Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1845 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), gia’ Winterthur

Assicurazioni spa, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso

l’avvocato TERENZIO ENRICO MARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSI MASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A R.L. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l’avvocato

SANTORO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

per Notaio dott. PIETRO BERNARDI FABBRIANI di RIMINI – Rep. n. 15870

del 15.11.02;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO C.L., BANCO DI SARDEGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato TERENZIO ENRICO MARIA, per

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SANTORO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19.06.1997, la societa’ Winterthur Assicurazioni S.p.A. esperiva, dinanzi, al Tribunale di Rimini, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina di Rimini soc. coop. a r.l. azione di responsabilita’ per l’avvenuto pagamento a C.L. di un assegno bancario contraffatto, tratto sul Banco di Sardegna S.p.A da un terzo e spedito dall’emittente alla societa’ attrice che ne figurava beneficiaria ma a costei mai pervenuto in quanto presumibilmente rubato durante il tragitto postale. Nel giudizio interveniva il Banco di Sardegna chiamato in causa in garanzia, al pari del C. che rimaneva contumace, dalla convenuta Banca di Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina. Il processo, interrotto a seguito del fallimento del C. e riassunto anche nei confronti della curatela che non si costituiva, veniva deciso con sentenza n. 286 del 4.01 – 1.03.2003, di accoglimento della domanda introduttiva e di rigetto, invece, della domanda di garanzia. Avverso la sentenza del Tribunale, con atto notificato il 14.05.2003, proponeva appello la Banca Malatestiana Credito Cooperativo Soc. coop. a r.l., risultante dalla fusione tra la convenuta Banca di Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina di Rimini con la Banca di Credito Cooperativo Ospedaletto soc. coop. a r.l., eccependo in via pregiudiziale l’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di legge decorrente dalla notificazione dell’evento interruttivo costituito dall’intervenuta fusione bancaria e nel merito l’infondatezza della pretesa azionata dalla Winterthur Assicurazioni S.p.A., che resisteva al gravame e successivamente assumeva la denominazione di Aurora Assicurazioni S.p.A..

Con sentenza del 10.01 – 13.02.2006, la Corte di appello di Bologna, nella contumacia del Fallimento di C.L. riteneva che il processo di primo grado si era interrotto il 29.10.2002, che conseguentemente l’impugnata sentenza era nulla e dichiarava estinto il processo per mancata riassunzione nei termini. La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

– che all’udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in primo grado il 19.07.2002, alle parti era stato concesso il doppio termine previsto dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – che il 29.10.2002. nelle more tra detta udienza e la scadenza del primo termine fissato (al 2.11.2002) per il deposito delle comparse conclusionali, il difensore della convenuta Banca di Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina di Rimini aveva notificato alle controparti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c., e segg., un atto con cui aveva reso noto che la parte da lui rappresentata si era estinta a seguito di fusione societaria (per incorporazione), come da atto pubblico del 23.09.2002, iscritto nel registro delle imprese il 1.10.2002 che l’atto in questione era stato anche depositato nella cancelleria del giudice di primo grado, il quale, evidentemente applicando la disposizione di cui all’art. 300 c.p.c., u.c. ne aveva ritenuto l’ininfluenza, con decreto steso in calce allo stesso atto e del seguente tenore “la dichiarazione e’ allo stato priva di effetti essendosi gia’ verificata la ritenzione in decisione e salva l’eventuale remissione della causa in istruttoria”, di tal che il processo era proseguito per essere poi deciso con l’impugnata pronuncia che nel regime, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del diritto societario, la fusione societaria integrava un evento interruttivo del processo assimilabile alla morte della persona fisica;

– che dopo l’entrata in vigore della riforma del processo civile di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 365, l’art. 300 c.p.c., comma 5 rimasto inalterato e coerente con l’anteriore struttura del processo civile, secondo cui gli eventi interruttivi verificatisi o notificati dopo la chiusura della discussione non avrebbero potuto in alcun modo influire sul regolare esercizio del diritto di difesa delle parti, doveva essere interpretato in maniera conforme alla nuova dinamica processuale voluta dal legislatore e segnatamente alle modalita’ proprie della rimessione della causa al collegio ed al ruolo di primaria importanza assegnato dal legislatore allo scambio delle comparse conclusionale e delle memorie di replica, costituenti di regola (stante l’eliminazione dell’udienza di discussione, tranne che nei casi residuali stabiliti nell’art. 275 c.p.c.) l’ultima opportunita’ per le parti di esplicare la loro attivita’ difensiva in vista della decisione;

che, dunque, con riguardo alla fase finale dei giudizi civili demandati alla decisione del Tribunale in composizione sia collegiale che monocratica, risultava evidente la necessita’ di determinare il momento oltre il quale l’evento interruttivo perdeva la sua funzione tipica di determinare l’arresto del processo;

che avuto riguardo alla ratio dell’istituto, chiaramente diretto a tutelare il diritto di difesa delle parti colpite da eventi idonei e vulnerarlo e la rilevanza degli scritti finali (comparsa conclusionale e memoria di replica) per l’esercizio di tale diritto in vista della decisione finale, il momento determinante l’irrilevanza degli eventi interruttivi doveva essere identificato nella scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e non nella chiusura dell’udienza di precisazione delle conclusioni;

che, dunque, nella specie la notifica alle altre parti della fusione societaria aveva determinato l’automatica interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 2 di tal che il processo si era interrotto il 29.10.2002, con conseguente nullita’ di tutta l’attivita’ processuale successiva, ivi compresa la sentenza di primo grado, e non essendo stato riassunto nei termini di legge, doveva dichiararsene l’estinzione, in accoglimento dell’eccezione dalla appellante proposta prima di ogni altra sua difesa.

Contro questa sentenza la societa’ Aurora Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 2.10.2006, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. La Banca Malatestiana ha resistito con controricorso notificato il 10.11.2006, nel quale solleva anche la questione di costituzionalita’ dell’art. 300 c.p.c., u.c., ove inteso in senso contrario a quello affermato nella sentenza impugnata. Il Banco di Sardegna S.p.A. ed il Fallimento C. L. non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la societa’ Aurora Assicurazioni denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 279 e 340 c.p.c. nonche’ dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.”.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 347 e 348”.

Con i primi due motivi, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, la ricorrente sostiene che il provvedimento del 19.11.2002, adottato dal primo giudice e steso in calce al menzionato atto depositato dal procuratore della convenuta Banca di Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina di Rimini, aveva natura di sentenza non definitiva, in quanto con esso era stata risolta una questione pregiudiziale processuale, concernente l’idoneita’ del processo di primo grado a pervenire alla decisione sul merito, tanto che sulla questione della pretesa interruzione del processo la successiva sentenza non si era espressa. Assume conseguentemente che, in difetto di appello immediato o di riserva di gravame, la statuizione d’irrilevanza dell’evento ai fini internativi, contenuta in detto decreto era passata in giudicato, giudicato che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio e che le precludeva il riesame della questione. Chiede, quindi, di cassare la sentenza impugnata e di decidere eventualmente la causa nel merito, confermando la sentenza di primo grado e la responsabilita’ della banca convenuta, per violazione dell’obbligo di diligenza. I primi due motivi non hanno pregio.

In fatto e’ emerso che il 29.10.2002, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni del 19.07.2002 e prima della scadenza del primo dei due termini che, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., il Tribunale di Rimini aveva concesso alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il difensore della convenuta Banca di Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina di Rimini aveva notificato alle controparti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c. e segg., un atto con cui aveva reso noto che la parte da lui rappresentata si era estinta a seguito di fusione societaria per incorporazione, come da atto pubblico del 23.09.2002 iscritto nel registro delle imprese il 1.10.2002, e che l’atto in questione era stato anche depositato nella cancelleria del giudice di primo grado, il quale ne aveva ritenuto l’ininfluenza, con decreto del 19.11.2002, steso in calce allo stesso atto, decreto del seguente tenore “la dichiarazione e’ allo stato priva di effetti essendosi gia’ verificata la ritenzione in decisione e salva l’eventuale remissione della causa in istruttoria”. Tale provvedimento, con cui e’ stata negata l’efficacia interruttiva alla notificazione alle controparti dell’intervenuta fusione societaria, non solo non ha veste e valore di sentenza sotto il profilo formale – trattandosi di decreto interlocutorio di diniego, non pronunciato nel contraddittorio delle parti e dopo il previo invito alla precisazione delle conclusioni – ma e’ anche intrinsecamente privo di contenuto decisorio, atteso (gia’) che con esso si era data soltanto risposta negativa alla questione pregiudiziale di rito posta nell’atto cui accedeva, senza definire il giudizio di primo grado ne’ disporre la riapertura dell’istruttoria, sicche’ il relativo contenuto nemmeno integrava le ipotesi contemplate dall’art. 279 c.p.c., nn. 2 e 4 per l’adozione della sentenza non definitiva (in tema, tra le altre, cfr.

cass., ord., 200700449).

3. “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 299 c.p.c., e dell’art. 300 c.p.c., comma 5”.

In via subordinata, la ricorrente sostiene che la fusione societaria, essendo stata notificata (il 29.10.2002), dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe dovuto ritenersi irrilevante, posta anche l’ultrattivita’ del mandato difensivo conferito dalla societa’ estintasi per fusione.

In particolare, la societa’ Aurora Assicurazioni non contesta che la fusione societaria avvenuta, come nella specie, in epoca anteriore all’entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c. potesse determinare l’estinzione della societa’ incorporata (come d’altra parte da ultimo riaffermato nella sentenza n. 19509 del 2010 delle Sezioni Unite di questa Corte) ne’ censura l’idoneita’ interruttiva di tale evento, ma avversa esclusivamente l’interpretazione dell’art. 300 c.p.c., quinto 5 resa dalla Corte distrettuale, a seguito delle modifiche apportate con la L. n. 353 del 1990 e segnatamente dell’innovazione introdotta da tale legge di riforma processuale, secondo cui la discussione dinanzi al tribunale collegiale, cui la citata disposizione normativa fa espresso riferimento, e’ tenuta soltanto se alcuna delle parti ne fa espressa richiesta. Il delineato motivo d’impugnazione non e’ fondato alla luce del recente orientamento di questa Corte, che, argomentatamente superando il diverso avviso espresso nell’unica ed antecedente sentenza n. 15669 del 2007, ha ribadito il condiviso principio, cui va data continuita’, secondo cui nel procedimento davanti al tribunale, qualora l’evento interruttivo inerente alla parte costituita in giudizio sia notificato successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 281 – quinquies, dev’essere dichiarata l’interruzione del processo, in quanto tale ipotesi non e’ parificatale al caso in cui l’evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990, e’ equiparata al momento in cui, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica (cfr. Cass. SU 200515783; Cass. 200905387; 200923042).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente societa’ Aurora Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore della Banca Malatestiana Credito Cooperativo Soc. coop. a r.l., delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ Aurora Assicurazioni S.p.A. a rimborsare alla contro ricorrente Banca Malatestiana Credito Cooperativo Soc. coop. a r.l., le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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