Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18451 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7504-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato UBALDO ALARRONE;

– ricorrente –

contro

SKY ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO LABATE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4890/2017 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.S. ha proposto ricorso per cassazione contro Sky Italia s.r.l., avverso la sentenza n. 4890/2017 del Tribunale di Palermo.

2. Resiste Sky Italia s.r.l. con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

4. Le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.

2. Questa la vicenda: Sky Italia conveniva in giudizio il R. dinanzi al Giudice di pace di Palermo chiedendone la condanna al pagamento di un importo per aver fruito dei servizi erogati dalla società non presso la propria abitazione, ma presso un centro scommesse da lui gestito. Il giudice di pace accoglieva la domanda.

Il R. proponeva appello, denunciando l’omessa considerazione della vessatorietà di una clausola contrattuale e la sua nullità, ed inoltre ribadendo che, trattandosi di servizio multivision, esso poteva essere fruito anche fuori dalla abitazione dell’abbonato.

Il tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di gravame, ex art. 342 c.p.c..

3. La sentenza, dopo aver ripercorso il panorama giurisprudenziale (con ricostruzione ampia, sebbene un pò datata) in merito all’ammissibilità dell’appello, dichiara l’imammissibilità dell’appello proposto senza contenere alcun riferimento alla fattispecie in esame, nè sotto il profilo della ricostruzione dei fatti che dei motivi di appello, idoneo a far ritenere che la pronuncia di inammissibilità sia relativa effettivamente all’appello proposto dal R., e contiene, viceversa, due riferimenti, rispettivamente a pag. 4 e a pag. 5, all’appello proposto da altro soggetto (tale L.), le cui caratteristiche descrive, al fine di ritenerlo inammissibile.

Essa inoltre non riporta le domande proposte nel giudizio, è esclusivamente imperniata sulla struttura dell’atto di appello, e fa riferimento alla comparsa conclusionale depositata dall’appellante.

4. Il ricorso è articolato in sei motivi. I primi due (con il primo dei quali si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e con il secondo la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.), risultano fondati, gli altri risultano assorbiti.

Il ricorrente ricostruisce il contenuto e la struttura del suo atto di appello, in tal modo efficacemente dimostrando che le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, certamente riferite ad altro soggetto e ad altra vicenda processuale, non erano pertinenti al suo appello. Ha anche evidenziato di non avere depositato comparsa conclusionale, al contrario di quanto si dice nella sentenza.

In definitiva, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla vicenda processuale in esame, e risulta prendere in considerazione l’atto di appello redatto da un’altra parte in un’altra causa, forse a causa di un errore materiale derivante dalla redazione informatica degli atti e dagli strumenti riproduttivi della scrittura messi a disposizione dai programmi in uso. Essa va conseguentemente cassata, perchè la valutazione di inammissibilità dell’appello non si riferisce – non c’è alcun elemento per ritenerlo – all’appello effettivamente proposto dal R. ma ad altro appello, proposto da altro soggetto in una diversa causa.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, perchè rinnovi la decisione, anche in ordine alla valutazione sull’ammissibilità dell’appello.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, affinchè decida anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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