Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18451 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15026-2005 proposto da:

REAL ESTATE S.R.L. (cf. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO GUIDO, che la

rappresenta difende unitamente all’avvocato FATA DOMENICO, giusta

Procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MODENA (P.I. (OMISSIS)) in persona del presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso il dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANI FABIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DANI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La risoluzione di una controversia insorta tra la società Real Estate s.r.l. e la Provincia di Modena nell’esecuzione di un contratto d’appalto, col quale l’amministrazione provinciale aveva commissionato a detta società una serie di servizi attinenti al proprio patrimonio immobiliare, fu affidata ad un collegio di tre arbitri, i quali, con lodo deliberato il 18 dicembre 1999, risolsero il contratto per inadempimento dell’appaltatrice e la condannarono al risarcimento del danno, equitativamente liquidato in L. 80.000.000.

Il lodo fu impugnato per nullità dalla Real Estate dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, la quale, con sentenza depositata il 15 febbraio 2005, rigettò l’impugnazione e condannò la Real Estate al pagamento delle spese processuali.

La corte emiliana escluse che fossero fondate, infatti, le doglianze formulate dall’impugnante sia quanto al difetto di sottoscrizione del lodo, sia quanto all’indicazione della data della sottoscrizione stessa, sia quanto alla dedotta violazione del principio di deliberazione in conferenza personale degli arbitri, sia quanto alla mancata rilevazione della nullità di alcune clausole del contratto d’appalto per contrarietà a norme imperative ed al difetto di motivazione del lodo, sia quanto alla prova del danno ed alla sua liquidazione in via equitativa.

Avverso tale sentenza la Real Estate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Provincia di Modena ha resistito con controricorso e successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che erroneamente la corte d’appello ha disatteso l’eccezione di nullità (o giuridica inesistenza) del lodo per difetto di sottoscrizione.

L’eccezione era basata sul rilievo che uno dei tre arbitri aveva apposto in calce al testo del lodo, sottoscritto anche dagli altri due arbitri, una postilla, da lui solo sottoscritta, per manifestare una riserva in ordine alla liquidazione equitativa del danno. La ricorrente ha sostenuto – e tuttora sostiene – che, giacchè la postilla forma parte integrante del testo cui accede, il lodo, nella sua interezza, difetterebbe delle firme degli altri due arbitri.

La doglianza non appare però fondata.

Il lodo, come in punto di fatto la corte d’appello ha accertato, reca la sottoscrizione di tutti gli arbitri che hanno concorso a deliberarlo. La circostanza che uno di essi, nel sottoscriverlo, abbia manifestato una riserva di carattere personale circa un particolare punto della decisione non toglie che la sua firma sia riferibile alla decisione, complessivamente considerata, al pari delle firme apposte dagli altri due arbitri. Nè può sostenersi che, per la validità del lodo, anche tali altri due arbitri avrebbero dovuto apporre la propria sottoscrizione in calce alla riserva formulata dal terzo arbitro, solo a quest’ultimo imputabile e non essenziale alla completezza del documento contenente la decisione collegiale.

2. Anche il secondo motivo di ricorso reitera un’eccezione sollevata dinanzi alla corte d’appello e da questa disattesa.

La ricorrente sostiene che il lodo avrebbe dovuto esser dichiarato nullo perchè non recante 1’indicazione della data in cui gli arbitri vi hanno apposto la loro sottoscrizione.

Neppure tale doglianza può dirsi fondata.

Puntualmente 1’impugnata sentenza ha infatti richiamato l’orientamento di questa corte secondo cui la necessaria formalità dell’apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni del lodo arbitrale trova il suo fondamento nella necessità di rendere evidente e certa la data di formazione dell’atto, ai fini di un’eventuale impugnazione: sicchè tale necessità non ricorre qualora dallo stesso lodo – come nella specie il giudice di merito afferma essere accaduto – risulti che questo è stato sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente alla decisione, adottata in una data risultante dal documento medesimo (Cass. 30 gennaio 2003, n. 1401; cui adde Cass. 2 febbraio 2007, n. 2256, e Cass. 26 settembre 2007, n. 19949).

Da tale principio non si ha motivo per discostarsi, e le considerazioni svolte nel ricorso per sostenere che il lodo sarebbe stato invece sottoscritto in un momento successivo a quello della deliberazione si risolvono nella contestazione di un apprezzamento di fatto, non consentita in questa sede e comunque non verificabile se non a patto di uno scrutinio diretto delle risultanze acquisite nel giudizio di merito, che al giudice di legittimità non è dato compiere.

3. La corte d’appello ha reputato priva di fondamento anche l’eccezione della Real Estate secondo cui il lodo non sarebbe stato deliberato dagli arbitri in conferenza personale, e su questo verte il terzo motivo di ricorso, anch’esso però non accoglibile.

Che la deliberazione del lodo sia stata adottata in conferenza personale degli arbitri è attestato, come si sottolinea nella qui impugnata sentenza della corte d’appello, dal lodo stesso. La mera circostanza che – come già detto – uno degli arbitri, nel sottoscrivere il documento, abbia poi formulato una riserva circa un punto decisione non basta certo, sul piano logico, a dimostrare che la deliberazione del lodo non sia stata adottata nelle forme da esso indicate: dimostra solo che vi è stato un parziale dissenso, il che ovviamente non inficia la validità del lodo (come non varrebbe ad inficiarla neppure il radicale rifiuto di sottoscrizione dell’arbitro dissenziente: Cass. 30 luglio 2002, n. 11241).

4. Il quarto motivo del ricorso si riferisce ad una pretesa causa di nullità del lodo, denunciata dalla Real Estate nell’atto d’impugnazione ma non ravvisate dalla corte d’appello.

La nullità del lodo dipende, a parere della ricorrente, dal mancato riconoscimento, ad opera degli arbitri, della violazione di norme imperative che avrebbero dovuto condurre a dichiarare nullo il contratto d’appalto di cui si discute, essendo state in esso inserite prestazioni riservate dall’allora vigente L. n. 1815 del 1939 ai professionisti iscritti nell’albo degli ingeneri, come tali non demandabili ad una società di capitali. Inoltre, dovendosi necessariamente applicare a dette prestazioni le relative voci della tariffa professionale, il corrispettivo dell’appalto avrebbe superato il limite oltre il quale si sarebbe dovuto dar corso alla gara secondo le regole dettate dal D.Lgs. n. 157 del 1995 in attuazione della direttiva n. 92/50 CE. 4.1. Sul punto giova premettere che la corte bolognese, pur avendo rilevato che gli arbitri erano stati autorizzati a decidere secondo equità, ha esaminato nel merito la surriferita doglianza, tenendo conto del fatto che la clausola compromissoria aveva comunque inteso richiamare gli arbitri anche al “rispetto delle regole di diritto”.

La ricorrente, comunque, osserva che le ragioni di nullità da essa denunciate concernono l’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali, la cui violazione inficerebbe la validità del lodo anche se pronunciato secondo equità.

La corte d’appello ha però escluso che il lodo sia viziato da nullità, sotto il profilo della ipotizzata violazione della citata L. n. 1815 del 1939. Ha infatti osservato che dagli arbitri detta violazione era stata, in astratto, considerata riferibile solo alle prestazioni “ulteriori” menzionate nell’art. 3, lett. c, del contratto d’appalto, laddove, in concreto, l’inadempimento dell’appaltatrice da cui dipendeva la risoluzione era stato riscontrato nell’esecuzione delle prestazioni principali, enunciate nell’art. 1 del contratto medesimo. Nell’impugnare il lodo, la Real Estate ha negato che le prestazioni indicate nell’art. 3, lett. c), del contratto fossero “ulteriori”, rispetto a quelle descritte nel precedente art. 1, di cui invece avrebbero costituito una specificazione; ma questo rilievo – ha osservato la corte territoriale – si risolve nella deduzione di un errore d’interpretazione del contratto da parte degli arbitri e non integra, perciò, un error in iudicando per violazione di norme imperative. E neppure la nullità avrebbe potuto farsi discendere – sempre secondo la corte d’appello – dall’entità del corrispettivo dell’appalto ricostruita in base ad un’ipotetica inserzione automatica di quanto previsto dalle tariffe professionali, preclusa dall’accertato inadempimento.

Nel ricorso per cassazione la Real Estate riferisce i termini dell’impugnazione formulata dinanzi alla corte d’appello e le argomentazioni con cui aveva sostenuto la propria eccezione di nullità, per poi semplicemente aggiungere che detta corte “ha ritenuto tuttavia non sussistere i dedotti casi di nullità qualificando come mero errore interpretativo del contratto quella che invece è stata, come visto, con tutta evidenza una vera e propria violazione di norma imperativa e di ordine pubblico, che legittima pertanto la richiesta cassazione sul punto della pronuncia della Corte di Bologna” (ricorso, pagg. 23-24).

Ma, come ripetutamente questa corte ha ricordato (cfr., ad esempio, Cass. 29 settembre 2005, n. 19145), i motivi di ricorso per cassazione devono consistere, pena l’inammissibilità degli stessi, in una critica della decisione impugnata e, pertanto, debbono prendere in considerazione le ragioni che la sorreggono, con l’esplicita e specifica indicazione dei motivi per cui essa deve considerarsi errata. Proposta nei termini sopra indicati, la doglianza della Real Estate appare quindi inammissibile, perchè si limita a riportare le tesi giuridiche svolte nel giudizio di merito, e l’affermazione secondo cui esse dimostrerebbero “con tutta evidenza” l’erroneità della diversa conclusione cui è pervenuta la corte d’appello non costituisce quella critica puntuale e specifica alla ratio della decisione impugnata che è indispensabile per innervare un idoneo motivo d’impugnazione.

Aggiungasi, poi, che la discussione sul carattere autonomo o meno delle diverse prestazioni previste nel contratto d’appalto di cui si discute presuppone inevitabilmente una diretta presa di conoscenza di quel contratto ad opera del giudicante: ciò che esula dall’ambito del giudizio di legittimità.

4.2. Considerazioni non dissimili son da farsi per l’ulteriore profilo di doglianza, contenuto nel medesimo motivo di ricorso, riguardante l’eccepita nullità del lodo per difetto di motivazione.

La corte d’appello ha escluso di poter ravvisare una tal causa di nullità, osservando che essa presupporrebbe – la mancanza assoluta di motivazione e che la stessa società impugnante non aveva negato che il lodo recasse una motivazione in ordine all’accertato inadempimento contrattuale, limitandosi invece a sostenere che la nullità di clausole del contratto faceva venir meno i motivi per i quali ne era stata pronunciata la risoluzione.

La ricorrente ora lamenta che la corte d’appello sarebbe stata contraddittoria ed insiste nel sostenere che vi è difetto di motivazione del lodo, perchè non sarebbe possibile comprendere “se la risoluzione del contratto sarebbe stata giustificata anche senza le prestazioni che la Provincia di Modena non poteva imporre, nè l’appaltatore poteva realizzare”. Ma tale argomentazione, ancora una volta, non coglie la ratio della decisione impugnata, che risiede nella distinzione tra eventuali errori di motivazione (quale semmai sarebbe quello di aver ravvisato gli estremi della risoluzione contrattuale senza tener conto dell’ipotetica nullità di alcune clausole) e l’assoluta mancanza della motivazione da cui possa farsi discendere la radicale nullità del lodo arbitrale.

5. Nemmeno il quinto motivo di ricorso può essere accolto.

La ricorrente sostiene che gli arbitri avrebbero proceduto alla liquidazione equitativa di un danno della cui esistenza la Provincia di Modena non aveva però offerto prova, e lamenta che la corte d’appello abbia rigettato il motivo d’impugnazione a tal riguardo formulato confondendo ciò che attiene alla dimostrazione del danno e del nesso causale, con il diverso e consequenziale profilo della liquidazione del danno stesso.

Ma così non è. Nell’impugnata sentenza si legge infatti espressamente non solo che gli arbitri hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali il danno è stato liquidato su base equitativa, ma anche che lo si è “ritenuto comprovato nella sua esistenza” (sentenza impugnata, pag. 16).

Si tratta di un accertamento – quello relativo al contenuto della motivazione del lodo arbitrale – rimesso al giudice di merito, e sul quale questa corte non può esercitare un sindacato che presupporrebbe un esame diretto del lodo, in questa sede non consentito. E tanto basta a far ritenere priva di fondamento la doglianza della ricorrente ove in essa si sostiene che, viceversa, nel giudizio arbitrale la prova dell’esistenza del danno non sarebbe stata data e che la corte d’appello avrebbe confuso il piano dell’art. debeatur con quello del quantum.

6. Per l’insieme delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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