Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18452 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8546-2018 proposto da:

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 14,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2018 del GIUDICE DI PACE di PIEDIMONTE

MATESE, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.S.L. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro P.P., avverso la sentenza n. 22/2017 del Giudice di pace di Piedimonte Matese, pubblicata il 17 gennaio 2018 e notificata il 23 febbraio 2018, con la quale il giudice di pace adito dichiarava la nullità della procedura esecutiva n. (OMISSIS) del 2017, per mancata notifica del titolo esecutivo.

2.L’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.

2. Il P. proponeva opposizione al pignoramento presso terzi notificatogli in data 9.2.2017 dall’avv. D.S. in proprio, deducendo che esso non fosse stato preceduto dalla notifica dell’atto introduttivo. Il giudice di pace con la sentenza impugnata accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del pignoramento perchè non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, disattendendo l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata dal D.S..

Il ricorrente avv. D.S. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 617 e 491 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., avendo il giudice fatto scaturire dalla omessa notifica del titolo esecutivo il venir meno della necessità per l’opponente di rispettare il termine perentorio di venti giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi.

Il motivo è fondato: giacchè l’opponente lamenta di non aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo, il termine perentorio di venti giorni per proporre opposizione non è venuto meno, ma in ogni caso decorreva, al più tardi, dal primo atto di esecuzione del quale lo stesso opponente assumeva di aver avuto conoscenza: nel caso di specie, il primo atto è il pignoramento presso terzi, del quale l’opponente stesso dichiara di aver ricevuto la notifica in data 27.12.2016. Da quella data decorreva comunque il termine perentorio di venti giorni per proporre opposizione, che non è stato rispettato: avendo il P. notificato l’opposizione agli atti esecutivi solo in data 9.2.2017, e quindi ampiamente oltre i venti giorni previsti dalla legge, la stessa è tardiva.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questa Corte può avvalersi della facoltà di decidere la causa nel merito, prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi proposta da P.P..

Non può invece essere disposta, nell’ambito della decisione nel merito, la restituzione di quanto pagato dal ricorrente per spese di lite del giudizio di opposizione, in quanto l’art. 389 c.p.c. preclude di provvedere in questa sede sulle domande conseguenti alla cassazione. Infatti, in sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l’eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicchè la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l’ha accolta, a norma dell’art. 389 c.p.c. (v. Cass. n. 667 del 2016).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, dichiara la inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da P.P..

Pone a carico del soccombente P. le spese di giudizio sostenute dal D.S., che liquida in Euro 1.200,00 quanto al giudizio di primo grado ed in Euro 1.500,00 per questo giudizio, oltre Euro 200,00 di esborsi per ciascun grado, accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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