Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18450 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10181/2019 proposto da:

T.M.R.A., elettivamente domiciliato presso

l’avv. BARBARA CATTELAN;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Procuratore Generale presso la

Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Torino del 28.2.2019, che ha disatteso il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale;

– che non svolge difese il Ministero resistente.

Diritto

RITENUTO

– che il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, art. 16 direttiva 2013/32/UE, per non avere il tribunale adeguatamente valutato la credibilità del richiedente, pur non ascoltato, estrapolando singole dichiarazioni dal suo racconto, mentre il giudizio di credibilità deve essere preceduto dalla valutazione che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo;

– che il secondo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere il tribunale concesso la protezione umanitaria, violando i criteri legali, dato che, contrariamente a quanto opinato dal giudice, i diritti del richiedente risulterebbero gravemente compromessi dal rientro nel paese di origine (Bangladesh);

– che, con riguardo alle censure proposte, il giudice del merito con argomentazione approfondita, la quale fa perno su profili cronologici e contraddittorietà del racconto – non ha ritenuto il medesimo credibile: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il tribunale ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono completamente inattendibili ed inaffidabili;

– che, dunque, col primo motivo il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre – inammissibilmente – il giudizio sul fatto;

– che, quanto al secondo motivo, che attiene alla protezione umanitaria, il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente non ha neppure allegato ragioni personali di vulnerabilità ed il tribunale ha, in punto di fatto, rilevato che neppure la valutazione comparativa permette di addivenire alla concessione della misura, quanto alla prova di una effettiva sproporzione tra i due contesti di vita;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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