Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1845 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1845 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 2246-2007 proposto da:
COOP. AGRICOLA FAVAROTTI RISORTA SRL in persona del
Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARONNA ANDREA (avviso postale) giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE

Data pubblicazione: 29/01/2014

UFFICIO DI PALERMO 2 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti

PALERMO, depositata il 24/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 19/2005 della COMM.TRIB.REG. di

Svolgimento del processo

l’appello proposto dall’Ufficio di Palermo della Agenzia delle Entrate ed in riforma
della decisione di prime cure ha dichiarato legittimo l’avviso di rettifica emesso nei
confronti della Coop. agricola Favarotti Risorta a r.l. volto al recupero della maggiore
IVA dovuta dalla società per l’anno 1989 in conseguenza della indebita detrazione del
credito di imposta, riportato dal precedente anno d’imposta, sebbene la relativa
dichiarazione annuale avente ad oggetto il credito IVA 1988 dovesse considerarsi
“omessa a tutti gli effetti”, ai sensi dell’art. 37 Dpr n. 633/72 -nel testo vigente ratione
temporis-, in quanto presentata con ritardo superiore a trenta giorni.

I Giudici territoriali ritenevano che la norma in questione, come interpretata dalla
giurisprudenza della Corte di legittimità, precludeva il riconoscimento del diritto alla
detrazione di imposta in caso di omessa dichiarazione.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa
deducendo un unico motivo al quale hanno resistito il Ministero della Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso
proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di
1
RG n. 2246/2007
ric. Coop.agric. Favarotti Risorta a r.l. c/Ag.Entrate

Co
t.
Stefano Iivien

La Commissione tributaria della regione Sicilia con sentenza 24.11.2005 n. 19 ha accolto

legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto l’Amministrazione
statale la posizione di parte processuale nel giudizio svoltosi avanti la Commissione
tributaria della regione Sicilia introdotto con atto di appello dall’Ufficio di Palermo della
Agenzia delle Entrate successivamente alla data 1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a
titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui
era parte l’Amministrazione statale),

con conseguente implicita estromissione della

Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

Non avendo il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle
Finanze comportato per la parte resistente svolgimento di specifica attività difensiva, si
ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite

Con l’unico motivo di ricorso la società censura la sentenza di appello per violazione e
falsa applicazione del’art. 37 u.c. Dpr n. 633/72 -vigente ratione temporis- nel testo
sostituito dall’art. 1 del Dpr 29.1.1979 n. 24, in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c..
Sostiene la parte ricorrente che la norma che equipara la dichiarazione presentata con
ritardo superiore a gg. 30 alla omessa dichiarazione non potrebbe produrre effetti
preclusivi al riconoscimento del credito d’imposta qualora questo non sia maturato nello
stesso anno d’imposta relativo alla dichiarazione omessa, ma sia stato generato e
riportato nei precedenti anni d’imposta: una diversa interpretazione della norma
determinerebbe un ingiustificato pregiudizio per il contribuente che verrebbe a perdere
definitivamente il proprio credito.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

E’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto verte interamente su di una
interpretazione della norma di diritto di cui all’art. 37 u.c. Dr n. 633/72, della quale
tuttavia non è dato verificare in limine la idoneità, se applicata secondo la
interpretazione prospettata, a fornire la “regula juris” alla fattispecie concreta dedotta in
2
RG n. 2246/2007
ric. Coop.agric. Favarotti Risorta a r.l. c/Ag.Entrate

Con st.
Stefano Olhderi

Amministrazione statale, parte nel giudizio di primo grado ex art. 111 co3 c.p.c. (cfr.

\

giudizio: ed infatti del tutto generica è l’allegazione della parte ricorrente per cui il
credito per l’eccedenza IVA, nel caso specifico, si sia formato anteriormente all’anno
d’imposta 1988 -relativo alla dichiarazione da considerarsi omessa-, non essendo stato
specificato nel ricorso se e quando detto credito d’imposta si sia formato e se lo stesso
fosse stato esposto nelle precedenti dichiarazioni annuali.

della CTR -adottata in conformità alla interpretazione che della norma ha fornito la giurisprudenza
di questa Corte- anche l’effetto della perdita del credito d’imposta.

A quanto è dato desumere dalla sentenza di appello le ragioni poste a fondamento
della pretesa tributaria e riconosciute dal Giudice di merito concernevano
esclusivamente il diniego del diritto a portare in detrazione il credito IVA esposto nella
dichiarazione relativa all’anno 1989, ma non anche il disconoscimento del diritto a
richiedere il rimborso del credito d’imposta, ossia la restituzione delle somme versate in
eccedenza rispetto alla imposta effettivamente dovuta, che , come ripetutamente
affermato da questa Corte, può sempre essere richiesto dal contribuente nei termini e
secondo le modalità stabilite dalla legge (cfr. Corte eass. Sez. 5, Sentenza n. 20040 del
30/09/2011; id. Sez. 5, Ordinanza n. 13090 del 25/07/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 268 del
12/01/2012).

La uniforme giurisprudenza di questa Corte -formatasi nella vigenza della norma
tributaria in questione- è, infatti, ferma nello statuire che “in materia di I. VA., il titolo
necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione

è rappresentato

dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, posto
che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a
trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell’imposta, ma deve considerarsi
omessa a tutti gli altri effetti, e quindi anche ai fini del disconoscimento della
3
RG n. 2246/2007
ric. Coop.agric. Favarotti Risorta a r.l. c/Ag.Entrate

Co
st.
Stefano ivieri

Il motivo è comunque infondato, in quanto ricollega erroneamente alla statuizione

detrazione” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 14505 del 19/11/2001; id. Sez.. 5, Sentenza n.
11737 del 27/05/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 16341 del 28/06/2013).

La equiparazione della dichiarazione tardiva (presentata oltre 30 gg. dalla scadenza del
termine di legge) “a tutti gli effetti” alla omessa dichiarazione, si traduce pertanto nella

mancata esposizione -nella dichiarazione considerata omessa- della eccedenza di imposta,

dichiarazioni successive, atteso il chiaro tenore dell’art. 30 comma 2 del Dpr n.
633/1972 -nel testo vigente “ratione temporis”- che ricollega la facoltà di opzione del
contribuente, tra la detrazione ed il rimborso, alla indicazione della eccedenza di imposta
nella dichiarazione ritualmente presentata (art. 30 co2 “Se dalla dichiarazione annuale
risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’art. 28, aumentato dalle somme versate
mensilmente, e’ superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1)
dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l’importo dell’eccedenza
in detrazione nell’anno successivo,

annotandolo nel registro indicato dall’art. 25, ovvero di

chiederne in tutto o in parte il rimborso

all’atto della presentazione della dichiarazione stessa”),

indipendentemente quindi dall’anno di imposta in cui il credito è venuto formandosi,
atteso che lo scopo della norma è esclusivamente quello di definire tempestivamente la
situazione tributaria debito-creditoria originata dall’attività economica svolta dal
contribuente, a tal fine venendo stabilito un limite cronologico dovendo essere
computato “l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo”, in quanto la
contiguità dei due periodi d’imposta consente di agevolare l’attività di verifica, rendendo
conoscibile e controllabile da parte dell’ufficio la complessiva posizione del
contribuente nell’arco del biennio di riferimento” (cfr. da ultimo Corte eass. Sez. 5,
Sentenza n. 8716 del 10/04/2013, in motivazione).

Con specifico riferimento al caso sottoposto all’esame di questa Corte, va dunque
rilevato che, anche nel caso in cui fosse dimostrata l’eventuale appostazione del credito
d’imposta nelle dichiarazioni antecedenti all’anno d’imposta 1988 (per il quale la
4
RG n. 2246/2007
ric. Coop.agric. Favarotti Risorta a r.l. c/Ag.Entrate

Co est.
Stefano livieri

con il conseguente impedimento all’utilizzo in detrazione del relativo credito nelle

dichiarazione deve considerarsi omessa), l’anteriorità della insorgenza del credito non

consentirebbe comunque al contribuente di riportare detto credito “per saltum”,
esponendolo nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1989 (o nelle successive),
ostandovi le medesime ragioni sopra evidenziate, essendo fondato il sistema normativo
delineato dall’art. 30 comma 2 del Dpr n. 633/1972 sul principio di continuità dei dati
contabili esposti nelle dichiarazioni fiscali regolarmente presentate con riferimento ai

7

Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto:
in materia di IVA e con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso
della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30 comma 2 del Decreto del
presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nel caso in cui il contribuente
abbia presentato tardivamente la dichiarazione, da considerare omessa “a tutti gli
effetti” ai sensi dell’art. 37 u.c. del medesimo decreto presidenziale, nel testo
modificato dall’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979
n. 24, il credito d’imposta eventualmente esposto nella dichiarazione considerata
omessa, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni
ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA
relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il
principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata dal
predetto art. 30co2 Dpr n. 633/72 la operatività della compensazione tra il credito
ed il debito tributario

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla spese
del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :

5
RG n. 2246/2007
ric. Coop.agric. Favarotti Risorta a r.l. c/Ag.Entrate

Co
st.
Stefano 4flivieri

pe edi di imposta in successione cronologica.

g5T71\ITI, r)


Cj

N L
si

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del
presente giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate
a debito.

Così deciso nella camera di consiglio 12.11 .2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA