Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18450 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7370-2018 proposto da:

ARAMCO SAS DI N.A. & C., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA MAURO;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCARDO CARBONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1568/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Aramco s.a.s. di N.A. e c. ha proposto ricorso per cassazione contro P.E., avverso la sentenza n. 1568/2017 della Corte d’Appello di Bologna, con la quale la corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava tenuto il P. a pagare al ricorrente una somma pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone corrisposto, confermando per il resto.

2. Resiste il P. con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della complessiva inammissibilità del ricorso. Questi i fatti: il P. intimava alla Aramco licenza per finita locazione commerciale e contestuale citazione per la convalida, alla quale si opponeva la A., ritenendo invalida la disdetta e rinnovatosi tacitamente il contratto per altri sei anni. Il tribunale riteneva valida e tempestiva la disdetta, e dichiarava la cessazione del contratto di locazione alla data del 30 agosto 2016, condannando la A. alla riconsegna dell’immobile.

In appello, la pronuncia sulla finita locazione veniva confermata, ed integrata dalla condanna a carico del locatore a corrispondere al conduttore l’indennità di finita locazione dell’immobile.

Con il ricorso per cassazione si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè il giudice di merito “facendo cattivo uso del prudente apprezzamento, ha operato una ricostruzione viziata del fatto e quindi ha applicato erroneamente la norma”. Come si evince dalla stessa formulazione del motivo, e come risulta confermato dalla lettura del suo contenuto, il ricorrente ripropone alla Corte la valutazione di tutti i fatti processualmente rilevanti e già considerati dalla corte d’appello e della cui valutazione si dà atto nella sentenza (la disdetta inviata dal locatore – la risposta inviata dal conduttore – la successiva intimazione di sfratto per morosità notificata dal locatore), adducendo strumentalmente la violazione del canone interpretativo fissato dall’art. 1362 c.c., comma 2, ovvero della comune intenzione delle parti, in quanto sostiene – senza alcun aggancio specifico alla pronuncia impugnata che essa li abbia presi in considerazione solo atomisticamente, polverizzandone la lettura complessiva, mentre, ove unitariamente considerati, essi avrebbero condotto ad una diversa conclusione, nel senso che il contratto tra le parti, anche nella considerazione del locatore, avrebbe dovuto ritenersi nuovamente rinnovato.

Inoltre, nella sostanza l’illustrazione del motivo rimane su un piano meramente assertivo quanto alla dimostrazione della violazione del canone dell’art. 1362 c.c., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi da Cass. Sez. Un., n. 15698 del 2016 (in motivazione) quanto alla seconda norma e da tale sentenza SS.UU. per la prima norma.

Infine, il ricorso sarebbe in ogni caso infondato, in quanto, essendo stata affermata la scadenza contrattuale nell’ordinanza di rilascio al 31 agosto 2015 e non essendo decorsa tale data, l’intimazione di sfratto per morosità, in quanto notificata prima di quella scadenza, sebbene per poco, aveva l’effetto di poter provocare la risoluzione del contratto per inadempimento alla data della notifica dell’intimazione stessa e, dunque, non postulava affatto, nemmeno in astratto una volontà di rinnovo, che tra l’altro, pendendo il giudizio di finita locazione, avrebbe dovuto estrinsecarsi con un riferimento ad esso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese del presente giudizio in Euro 1.500,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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