Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18447 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18447 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12312-2017 proposto da:
CALCABRINA CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAIO MARIO n.13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI,
che la rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

._\11,1ANZ \SSICUTRAZIONI
– intimata avverso la sentenza n. 21326/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Rilevato che:
Cinzia

Calcabrina

propose

opposizione

in

relazione

al

pignoramento di quota di sua proprietà di bene in comunione
eseguito da Allianz s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma. Disattesa dal
giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione dell’esecuzione, il

Osservò il Tribunale che mentre nell’originario ricorso era stata
dedotta la nullità del pignoramento per non avere avuto ad oggetto
l’intero immobile anziché la quota relativa alla comunione ereditaria,
nella comparsa di costituzione relativa alla fase di merito era stato
dedotto che il pignoramento doveva attingere tutti i beni della
comunione ereditaria e che l’opposizione, in quanto non si contestava
né l’an del diritto a procedere esecutivamente né la pignorabilità dei
beni, ma soltanto il

quomodo del processo esecutivo, era da

qualificare come opposizione agli atti esecutivi, tardiva in quanto
proposta con ricorso del 22 giugno 2012 a fronte della notifica del
pignoramento eseguita in data 23 settembre 2008. Aggiunse che
l’opposizione in ogni caso era infondata in quanto il pignoramento
doveva essere eseguito sulla quota ai sensi dell’art. 599 cod. proc.
civ., unica eccezione essendo rappresentata dalla comunione legale
(nel qual caso il pignoramento deve concernere l’intero bene) e che la
tesi dell’illegittimità del pignoramento per non avere compreso tutte
le quote dei beni del patrimonio ereditario era stata tardivamente
formulata rispetto all’introduzione dell’opposizione e comunque in
ogni caso ricadeva nei motivi di opposizione ai sensi dell’art. 617 che
avrebbero dovuto essere formulati nel termine di venti giorni dalla
notifica del pignoramento.
Ha proposto ricorso per cassazione Cinzia Calcabrina sulla base di
un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta
infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della
Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

I

Tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione.

Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 615, 617, 599 ss. cod. proc. civ. 1362 ss. cod. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che
l’opposizione, riguardando la pignorabilità del bene, era da qualificare

di costituzione nella fase di merito costituiva mera emendatio libelli.
Aggiunge che inammissibile è il pignoramento della quota di un
singolo bene indiviso, dovendo essere pignorata l’intera quota delle
cose comuni, come affermato da Cass. n. 6809 del 2013.
Il motivo è manifestamente infondato. La questione della
sottoponibilità ad espropriazione forzata della quota di un singolo
bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della
stessa specie, attiene non alla pignorabilità dei beni, ma al quomodo
dell’esecuzione forzata in quanto non attiene alla negazione del diritto
di procedere all’esecuzione su determinati beni, cui si riferisce la
previsione nell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ. relativa alla
pignorabilità (Cass. 24 novembre 2000, n. 15198), ma alla regolarità
dell’atto esecutivo. Conformemente a tale principio è stato ritenuto
ALtk),
che la questione della nullitàrVendita su bene ricadente in comunione
legale attiene all’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
(Cass. 31 marzo 2016, n. 6230, punto 10.2). Corretta è pertanto la
statuizione del giudice di merito in termini di decadenza dalla facoltà
di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza di
partecipazione al giudizio della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,

come opposizione all’esecuzione e che la precisazione nella comparsa

da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
I Presidente
Dott Rffaele Frasca

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

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