Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18451 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18451 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione errore
materiale

sul ricorso proposto da:
DE PASCALIS Lucic, (DPS LCU 62T49 H501Q), DI BERNARDO Maria
(DBR MRA 46E53 E791Y), DI STEFANO Edi (DST DEI 58B53 H501I),
DI STEFANO Patrizia (DST PRZ 56°61 H501D), DENARO Annunziata
(DNR NNZ 53P42 D089T), rappresentati e difesi dall’Avvocato
Ferdinando Emilio Abbate per procura a margine del ricorso iscritto al R.G. n. 27717 del 2008, presso lo studio del quale
in Roma, via Andrea Doria n. 48, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore;

– intimato –

Data pubblicazione: 01/08/2013

per la correzione di errore materiale occorso nella sentenza
della Corte di cassazione depositata il 17 dicembre 2009, n.
26581.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di con-

fano Petitti;

sentito l’Avvocato Ranieri Roda con delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha chiesto l’accoglimento
dell’istanza.

Ritenuto che definendo un giudizio di equa riparazione proposto da De Pascalis Lucia, Di Bernardo Maria, Di Stefano Edi,
Di Stefano Patrizia e Denaro Annunziata, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cassazione, con sentenza depositata il 17 dicembre 2009, n. 26581, in accoglimento del
secondo motivo di ricorso, ha cassato l’impugnato decreto della Corte d’appello di Roma n. 6342/07, pubblicato il 28 settembre 2007, limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel
merito, ferma ogni altra statuizione, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi
1.200,00, di cui
ritti oltre

700,00 per onorario ed

400,00 per di-

78 per ciascuna delle ulteriori parti ricorrenti

e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella
misura della metà, in ulteriori complessivi

1.200,00, di cui

siglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Ste-

1.000,00 per onorario, oltre spese g

rali e accessori co-

me per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari”;
che ricorrono gli originari ricorrenti, come rappresentati

la correzione dei seguenti errori materiali occorsi nella redazione del citato provvedimento:
– a pag. 2, ove è scritto “Di Tef ano Edi” deve leggersi
“Di Stefano Edi” e dove è scritto Denarto Annunziata” deve
leggersi “Denaro Annunziata”;
– a pag. 2, sostituire la indicazione del decreto impugnato, “n. 6342/07, pubblicato il 28 settembre 2007”, con “n.
51536/2006 + altri riuniti, pubblicato il 26 settembre
2007”;
– a pag. 2, quart’ultima riga, la data di pubblicazione
del decreto impugnato “28 settembre 2007” deve essere sostituita con “26 settembre 2007”;
– a pag. 2, penultima e ultima riga, ove è affermato che
la Corte d’appello di Roma “attribuiva la somma di
8.000,00 a ciascuna delle ricorrenti”, deve leggersi “attribuiva la somma di 3.000,00 a ciascuna delle ricorrenti”;
– a pag. 4, nel dispositivo, ove è scritto “in complessivi
1.200,00, di cui
diritti oltre

700,00 per onorario ed

400,00 per

78 per ciascuna delle ulteriori parti ri-

e difesi nel giudizio iscritto al R.G. n. 27717 del 2008, per

correnti”, premesso che queste erano quattro e che quindi
il compenso aggiuntivo è pari ad
“in complessivi

312,00, deve leggersi

1.412,00 (C 1.100,00 +

312,00);

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione

ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:
«( (…)] Il ricorso è fondato nei sensi di seguito evidenziati,
risultando sia l’errore nella indicazione dei nominativi dei
ricorrenti Di Stefano Edi e Denaro Annunziata; sia la erronea
data di deposito del decreto impugnato (28 settembre 2007, in
luogo di 26 settembre 2007), mentre è esatta la indicazione
del numero cronologico del decreto stesso in 6342, rilevabile
sulla prima pagina del decreto prodotto in copia autentica;
sia la errata indicazione della somma liquidata dalla Corte
d’appello (non 8.000,00 ma 3.000,00); sia infine la errata
determinazione della somma “complessiva” dovuta, atteso che la
somma dovuta a titolo di diritti e onorari, pari a 1.100,00
deve essere maggiorata, come esplicitato nello stesso dispositivo di 312,00 in ragione di 78,00 aggiuntivi per ciascuna
delle parti ricorrenti.
Si propone pertanto, in accoglimento del ricorso, di apportare
le correzioni ora richiamate»;

del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che quindi l’istanza di correzione deve essere accolta, disponendosi che nella sentenza 17 dicembre 2009, n. 26581 – a

no Edi” e dove è scritto Denarto Annunziata” deve leggersi
“Denaro Annunziata”; a pag. 2, quart’ultima riga, la data di
pubblicazione del decreto impugnato “28 settembre 2007” deve
essere sostituita con “26 settembre 2007”; a pag. 2, penultima
e ultima riga, ove è affermato che la Corte d’appello di Roma
“attribuiva la somma di

8.000,00 a ciascuna delle ricorren3.000,00 a cia-

ti”, deve leggersi “attribuiva la somma di

scuna delle ricorrenti”; a pag. 4, nel dispositivo, ove è
scritto “in complessivi
rio ed

1.200,00, di cui

400,00 per diritti oltre

700,00 per onora-

78 per ciascuna delle ul-

teriori parti ricorrenti”, deve leggersi “in complessivi
1.412,00 (C 1.100,00 +

312,00);

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento di correzione di errore materiale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza e dispone che nella sentenza 17
dicembre 2009, n. 26581 – a pag. 2, ove è scritto “Di Tefano
Edi” deve leggersi “Di Stefano Edi” e dove è scritto“Denarto
Annunziata” deve leggersi “Denaro Annunziata”; a pag. 2,
quart’ultima riga, la data di pubblicazione del decreto impu-

pag. 2, ove è scritto “Di Tef ano Edi” deve leggersi “Di Stefa-

gnato “28 settembre 2007” deve essere sostituita con “26 settembre 2007”; a pag. 2, penultima e ultima riga, ove è affermato che la Corte d’appello di Roma “attribuiva la somma di
8.000,00 a ciascuna delle ricorrenti”, deve leggersi “attri3.000,00 a ciascuna delle ricorrenti”; a

pag. 4, nel dispositivo, ove è scritto “in complessivi
1.200,00, di cui
oltre

700,00 per onorario ed

400,00 per diritti

78 per ciascuna delle ulteriori parti ricorrenti”, de-

ve leggersi “in complessivi

1.412,00 (C 1.100,00 +

312,00); dispone altresì che la pre~te correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 10
maggio 2013.

buiva la somma di

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