Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18450 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. elett.te domiciliato in ROMA, via L. Mantegazza

presso Luigi Gardin con gli avv.ti Durano Lorenzo e Mariano Natalizzi

Zizzi dai quali è rappresentato e difeso giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS s.p.a. elett.te dom.ta in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

IMPRESA FERRARA s.n.c. di Ottavio e Gaetano Ferrara elett.te dom.ta

in Roma via del Cancello 20 presso l’avv. Luigi Pedone con l’avv.

Valentino Torricelli del Foro di Lecce che la rappresenta e difende

per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 657 del 2006 proposto da:

IMPRESA FERRARA s.n.c. di Ottavio e Gaetano Ferrara dom.ta. rapp.ta e

difesa c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

C.S. ANAS s.p.a.;

– intimati –

Entrambi avverso la sentenza n. 300 della Corte d’Appello di Lecce

depositata il 11.5.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.06.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente incidentale, l’Avvocato Torricelli che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale condizionato;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. dott. ZENO Immacolata

che ha chiesto accoglimento del primo motivo del ricorso principale e

per quanto di ragione del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9.4.2002 C.S., nella qualità di erede del padre V. che aveva condotto un terreno in (OMISSIS) di proprietà dei P., occupato nell’Aprile 1989 e quindi rilasciato, convenne innanzi alla Corte di Lecce l’ANAS e la s.n.c. Impresa Ferrara di Ottavio e Gaetano Ferrara per ottenere la determinazione della indennità della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2. Costituitisi l’ANAS (eccipiente la decadenza ex art. 19 e la propria carenza di legittimazione) e l’Impresa (deducente l’incompetenza della Corte adita e la propria assenza di legittimazione), la Corte di Lecce con sentenza 11.5.2005, affermata la propria competenza a pronunziare sulla domanda, qualificabile come opposizione alla stima, ne ha però rilevata la tardività ai sensi dell’art. 19, essa essendo stata proposta solo il 9.4.2002 nel mentre il decreto di esproprio era stato emesso il 20.2.1993 si che il termine di decadenza di 30 giorni decorrente dall’inserzione dell’avviso di deposito della relazione UTE nel FAL doveva essere considerato decorso non avendo l’opponente fornito alcuna prova del rispetto di tale termine ed anzi essendo il suo superamento largamente presumibile.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con tre motivi in data 22.11.2005 al quale si è opposta l’Impresa con proprio controricorso 21.12.2005 contenente ricorso incidentale con tre motivi; si è anche difesa l’ANAS con atto del 30.1.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che meriti condivisione il complesso delle doglianze articolate nel ricorso principale e che, con riguardo all’impugnazione incidentale condizionata, debbano essere rigettati i primi due motivi ed assorbiti i residui.

Il ricorso principale.

Primo motivo: ci si duole della inversione dell’onere della prova della pubblicazione nel FAL, onere gravante sull’espropriante che eccepisce la decadenza ed invece dal giudice del merito erroneamente posto a carico dell’attore.

Secondo motivo: con esso ci si duole della decisione intervenuta in assenza di alcuna allegazione del fatto generatore della decadenza e cioè della pubblicazione sul FAL dell’avviso, avendo l’ANAS sol genericamente addotto l’esproprio del 1993 e l’Impresa essendosi limitata ad eccepire la prescrizione. Terzo motivo: in esso si lamenta la indebita applicazione di presunzioni quando invece appariva presumibile, sulla base della esperienza, la esistenza di una anomalia procedimentale (decreto di esproprio successivo alla inserzione nel FAL) e la stessa assenza di una comunicazione del decreto di esproprio stesso.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione, vanno accolti. Si richiama la condivisa motivazione della pronunzia di questa Corte n. 2238 del 2007 per la quale l’indennità “aggiuntiva” contemplata dalla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato dai soggetti ivi indicati a causa della definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l’attività agricola, è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, pur trovando titolo diretto nel provvedimento ablatorio (Cass. S.U. n. 3577 del 1989 e Cass. n. 18237 del 2004). Le relative impugnazioni sono certamente soggette, in difetto di diversa previsione, al termine di decadenza di trenta giorni stabilito dalla citata L. n. 865 del 1971, art. 19 per l’esperimento della relativa opposizione alla stima (Sezioni Unite n. 3577 del 1989,sopra cit.). Ma, con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del termine ad opponendum, non ci si può sottrarre dal rammentare che questa Corte (Cass. n. 4748 del 1997 e n. 21640 del 2005) ha ritenuto che, nelle ipotesi (definite di “anomalia procedimentale”) in cui il decreto di esproprio “segua” e non “preceda” la pubblicazione, sul FAL, dell’avviso di deposito della stima, la “conoscenza legale” dell’indennità definitiva come stimata, alla quale è indefettibilmente legata la decorrenza del termine decadenziale di cui trattasi a carico dell’espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, dell’indennità stimata in difetto di una sua correlazione ad una specifica (ed adottata) misura ablatoria, ma può affermarsi solo all’atto in cui l’espropriante notifichi il decreto di esproprio, Ebbene, prosegue il rilievo della pronunzia 2238 del 2007, tale principio deve trovare applicazione anche in tema di indennità aggiuntiva, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, non ostando, al riguardo, il fatto che la normativa di riferimento imponga la notifica del decreto di esproprio esclusivamente nei confronti dei proprietari e che un simile incombente non risulti, quindi, previsto per legge nei confronti dei soggetti diversi dai proprietari stessi. E infatti, nel quadro di uno spazio sempre più largo riconosciuto alla tutela dei coltivatori dei terreni, la L. n. 865 del 1971 art. 17, comma 2, ha introdotto un dato normativo di particolare significato, essendo stata attribuita ai soggetti ivi indicati una posizione autonoma rispetto a quella del proprietario, una posizione, che, per ragioni sistematiche, non può venire ristretta al solo ambito dell’impugnazione avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione, non risultando, cioè, ammissibile che proprio i soggetti più immediatamente e direttamente colpiti, per la perdita dello strumento produttivo e dei beni in esso incorporati, rimangano estranei agli effetti del provvedimento ablatorio. Si deve concludere nel senso che il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico- sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto “i proprietari”, ma anche “gli altri interessati” (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato) si da dover porre in evidenza la necessità che anche a tali soggetti vengano notificati gli atti ablatori dei fondi da apprendere solo a tal condizione e dal momento del suo verificarsi operando la pur estensibile previsione decadenziale.

Ebbene, e come denunziato, nella specie la Corte territoriale, da un canto ha ignorato il principio secondo il quale, nel caso in cui per anomalia del procedimento espropriativo il decreto ablativo segua, anzichè precedere, la determinazione e pubblicazione della stima definitiva, il termine di decadenza decorre dalla notificazione del decreto medesimo, e dall’altro canto altrettanto indebitamente ha ritenuto gravante sull’opponente l’onere di provare il dies a quo della decorrenza dei trenta giorni ed ancor più scorrettamente ha applicato presunzioni indebite ad una materia sulla quale non ha condotto alcun accertamento di fatto (per appurare se si vertesse in ipotesi di anomalia procedimentale e se, comunque, il decreto di esproprio fosse stato comunicato anche al C.).

Il ricorso incidentale condizionato.

Con i motivi primo e secondo si pongono le censure, alternative, per le quali sarebbe errata la affermazione di competenza per materia della Corte di Appello a conoscere della domanda di indennità ex art. 17 citato e sarebbe comunque errata la trattazione della domanda separatamente da quella proveniente dal proprietario espropriato.

Orbene se la seconda censura appare proporre una ipotesi di sanzione da mancata integrazione del contraddittorio con il proprietario opponente che non è contenuta in alcuna norma (semmai essendo predicabile una esigenza di simultaneus processus, ove e se possibile), la prima censura è priva di alcun fondamento. Si richiamano al proposito Cass. 2238 del 2007 citata e Cass. 10685 del 2005 alla stregua dei cui pronunziati va ribadita la affermazione per la quale la speciale competenza in unico grado della Corte di Appello, ai sensi della ridetta L. n. 865 del 1971, art 19 comprende anche i giudizi per la determinazione dell’indennità, cosiddetta “aggiuntiva”, che la medesima L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2 riconosce, in misura uguale a quella spettante al proprietario, a favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato. La pronuncia di Cass. n. 12331 del 1998 non contraddice tale assunto, ma, anzi, implicitamente lo conferma, limitandosi ad escludere, in tema di determinazione dell’indennità aggiuntiva della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, comma 2, la speciale competenza in questione soltanto in relazione all’ipotesi di cessione volontaria. La pronunzia di Cass. 5603 del 1992 è invece da ritenersi superata dalle successive univoche decisioni. Quanto agli altri motivi (3-4-5-6) essi sono stati assorbiti dalla Corte, che di essi ha dato atto ai punti 2-3-4- 5 pagg. 4 e 5 ma che non li ha esaminati avendo accolto l’eccezione pregiudiziale di decadenza dell’AIMAS: in questa sede pertanto detti motivi vanno dichiarati assorbiti.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiarata assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello ai Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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