Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18452 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18452 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 11051-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. 97149560589, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
REICHEL ULRICH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE AVEZZANA n.6, presso lo studio dell’avvocato DANTE
PICCA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MALOSSI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 187/2017 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 13/02/2017;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, il
Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello
di Genova, resa pubblica in data 13 febbraio 2017, che, in parziale

condannava il Ministero al pagamento, in favore di Ulrich Reichel della
somma di euro 9.774,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e
morale, nonché della somma di curo 3.500,00 per il danno
conseguente all’illecita privazione della libertà personale e della somma
complessiva di euro 70.000,00 per le offese all’onore e all’integrità
fisica alle quali era stato sottoposto l’attore al momento del suo arresto
presso la scuola Diaz durante la partecipazione al G8 del 2011;
che, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale,
dopo aver ritenuto applicabili alla fattispecie in esame le tabelle di
Milano come parametro di liquidazione equitativa del danno non
patrimoniale, ha provveduto a riconoscere in favore del Reichel un
importo complessivo di euro 9.774,00, per danno non patrimoniale
comprensivo del danno biologico e delle maggiorazioni derivanti dalla
personalizzazione del pregiudizio subito a titolo di danno morale;
che il giudice d’appello, inoltre, liquidava l’ulteriore importo di
curo 20.000,00 per offesa all’onore derivante da calunnie, falsità,
ingiurie e vari trattamenti oltraggiosi ai quali era stato sottoposto
l’attore al momento del suo arresto e tenuto conto della “gravità dei
reati e delle conseguenze che ne sono derivate”, nonché la somma di
euro 50.000,00 per offesa all’integrità fisica e psichica, non già da
intendersi come danno biologico (ossia di lesione suscettibile di
valutazione medico-legale), ma quale “valore morale unitario e
emanazione diretta della personalità del soggetto”, cagionata da
Ric. 2017 n. 11051 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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riforma della decisione del Tribunale della medesima Città,

percosse, maltrattamenti, vessazioni e tutte le altre coercizioni fisiche e
morali cui era stato sottoposto il danneggiato, integranti le “condizioni
di sofferenza fisica e psicologica tipici della tortura”;
che resiste con controricorso Ulrich Reichel.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata

dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale le parti
hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in
forma semplificata.
Considerato che, con unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., per aver la Corte territoriale liquidato
l’ulteriore importo di complessivi euro 70.000,00, per le sofferenze
derivanti dai trattamenti illeciti ai quali era stato sottoposto il Reichel
presso la Scuola Diaz, l’Ospedale San Martino e il carcere Marassi,
dopo aver già liquidato l’importo di euro 9.774,00 a titolo di danno
biologico e morale correlato ai medesimi fatti, così da determinare una
duplicazione risarcitoria del medesimo pregiudizio non patrimoniale,
assegnando funzione sanzionatoria alla condotta in concreto
riscontrata;
che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, primo
comma, n. 1, c.p.c.;
che, infatti, la Corte territoriale, nel liquidare separatamente il
risarcimento per il danno biologico da quello, subito dal medesimo
danneggiato, per il danno all’onore e per il danno all’integrità della
personalità della vittima (in ragione delle condotte illecite sopra
indicate, nel “Ritenuto’), si è attenuta al principio di diritto — enunciato
da Cass. n. 9320/2015 (senza che il ricorso offra ragioni per
Ric. 2017 n. 11051 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione

discostarsene) — per cui «in materia di responsabilità civile, il principio
della C4 omnicomprensività” della liquidazione del danno non
patrimoniale comporta l’impossibilità di duplicazioni risarcitorie del
medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito
plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto

che la citata Cass. n. 9320/2015 ha, poi, precisato, in
motivazione, che il danno non patrimoniale deve essere liquidato
unitariamente, «ma a condizione che la “perdita” abbia inciso su beni
od interessi omogenei. Se, invece, l’illecito attinge beni eterogenei,
avremo perdite diverse e dunque danni diversi» (ad es. “se la vittima
d’un sequestro di persona patisse lesioni personali, essa avrebbe diritto
al risarcimento sia del danno non patrimoniale da lesione della salute,
sia di quello da privazione della libertà: in questo caso infatti ci
troveremmo dinanzi a due interessi lesi, a due perdite (libertà e salute)
ed a due danni”);
che nella specie, a fronte di distinte lesioni di diritti inviolabili
costituzionalmente tutelati (sulla cui consistenza come tali il ricorso
non svolge censure), la Corte territoriale, con motivazione puntuale,
ha preso in considerazione il danno da esse derivato al Reichel (c.d.
danno-conseguenza), ossia (in quanto danno non patrimoniale alla
persona) la peculiare fenomenologia (in tetinini di patimento e
sofferenza) in cui si è manifestata, di volta in volta (e partitamente), la
perdita subita dal danneggiato, non incorrendo, dunque, in una
liquidazione del pregiudizio in re ipsa (né tantomeno a carattere
“punitivo”), là dove, poi, la quaestio facti inerente alle circostanze
materiali idonee ad integrare detto danno sfugge al sindacato di questa
Corte, salvo congruente denuncia ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360
c.p.c. (che il ricorso non svolge);
Ric. 2017 n. 11051 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto»;

che la memoria di parte ricorrente (la quale non coglie in tutte le
sue implicazioni il principio di cui al precedente innanzi citato) non
offre argomenti tali da scalfire le considerazioni che precedono;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in

che il Ministero ricorrente — in quanto amministrazione statale
in favore della quale opera il meccanismo della prenotazione a debito non è tenuto a versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
n. 228 del 2012, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.,
tra le altre, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 aprile
2018.

confottnità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014;

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