Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18450 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18450 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 9743-2017 proposto da:
GAGGERO VITTORIO LUIGI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.73, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA NANNI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI CARBONARO;

– ricorrente contro
BASKO S.P.A. C.F./P.I.03552200101, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO n.28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CILIBERTI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato FAUSTO CAMERIERI;

– con troricorren te –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso la sentenza n. 155/2017 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Vittorio Luigi

resa pubblica in data 7 febbraio 2017, che ne rigettava il gravame
avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua
volta, aveva respinto la domanda dell’attore per conseguire il
risarcimento del danno subito a seguito della caduta, con conseguenti
lesioni personali, avvenuta, a causa del pavimento bagnato dalla
pioggia e reso scivoloso, in prossimità dell’uscita del supermercato
della convenuta Basko S.p.A., ove si era recato per effettuare “la
spesa”;
che la Corte territoriale osservava che: a) il testimone De
Stefano aveva affermato di aver soccorso l’attore dopo l’incidente
all’esterno del supermercato; b) i cassieri presenti al momento della
caduta, sentiti a sommarie informazioni (s.i.t.) dalla Polizia Giudiziaria
nell’ambito di un separato procedimento penale, avevano escluso che il
Gaggero fosse caduto all’interno del negozio; c) l’appellante non aveva,
quindi, provato i fatti dedotti a fondamento della domanda, ossia di
essere caduto all’interno del locale, sul pavimento reso scivoloso ed
insidioso dalla presenza di acqua piovana.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il
ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in
forma semplificata.
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Gaggero ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Genova,

Considerato che:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2597,
2051 e 2043 c.c., nonché degli artt. 112, 132, n. 4, 115 e 116 c.p.c.,

sentenza, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; il ricorrente si duole
del fatto che non vi sarebbe alcun dubbio circa la sussistenza del nesso
eziologico tra l’omesso accoglimento delle istanze istruttorie e l’errore
in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale decidendo la fattispecie
unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dal De Stefano (non
presente al momento della caduta di esso danneggiato) e dai due
cassieri, sentiti soltanto a s.i.t. nell’ambito di separato procedimento
penale per falsa testimonianza, ma non escussi come testi nel giudizio
civile;
a.1) il motivo è inammissibile:
– lo è, anzitutto, in riferimento alle norme sostanziali
codiscistiche di cui si postula la violazione, giacché le critiche di parte
ricorrente, lungi dall’evidenziare erro res in iudicando nella motivazione
resa dalla Corte territoriale, si appuntano sulla valutazione del corredo
probatorio operata dal giudice di merito;
– lo è, altresì, in riferimento alla asserite violazioni di norme
processuali, in quanto: a) non è specificata alcuna omissione o
extrapetizione (art. 112 c.p.c.) circa una domanda di “merito”; b) non è
effettivamente prospettata alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
(alla stregua di quanto evidenziato, tra le altre, da Cass. n.
11892/2016), bensì, come detto, sono proposte critiche sulla
valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello; c) non sono
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ovvero, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della

specificati i “fatti storici”, ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il cui esame
sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale; d) le doglianze, dunque,
convergono essenzialmente in una critica al ragionamento probatorio
del giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede, il quale
legittimamente si è avvalso anche di prove cd. atipiche (Cass. n.

giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n.
1593/2017), idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non
smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, e della
cui utilizzazione è stata fornita (nel pieno rispetto dell’art. 132, n. 4,
c.p.c.) motivazione adeguata e intelligibile;
b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e
2043 c.c., nonché degli artt. 112, 132, n. 4, 115 e 116 c. p. c., ovvero, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c. p.c., nullità della sentenza.
Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto
di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe errato nel decidere la controversia
sulla base delle dichiarazioni rese dai cassieri Erbi e d’Aprile, senza
valutare fatti decisivi (“forte rumore” al momento della verificazione
del sinistro, indicato dal teste De Stefano; “pavimento bagnato”,
ammesso dalla difesa della Basko), che avrebbero reso ben diverso
l’esito del giudizio, in ragione della prova circa la caduta del Gaggero
all’interno del supermercato su un pavimento reso scivoloso dalla
pioggia;
b.1) il motivo è inammissibile per le medesime ragioni
evidenziate, in sede di scrutinio del primo motivo, sub a), b) e d),
mentre, quanto al dedotto vizio ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., lungi
dall’evidenziare fatti storici non valutati dalla Corte territoriale, con
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17392/2015), quali le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia

esso si prospettano, comunque, circostanze non affatto decisive, in
contrasto con l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale (cfr.
sintesi riportata nel “Ritenuto”) e di cui la parte fornisce una propria
lettura, ai fini di una ricostruzione della vicenda storica alternativa a
quella acclarata dal giudice del merito;

censure mosse con l’atto di impugnazione, si sviluppa secondo la
stessa ottica sopra evidenziata) non fornisce alcun argomento idoneo a
scalfire le considerazioni che precedono;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55
del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in curo 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 aprile
2018.

Ric. 2017 n. 09743 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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che la memoria di parte ricorrente (la quale, nell’illustrare le

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