Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18450 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.E., elett.te dom.to in Roma, alla via G. Cesare n. 2,
presso lo studio dell’avv. Mammola Alberto, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 47/2008/06 depositata il 27/5/08;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da N.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 174/54/06 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) INVIM. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4. La sentenza sarebbe nulla per l’assenza di motivazione.
La censura è fondata. La CTR, limitandosi ad affermare “La Commissione .. esaminata la documentazione in atti, in riforma della decisione di primo grado, accoglie l’appello dell’Ufficio” ha totalmente omesso di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine agli ulteriori motivi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010