Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18451 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Cavido Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Caserta, alla via Roma, Parco Europa, presso lo

studio dell’avv. De Franciscis Carmela, dalla quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Equitalia Polis s.p.a, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, alla via Favarelli 22, presso lo studio

dell’avv. Maresca Arturo, rappresenta e difesa dall’avv. Sciaudone

Antonio;

– controricorrente –

nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 243/2007/51, depositata il 18/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI, che ha concluso aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Cavido Costruzioni s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 170/17/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) registro 1998.

li ricorso proposto si articola in motivi. Resistono con controricorso Equitalia Polis s.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello.

Nel merito, con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 148 c.p.c..

La CTR avrebbe erroneamente affermato che la notifica dell’avviso di liquidazione sarebbe avvenuta in data 26/6/2006, così escludendo la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa impositiva.

La censura è inammissibile alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 24166 del 13/11/2006) secondo cui l’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la notifica della cartella di pagamento.

La censura è inammissibile. La espressione che sarebbe stata contenuta nel ricorso di 1^ grado “ancora necessita lamentarsi della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere il presunto credito”, di per sè, non è equivalente ad una espressa contestazione della tempestività della notifica della cartella di pagamento, con riferimento alla data di consegna del ruolo al concessionario; deve pertanto affermarsi la inammissibilità della censura in quanto non contenuta nel ricorso di 1^ grado.

Con quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7; la sentenza erroneamente riterrebbe non sussistente la carenza di motivazione della cartella di pagamento.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 3/7/2008, n. 18202; Cass 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048).

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria e della Equitalia s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria e della Equitalia s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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