Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18451 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8503-2012 proposto da:

S.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MICHELE IACOVIELLO (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PADOVA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PADOVA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. S.R. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che ha riformato la prima decisione in controversia concernente il parziale diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso presentata il 25.10.2006 dal contribuente con richiesta di restituzione di Euro 5.073,40, in relazione alla presunta indebita imposizione fiscale per IRPEF al momento dell’erogazione pensionistica in forma di capitale, sui contributi che lo stesso aveva versato anteriormente al 31.12.2000 al Fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana (B.C.I.).

Secondo il ricorrente, nell’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, alle prestazioni in forma di capitale, sarebbe stata indebitamente tassata anche la quota di contributi versati dal dipendente stesso, nonostante che, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione avesse riconosciuto un limitato diritto al rimborso nella misura di Euro 400,17.

L’Agenzia delle entrate replica con controricorso e propone ricorso incidentale su un motivo.

2. Per quanto d’interesse – essendo circoscritta la controversia alla quantificazione delle somme rimborsabili – la CTR, nel valutare la documentazione sottopostale dalle parti, ha affermato “a fronte dei prospetti paga prodotti dal contribuente, sta il prospetto analitico acquisito dal Fondo pensioni da parte dell’Ufficio… Il Collegio, vista tale documentazione, ritiene senz’altro più affidabile il documento esibito dall’Ufficio, che si riferisce al soggetto (Fondo pensioni) erogatore della somma tassata e che è piuttosto dettagliato” ed ha confermato l’atto di diniego parziale.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, dell’art. 11 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver erroneamente il giudice di appello attribuito valore di piena prova alla dichiarazione resa dal sostituto di imposta in via stragiudiziale, controinteresssato alla domanda di rimborso avanzata dal contribuente, è infondato.

Invero, la CTR, non ha attribuito esclusivo valore probatorio alla documentazione proveniente dal Fondo, ma previa comparazione la ha ritenuta più affidabile.

2. Il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia la insufficiente motivazione in merito ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), costituito dalla quantificazione del rimborso spettante ai contribuente, è fondato e va accolto.

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia dato sufficientemente conto delle ragioni che l’avevano condotto a ritenere provato che il contribuente non avesse personalmente versato i contributi nella misura indicata, nonostante avesse provveduto a depositare documentazione proveniente dal datore di lavoro (buste paga), potenzialmente idonea a comprovare il suo assunto.

Invero la decisione risulta assertiva e la qualificazione di maggiore affidabilità della documentazione del Fondo rispetto alle complessive emergenze documentali versate in atti non integra affatto una sufficiente motivazione poichè non consente di ripercorrere l’iter logico/giuridico seguito e di vagliarne la validità in assenza del riferimento a qualsivoglia indice a cui ancorarla (v. Cass. nn.18215/2016, 27079/2016).

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (art. 360 c.p.c., comma 1) e l’intervenuta decadenza per tardività dell’istanza di rimborso presentata in data 23.10.2006, in violazione della norma citata, decadenza rilevabile d’ufficio.

L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

4. In conclusione il ricorso principale va accolto sul secondo motivo, infondato il primo ed il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. La sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale sul secondo motivo, infondato il primo ed assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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