Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18451 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18451 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 10485-2017 proposto da:
COMUNE DI ALEZIO P.I.82001170750, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIETRO DA CORTONA n.8, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE MILETO, rappresentato e difeso dall’avvocato
STEFANO TESEO;

– ricorrente contro
ASI CONSORZIO Area Sviluppo Industriale della Provincia di Lecce
P.I.00380090753, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA n.2, presso
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA
VERGINE;

Data pubblicazione: 12/07/2018

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COtitt017C011elltC

avverso la sentenza n. 183/2017 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 14/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Alezio ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, in
data 14 febbraio 2017, che ne rigettava il gravame contro la decisione
del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, aveva accolto le
opposizioni (successivamente riunite) proposte dal Consorzio ASI
della Provincia di Lecce (già Consorzio SiSri) avverso i decreti
ingiuntivi emessi in favore di detto Comune per gli importi,
rispettivamente, di euro 156.447,28 ed euro 6.591,90, oltre accessori, a
titolo di finanziamenti per la realizzazioni di opere pubbliche;
che la Corte territoriale osservava: 1) che tra il Comune e il
Consorzio era intercorsa una convenzione con cui al primo era stato
riconosciuto un finanziamento statale per la realizzazione di opere
pubbliche (strade); 2) che la convenzione disciplinava le modalità di
corresponsione del finanziamento in base ad alcune “condizioni” (
presupposti); 3) che il Consorzio era intervenuto nel procedimento

non in proprio … ma in nome e per conto della pubblica

amministrazione statale, nella specie il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale”; 4) che in tale veste di delegato il Consorzio aveva
svolto “attività istruttoria di verifica dei presupposti della concreta
erogazione finanziaria”, ma “limitata alla verifica della ultimazione dei
lavori, della verifica contabile-amministrativa della rendicontazione dei
lavori”, in quanto la delibera commissariale 179/2003 non conteneva
“alcun riferimento alla sussistenza dell’ulteriore presupposto del

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Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, il Comune di

pagamento ovvero l’accreditamento delle somme da parte del
Ministero”, così come la delibera C.S. n. 51/04 evidenziava che al
pagamento della rata di saldo in favore del Comune di Alezio si
sarebbe provveduto “dopo l’accreditamento delle relative somme da
parte del Ministero”; 5) che il Consorzio, in quanto mero “delegato”,

pagamento”;
che resiste con controricorso il Consorzio ASI della Provincia di
Lecce;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in
forma semplificata.

Considerato che:
a) con il primo mezzo è dedotto “vizio di motivazione”, nonché
violazione e falsa applicazione del d.m. lavoro e previdenza sociale del
31 maggio 1999, dell’art. 1-ter della legge n. 236 del 1993 e del d.P.C.m.
n. 773 del 1994, per aver la Corte territoriale erroneamente affettnato
la veste di mero delegato in capo al Consorzio ASI, che invece
risultava essere titolare del finanziamento ed erogatore delle somme
nei confronti del Comune;
a.1) il motivo è inammissibile, in quanto prescinde dalla ratio

decidendi della sentenza impugnata, la quale si fonda sull’esegesi della
convenzione intercorsa inter partes e delle conseguenti delibere emesse
dal Consorzio (di pertinenza esclusiva del giudice del merito in quanto
atti amministrativi a contenuto non normativo: cfr., tra le altre, Cass. n.
17367/2010), rispetto alle quali non solo non vengono dedotte censure
di violazione dei canoni ermeneutici all’uopo rilevanti (in particolare,
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non poteva essere riconosciuto come “debitore obbligato al

gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c.), ma neppure degli
anzidetti atti viene data intelligibile contezza e localizzazione
processuale (ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.), là dove,
peraltro (in via che risulta anche del tutto assorbente), non viene
investita di censure l’autonoma ratio rappresentata dal rilievo per cui

“l’accreditamento delle somme da parte del Ministero”;
b) con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 324, 329, secondo comma, c.p.c. e 2909
c.c., per aver la Corte territoriale ignorato il giudicato interno costituito
dal rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell’eccezione di
carenza di legittimazione passiva del Consorzio;
b.1) il motivo è inammissibile, giacché non viene data
intelligibile contezza, sia pure per sintesi, dei contenuti propri dell’atto
di appello del Consorzio, né di essi vi è idonea localizzazione
processuale ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; ciò senza
considerare che la censura confonde il profilo della legittimazione
passiva ad causam con quello della titolarità passiva del rapporto
giuridico implicato, su cui si è soffermata la Corte territoriale e che
rappresenta elemento costitutivo della domanda, attinente al merito
della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla (Cass., S.U.,
n. 2951/2016);
che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55
del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;

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ulteriore presupposto di erogazione del finanziamento era

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a nonna del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V1-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 aprile
2018.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

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