Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1845 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

Z.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 30/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, accoglimento del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.M., usufruttuaria di unita’ immobiliari di un fabbricato riconosciuto di interesse storico e artistico a’ sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 ha presentato istanza di rimborso per i periodi 1997, 1998 e 1999 a’ fini IRPEF delle imposte versate sulla base del canone locatizio percepito, invece che mediante l’applicazione delle minori tariffe d’estimo di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermando con sentenza 30 luglio 2004 la sentenza di primo grado, ha ritenuto l’applicabilita’, nella fattispecie, del termine di decadenza di 48 mesi di cui alla L. n. 133 del 2009, e quindi la tempestivita’ delle istanze di rimborso, inoltrate dalla contribuente il 23 gennaio 2001, con particolare riguardo al 1997,non risultando in quale data fosse stato versato l’acconto IRPEF per tale annualita’. Ha inoltre affermato l’estensivita’ delle disposizioni agevolative anche agli immobili (magazzini,locali di deposito biblioteche ecc), classati in cat. (OMISSIS), avendo ritenuto il riferimento alle abitazioni (cat. (OMISSIS)) contenuto nella legge del 1991 funzionale alla individuazione delle tariffe applicabili e non alla destinazione dell’immobile. Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

Z.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso da parte del Ministero delle Finanze, essendosi svolta l’intera controversia dopo l’entrata in funzione (1 gennaio 2001) della Agenzia delle Entrate, unica legittimata ad agire nel presente procedimento.

Passando dunque all’esame del ricorso, col primo motivo si deduce la violazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2 nonche’ vizio di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto estensibile la minore tariffa d’estimo ad immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa.

Col secondo motivo, si rileva la violazione della L. n. 602 del 1973, art. 38 nonche’ incongrua e insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta tempestivita’ degli acconti IRPEF 1997, necessariamente effettuati entro tale annualita’, rispetto a cui il termine di 18 mesi era gia’ scaduto allorche’ entro’ in vigore la sopravvenuta L. n. 133 del 1999 (18 maggio 1999), che ha portato a 48 mesi il termine utile per proporre l’istanza di rimborso.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato e va rigettato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti. (Cass. 12235/2008; 10860/2005; 2178/2005; 15671/2004; 14149/2009) la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2 nel fissare l’imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, prevede che esso va determinato sempre con riferimento alla piu’ bassa delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e’ collocato il fabbricato. Ai fini dell’applicazione di tale regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non rileva ne’ la destinazione, abitativa o non abitativa, dell’immobile soggetto a vincolo, ne’ la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, ne’ la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato. (v. in particolare Cass. 14149/2009, riferita ad immobile classato in (OMISSIS)).

E’ invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla contestata decadenza del termine per proporre l’istanza di rimborso per gli acconti del 1997, che avrebbero dovuto essere versati rispettivamente nel maggio e nel novembre del 1997.

Infatti,in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il piu’ ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5 mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non e’ applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia gia’ scaduto, avendo cio’ determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti gia’ effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, cio’ che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, e’ che alla data stessa sia ancora pendente il termine previdente (Cass. 1918/2007; 924/05; 20978/04;

5015/03). Dunque, se il nuovo termine di 48 mesi e’ senz’altro applicabile agli acconti versati nel 1998, non puo’ invece ritenersi che, non essendo stata documentata la data degli acconti versati nel 1997, possa senz’altro applicarsi ilo maggior termine decadenziale di cui alla L. n. 133 del 1999; e’ infatti onere della contribuente che agisce per il rimborso, dimostrare l’eventuale tardivita’ dei suddetti acconti (tardivita’ peraltro mai contesta dall’Ufficio) al fine del prolungamento del termine di cui alla L. n. 602 del 1973, art. 38 oltre il 18/5/1999, data di entrata in vigore della normativa successiva, che,come si e’ visto, interferisce sul termine precedente, purche’ ancora in corso.

Spettera’ dunque al giudice di rinvio accertare la tempestivita’ o meno dei versamenti degli acconti relativi al 1997, al fine della applicazione o meno del piu’ lungo termine di rimborso, di cui alla L. n. 133 del 1999.

Accolto pertanto solo in parte il secondo motivo, rigettato il primo motivo e cassata la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, la causa va rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che liquidera’ anche le spese del presente grado di giudizio.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze;

accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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