Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18450 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7792-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI

MARONGIU, ANDREA BODRITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. C.G.G., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione Inps, chiedeva all’Amministrazione finanziarla, per gli anni dal 1997 al 2006, il rimborso della trattenuta Irpef operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anzichè sulla quota dell’87,50%, come stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 e del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d).

Avverso il silenzio rifiuto formatosi su tale richiesta, il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova che accoglieva il ricorso limitatamente al trattamento pensionistico integrativo percepito nei quattro anni antecedenti l’istanza di rimborso.

Proponeva appello, per quel che rileva in questa sede, l’Agenzia delle entrate di Genova, deducendo che le pensioni integrative erogate dall’Inps ai propri dipendenti non rientravano tra le forme pensionistiche complementari disciplinate del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7 e collegate al sistema pensionistico obbligatorio, ma erano ricomprese tra i fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, non potendo di conseguenza beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’assoggettamento ad imposta nella misura ridotta dell’87,50% dell’importo corrisposto.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che il D.Lgs. n. 124 del 1993, si riferiva a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, e che fra queste rientrava il fondo in questione gestito dall’INPS, che esisteva in precedenza ed aveva come fine quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione, articolato su un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con un motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7 e 7 bis e (come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, art. 13, comma 8) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora art. 52), comma 1 e art. 47, comma 1, lett. h-bis e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 110, comma 1, lett. f) e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. La censura è fondata e va accolta.

Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (Cass. n. 240/2015; n. 9996/2015; 10302/2015; n. 11207/16; n. 13987/16, n. 3423/2017, n. 9497/2014) le quali hanno, concordemente, affermato che “in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 18 bis, lett. d), – risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacchè a decorrere gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h – bis), erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi, già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g – quinquies, se determinabile”; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale”.

3. A tale principio non si è conformata la C.T.R. nella sentenza impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS per tutte le annualità, escluse quelle per le quali era intervenuta la decadenza.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio si compensano.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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