Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18448 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1291-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 569/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro P.L., socia al 20% della I.C.S. SRL a ristretta base sociale, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in controversia concernente l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione del reddito da capitale rappresentato dalla quota di utili presuntivamente percepiti nell’anno 1999, per IRPEF, IRAP e IVA 2001, in conseguenza dell’accertamento del maggior reddito compiuto nei confronti della società I.C.S..

2. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la prima decisione che aveva annullato l’accertamento, osservando che era stata annullata la presupposta rettifica eseguita nei confronti della società.

3. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha deposiato memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè secondo l’Agenzia, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, solo l’annullamento definitivo dell’atto presupposto, concernente la società, poteva fondare una pronuncia di annullamento dell’avviso emesso nei confronti della socia, mentre nel caso in esame tale definitività non ricorreva, poichè la relativa sentenza d secondo grado era stata impugnata per cassazione con ricorso n. 4230/2010.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè secondo l’Agenzia la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio, preso atto del giudizio pendente su un atto pregiudiziale (avviso di accertamento concernete la società).

2.1. I due motivi sono fondati e vanno accolti.

2.2. Innanzi tutto va rilevato che la CTR erroneamente ha ritenuto che alla sentenza emessa nei confronti della società, non definitiva, potessero conseguire gli effetti del giudicato.

2.3. Piuttosto, come questa Corte ha affermato, con riferimento a controversie concernenti altri soci della medesima società (Cass. n. 3584/2017) ed in fattispecie analoghe, la CTR, in attesa della definizione del giudizio sulla società, avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo pendente nei confronti dei soci, avente ad oggetto l’accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta, quale sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico – giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato (Cass. nn. 3584/2017, 1865/2012, 21794/2013).

2.4. Va altresì osservato che la deduzione di sopravvenuto giudicato esterno, per essere stato definito il processo relativo alla società con la sentenza n. 7222/2015 della Corte di cassazione, sollevata dalla contribuente con la memoria, non può trovare accoglimento per carenza di autosufficienza in merito al preciso contenuto dell’avviso oggetto della controversia ed il suo esame è rimesso al giudice del rinvio.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame.

PQM

 

Accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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