Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18449 del 29/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18449 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 2268-2009 proposto da:
INDUSTRIE SIMPRES SRL 03547320485,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 39, presso lo
studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PULITI GUIDO;
– ricorrente contro

2014
1277

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO
FIRENZE;
– intimato
nonché contro

Data pubblicazione: 29/08/2014

HANNES

MANNSO

MNNHNS48L23Z133F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato STORACE FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATI
FEDERICO giusta procura speciale notarile rep.72472

– resistente con procura –

avverso, la sentenza n. 75/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 15/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato STORACE Francesco, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso.

del 23/12/2009;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.4.2005 la Industrie Simpres s.r.I.( già Malquori s.r.1) proponeva appello

Firenze, nella causa promossa dalla Malquori s.r.1., aveva rigettato sia la querela di falso avverso il documento
in data 10.11.1997 sia l’opposizione proposta dalla
Malquori avverso il decreto ingiuntivo 11 novembre
1998, emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze su
ricorso di Hannes Mannso, per la somma di £
360.000.000, quale corrispettivo per lo studio e la realizzazione di un’azienda che rispondesse al progetto denominato Centro Europeo Coibentatori Termici da realizzare nel Comune di Lamezia Terme, come da contratto
del 10.11.97 con cui era stato pattuito il compenso di
detta somma, pagata il 1° aprile 1998 con due assegni di
£ 180.000.000 ciascuno del 23.9.1998, rimasti insoluti e
protestati„
La società appellante deduceva che, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di prime cure, aveva fornito
la -prova che il documento datato 10.11.1997 e detti assegni, messi all’incasso da Hannes Mannso, erano stati
riempiti da quest’ultimo abusivamente, in assenza di—ogni patto e chiedeva l’ammissione delle prove richieste
in primo grado e non ammesse dal primo giudice.

.< avverso la sentenza 10.1.2005 con cui il Tribunale di Costituitosi te in giudizio l'appellato, in proprio e nella qualità di titolare della ditta 'individuale Trading Office pc dott.Ing. H. Mano, con sentenza depositata il 15.1.2008, dannava la società appellante al pagamento delle spese del grado. La Corte territoriale osservava: la sottoscrizione di un documento integrante una scrittura privata valeva, ex se, ex art. 2702 c.c., ad ingenerare una presunzione itiuris tantum di consenso del sottoscrittore dell'atto al contenuto e di assunzione della paternità dello stesso, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non fosse stata redatta dal sottoscrittore; il C.T.U. nominato in primo grado, aveva accertato che le sottoscrizioni poste in calce al documento 10.11.1997 e quelle di traenza degli assegn9 oggetto di causa appartenevano a Francesco Longo, legale rappresentante,all'epoca, della Malquori s.r.l. ed erano state apposte, quanto a detto documento, prima della stampa del testo, presumibilmente effettuata con stampante per `Ipersonal computer quanto agli assegni, prima della scrittura di riempimento, effettuata con macchina per scrivere; pur sussistendo la prova dell'apposizione delle sottoscrizioni su fogli in bianco, tuttavia l'appellante non aveva provato che il documento 10.11.97e gli assegni fossero stati riempiti 2 la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello e con- dall'appellato "in assenza di alcun rapporto fondamentale intercorso fra le parti";e le prove non ammesse erano inidonee a dimostrare l'assenza di tale rapporto. toscrittore il quale assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare entrambe tali circostanze, sicché, a fronte di una dichiarazione integrante una promessa di pagamento ovvero una ricognizione di debito, spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Industrie Simpres s.r.l. (già Malquori s.r.1.) formu;Up,TicA- d tko, frotmut-st, lando un unico motivo'd'Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione La società ricorrente deduce: violazione ed erronea applicazione degli artt. 2702-27272739 c.c. e degli artt. 116-214 e 21 e 222 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 2 e 5 c.p.c., poSI che la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postulava la proposizione della querela di falso ove il riempimento, risultasse avvenuto, Affermava, in particolare, la Corte d'Appello che il sot- lo come nella specie, "abque pactis o sine pactis"; nella specie, infatti, il Mannso era venuto in possesso degli assegni illecitamente( gli stessi sarebbero stati conse- sità aziendali e, successivamente al custode giudiziario in sede di sequestro degli assegni e sarebbero stati sottratti dal Mannso illegittimamente quando il sequestro _ era stato già eseguito). La censura si conclude con il quesito: se il riempimento abusivo di foglio in bianco ricorra anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. Peraltro i giudici di merito avevano omesso di valutare globalmente gli elementi probatori sull' abusivo riempimento, non avvalendosi delle prove presuntive offerte e delle prove testimoniali da cui poteva trarsi la presunzione della falsità del documento in questione. Al riguardo viene formulato l'ulteriore quesito: "Se nel ) giudizio di falso, nel quale la prova della falsità del documento impugnato, deve essere fornita dal querelante, questi possa valersi di ogni mezzo ordinario di prova e, quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori da qualsiasi intesa, con conseguente ktil' 4 gnati alla Resnati, segretaria della società, per le neces- contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. Se, inoltre, l'onere probatorio, previsto dall'art.2697 c.c., non subisca deroga allorché concerne fatti negativi; te, possano essere dimostrati con presunzioni le quali, a loro volta, se di regola sono basate sulla prova di fatti positivi contrari al fatto negativo, possano fondarsi anche su fatti positivi che, per quanto non esattamente contrari a quello negativo, siano in ogni caso idonei, a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 221 e 222 c.p.c. a desumere logicamente il fatto negativo". Il motivo, oltre ad essere correlato a quesiti astratti in quanto non rapportati alle regioni delle decisione, è infondato. La Corte territoriale ha accertato, mediante C.T.U., che le sottoscrizioni apposte sul documento 10.11.1997 e quelle di traenza sugli assegni in contestazione, appartenevano al legale rappresentante della società Malquori e che incombeva, quindi, allo stesso, provare che tali sottoscrizioni erano state apposte su foglio firmato in bianco, abusivamente riempito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., a fronte di una dichiarazione integrante una promessa di pagamento ovvero una ricognizione di debito. Tale motivazione è del tutto condivisibile ed aderente alla giurisprudenza in materia di questa Corte, secondo cui l'esistenza del rapporto fonda- 5 se questi tuttavia non possono essere provati direttamen- mentale( sottostante alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito) si presume fino a prova contraria, esonerando il creditore dal provare l'esistenza del cessuale) e spettando al debitore, in virtù della conseguente inversione dell'onere probatorio, provare l'inesistenza del rapporto stesso(Cfr.Cass. n. 1831/2001; n. 17915/2003)). Il giudice di appello, in base ad una valutazione di merito esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita, stante, fra l'altro, la inidoneità delle prove dedotte al riguardo. In conclusione il ricorso va respinto. Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali l con riferimento all'attività difensiva svolta da controparte in sede di discussione orale della causa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in e 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22.5.2014 rapporto obbligatorio in sede giudiziale (astrazione pro-

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