Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18452 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20155/2009 proposto da:

COMUNE DI FERRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 474, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EDOARDO NANNETTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.C., B.D., BA.DA.,

B.E., B.O., B.P.;

– intimati –

nonchè da:

B.P., BA.DA., B.O., B.E.,

B.C., B.D., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO ALESSANDRI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGELO OSNATO giusta delega in calce;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI FERRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 474, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ORLANDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EDOARDO NANNETTI giusta delega in calce;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 93/2008 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDO ORLANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato OSNATO che si riporta agli

scritti difensivi e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale, si rimette a eventuale

decisione del Collegio di sospensione del giudizio in attesa di

decisione su pregiudizialità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Ferrara notificò agli eredi di M.M., in riferimento alle rispettive quote di eredità, sei avvisi di liquidazione per imposta ICI versata per l’anno 2003 in relazione ad un immobile catastalmente censito in categoria D/6 per il quale la contribuente aveva pagato l’imposta sulla base di una rendita inferiore a quella successivamente attribuita e notificata nel 2005.

Infatti secondo il Comune di Ferrara la M. aveva presentato domanda di accatastamento con successiva attribuzione di rendita catastale superiore a quella presa in considerazione per il calcolo dell’ICI per l’annualità sopra indicata.

I contribuenti B.C., D., Da., E., O. e P. impugnarono gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara la quale accolse il ricorso. Su appello del Comune di Ferrara la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ferrara con quattro motivi ed i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi al quale il Comune ha replicato con controricorso e memoria. I ricorrenti hanno depositato documenti e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che non potesse essere utilizzata per il 2003 la rendita notificata nel 2005 mentre l’art. 74, sopra indicato il quale stabilisce che “gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio” deve essere interpretato nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5, in quanto il Giudice di appello ha omesso di motivare in ordine alla inapplicabilità alla presente controversia della L. n. 342 del 2000, art. 74, senza considerare che il quantum dovuto ai fini ICI dovesse essere calcolato non con il metodo contabile ma con quello catastale della rendita presunta con riferimento a fabbricati similari già iscritti.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5, in quanto il Giudice di appello ha motivato in ordine alla inapplicabilità alla presente controversia della distinzione tra efficacia e validità facendo solo riferimento alla L. n. 342 del 2000, art. 74.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5, perchè il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che la rendita catastale applicata dal Comune fosse quella messa in atti dal 6/10/2005 mentre il Comune di Ferrara ha applicato la rendita in relazione alla variazione del 1992.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in riferimento al primo motivo assorbiti gli altri.

Infatti non è condivisibile la valutazione del giudice di appello secondo il quale è illegittima la rettifica operata dal Comune di Ferrara per l’anno 2003 sulla base della rendita catastale messa in atti e notificata nell’anno 2005.

Al contrario la rendita attribuita a seguito di nuovo classamento, in misura superiore a quella presa in considerazione per il calcolo dell’ICI per l’annualità 2003, era retroattiva ed applicabile dal 1 gennaio 2003 anche se notificata alla contribuente solo nel 2005.

Sul punto si è pronunciata questa Corte con svariate sentenze tra le quali sez. 5, Sentenza n. 16701 del 27/07/2007 la quale ha stabilito la decorrenza retroattiva, ai fini dell’adeguamento dell’imposta ICI, dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale.

“Per determinare l’importo dovuto a titolo di ICI con riferimento ad un immobile posseduto da un’impresa e ricavato dal frazionamento di una più ampia unità immobiliare, il proprietario è tenuto ad applicare il criterio del valore contabile; tuttavia una volta attribuita la rendita catastale aggiornata, l’imposta dovuta in base a quest’ultima va adeguata, per i periodi antecedenti l’attribuzione, a partire dal momento di formulazione della domanda di attribuzione della rendita.” Ancora Sez. 5, Sentenza n. 5933 del 11/03/2010:” In tema di ICI e con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili; pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, mentre dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita”.

Infine ancora più recente è sez. 5 nr. 21441 del 30 novembre 2012 secondo cui “Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l’attribuzione della rendita. Per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, e nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare come dal momento della richiesta o dell’accertamento di intervenuta variazione della consistenza immobiliare – alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, atteso che la previsione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, secondo cui “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”, va intesa nel senso che detta notifica è mera condizione di efficacia, ma non esclude l’utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.

Deve essere rigettato il ricorso incidentale in ordine ai due motivi proposti. Il primo motivo con il quale i contribuenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2, in riferimento all’art. 360, comma 1, punto 3, per non avere il Comune notificato un avviso di accertamento ex art. 11, comma 2, invece che comma 1 c.p.c. è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti, non essendo riportato il testo dell’avviso di accertamento notificato dal Comune questa Corte non è stata posta in grado di valutare se tale avviso di accertamento in rettifica stato emesso e notificato ai sensi dell’art. 11, comma 1 oppure comma 2.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale con il quale i contribuenti chiedono la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ciò in quanto non risulta documentato lo stato in cui si trova il giudizio inerente l’impugnazione dell’avviso di accertamento, se pendente o definitivo, e pertanto tale accertamento dovrà essere compiuto dalla CTR dell’Emilia in diversa composizione davanti alla quale viene disposto il rinvio.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale in ordine al primo motivo assorbiti gli altri e deve essere rigettato il ricorso incidentale in ordine ai due motivi proposti. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso

principale,assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR dell’Emilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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