Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18447 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25248-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro O.G., per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in controversia concernente l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2000, con il quale erano stato accertato induttivamente, in mancanza della dichiarazione, il reddito imponibile ed irrogate le sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente confermato la prima decisione che aveva annullato l’accertamento, limitandosi a riconoscere la responsabilità del contribuente per la sola violazione dell’obbligo della dichiarazione, che comportava l’irrogazione delle sanzioni previste per l’ipotesi di assenza di materia imponibile.

In particolare la CTR ha osservato che l’Ufficio, pur potendo legittimamente procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici, a fronte della documentazione medica prodotta dal contribuente a sostegno di una sua inidoneità all’attività lavorativa, pur se priva di decisiva rilevanza, avrebbe dovuto svolgere qualche indagine, e che la presunzione di redditi di ammontare pari all’anno precedente appariva arbitraria.

3. Il contribuente è rimasto intimato.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Sostiene la ricorrente che, ricorrendo i presupposti per l’accertamento induttivo, l’Ufficio aveva assolto í suoi oneri probatori, anche mediante presunzioni semplici e che sarebbe spettato al contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi del reddito contestato.

1.2. Secondo motivo – Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo è articolato su due profili.

Con il primo la Agenzia lamenta che nella motivazione non siano stati chiariti i parametri ed i criteri sulla scorta dei quali era stata esclusa la valenza probatoria della presunzione; con il secondo denuncia lo scollegamento della statuizione rispetto alle risultanze istruttorie.

1.3. Terzo motivo – Contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente ravvisa la denunciata contraddittorietà laddove la CTR da un lato ha escluso la valenza probatoria della documentazione medica prodotta e dall’altro le ha conferito la capacità di resistere all’accertamento induttivo.

2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione; sono fondati e vanno accolti.

2.2. Ribadito il principio secondo il quale, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, per cui incombe sul contribuente l’onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato (da ultimo, Cass. 7258/2017, 4785/2017), si deve osservare che, nel caso in esame, la CTR non vi ha dato corretta applicazione laddove ha insistito sulla necessità per l’Ufficio di procedere ad ulteriori accertamenti; inoltre – essendo stato il reddito determinato induttivamente dall’Amministrazione in misura pari a quello dell’annualità trascorsa -, non ha adeguatamente motivato sulle ragioni delle sue conclusioni, sia perchè ha assertivamente definito come “arbitraria” la presunzione, sia perchè ha escluso la rilevanza probatoria della documentazione medica versata in atti dal contribuente, utilizzando comunque formule astratte e sostanzialmente pronunciandosi in modo contraddittorio, proprio come denunciato dalla Agenzia, in modo da rendere non comprensibile il percorso logico/giuridico seguito per pervenire alla decisione.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto su tutti i motivi; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA