Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18449 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24792-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE LEANZA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, I.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 50813/2017

del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

ricorso per regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da P.A. nei confronti di Generali Italia s.pa. e di I.A., avverso l’ordinanza in data 2.7.2018 con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha disposto la sospensione del procedimento civile avente ad oggetto l’azione promossa dal P. contro I. e Generali per i danni conseguenti a sinistro stradale, pendendo procedimento penale per i fatti per cui è causa;

rilevato che il ricorrente segnala che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., in quanto non sarebbe pendente alcun processo penale, ma è stata solo presentata una denuncia-querela da parte della società convenuta;

vista – la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza;

ritenuto che effettivamente il ricorso appare fondato, sulla base delle condivisibili osservazioni del Procuratore generale, in quanto non può essere disposta la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., se non sia stata già esercitata l’azione penale e non si abbia, di conseguenza, la contestuale presenza di un processo penale con possibile contraddittorietà di giudicati (nei limitati casi in cui essa ancora rileva) non rilevando, invece in ogni caso la sola avvenuta presentazione della denuncia-querela, mera notitia criminis che può dar luogo soltanto ad un procedimento penale, ovvero alla effettuazione delle indagini preliminari (v. Cass. n. 116888 del 2018: “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicchè tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l’ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all’accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della “procura ad litem”).”; v. in questo senso anche Cass. n. 313 del 2015).

– In accoglimento del ricorso, il provvedimento di sospensione deve essere revocato e la causa rimessa per la sua prosecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli che l’aveva disposta.

– Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, revoca la sospensione del giudizio e rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli per la prosecuzione.

Liquida in favore del ricorrente le spese del presente giudizio in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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