Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18448 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.N.D., C. e Co.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 257/2007/28 depositata il 4/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per la declaratoria

di cessata materia del contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.N.D., C. e Co. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Benevento n. 95/3/2006 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni n. 2004/003/SC/1681 Registro.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il Comune di Benevento, coobbligato in solido, avrebbe versato le somme dovute; il P.G. ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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