Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18448 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29038-2005 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, in persona del Magnifico

Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso l’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO POLMAN S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Rag. C.D., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FERRARI 35, presso l’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DALLA VERITA’ STEFANO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato SPANI GIAN MARCO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Bologna emetteva decreto ingiuntivo, in data 22 marzo 1993, nei confronti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per l’importo di L. 45.559.500, a favore di Polmar S.p.A., per fornitura di materiale bio-medicale.

Con citazione in data 29 aprile 1993, l’Università di Tor Vergata proponeva opposizione, affermando che la pretesa della Polmar era priva di fondamento, dovendo qualsiasi contratto che importasse spesa a carico dell’Ente, rivestire la forma scritta.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Polmar chiedeva rigettarsi l’opposizione.

La causa, interrotta per il fallimento della Polmar, veniva riassunta nei confronti del Fallimento di essa.

Con sentenza in data 30 novembre 2001 – 08 gennaio 2002, il Tribunale di Bologna dichiarava l’invalidità del contratto di fornitura, revocava conseguentemente il decreto ingiuntivo, ma condannava l’Università a pagare un’indennità pari all’importo fatturato.

Proponeva appello avverso la predetta sentenza l’Università di Tor Vergata, chiedendo rigettarsi ogni domanda contro essa proposta.

Costituitosi il contraddittorio, il Fallimento Polmar chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 14 gennaio – 30 maggio 2005, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione l’Università di Tor Vergata, sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, il Fallimento Polmar.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo è fondato.

In materia di indebito arricchimento nei confronti della P.A., la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che la relativa azione differisce da quella ordinaria, in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera, ancorchè vantaggiosa, ma è necessario che l’Ente ne abbia riconosciuto l’utilità, con un atto formale o in modo implicito (tra le altre, Cass. n 16348/2004). Tale riconoscimento deve essere espresso dagli organi deliberativi e/o da quelli rappresentativi dell’Ente stesso (al riguardo, Cass. n 11133/2002).

Perchè possa configurarsi un riconoscimento, benchè implicito, sono in ogni caso necessari atti formali degli organi deliberativi, ovvero comportamenti, anche al di fuori delle prescritte formalità, degli organi rappresentativi, da cui possa desumersi un giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità dell’opera stessa; il riconoscimento potrebbe anche consistere nell’utilizzazione della prestazione, purchè comunque consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell’Ente (sul punto, ancora Cass. n 16348/2004). Nella specie, non è intervenuto com’è pacifico tra le parti – alcun riconoscimento esplicito od implicito degli organi deliberativi o rappresentativi dell’Ente. Il Giudice a quo si riferisce all’istruttoria testimoniale, da cui emerge bensì un’utilizzazione del materiale da parte di soggetti (medici e/o docenti dell’Università) che non avevano peraltro alcun potere rappresentativo. Appare irrilevante, al riguardo, la dichiarazione di un organo rappresentativo, il Direttore di Ragioneria, che – come precisa la sentenza impugnata – si limitò ad affermare che non vi era debito dell’Università, ma non fornì indicazione alcuna sull’utilità del materiale in questione. Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e, decidendosi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può accogliersi l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Sussistono motivi equi (considerato che il materiale è stato comunque utilizzato all’interno dell’Università) per compensare le spese del presente giudizio e dei precedenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo;

dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedenti gradi.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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