lamenta la omessa o non adeguata considerazione, sia per esserne resa impossibile la verifica in questa sede in mancanza di indicazione specifica del contenuto e/o dell’atto processuale nel quale essi dovrebbero emergere, sia e comunque perchè si tratta, al più, di questioni o argomenti difensivi, proposti al fine di giustificare una diversa valutazione del compendio probatorio, e non certo di fatti decisivi suscettibili di assumere rilievo ai fini e nei limiti del sindacato che in questa sede compete operare;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.500 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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