Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18447 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7276-2018 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA

SCIENZA DI TORINO, in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE N. 22,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO CARLESI;

– ricorrente –

contro

ECAS SPA – CLINICA FORNACA DI SESSANT -, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati DARIO SEMINARA, VINCENZO SANFILIPPO;

– resistente –

e contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MICHELE MURGIA, LAURA INZERILLO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 770/2016

del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott.ssa RUBINO LINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DR. CARDINO ALBERTO che chiede che

Codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il proposto

regolamento di competenza.

Fatto

RILEVATO

che:

M.V., ex calciatore professionista, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca la ECAS s.p.a. – clinica Fornaca di Sessant, chiedendo che la stessa fosse condannata a risarcirgli i danni derivatigli da un errato intervento chirurgico al menisco; la clinica chiamava in causa il chirurgo B.E., autore dell’intervento, e la Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; sia la clinica che la ASL eccepivano l’incompetenza del tribunale adito, individuato dal danneggiato quale foro del consumatore, e sostenevano appartenere la competenza territoriale al Tribunale di Torino, giudice del luogo in cui si era svolta l’operazione.

Il giudice adito, riservatosi dopo aver concesso il termine per le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, con ordinanza 29.1.2018, a scioglimento della riserva, rilevava che nel tipo di controversia introdotta (tra paziente e struttura sanitaria pubblica) non potesse utilmente invocarsi il foro del consumatore, non utilizzabile nelle controversie tra utenti del servizio sanitario nazionale e struttura sanitaria pubblica, ammetteva la richiesta ctu e rinviava per il prosieguo dell’istruttoria.

Esaminato:

il ricorso per regolamento di competenza proposto da Azienda

Ospedaliero – Universitaria Città della Salute e della Scienza di

Torino nei confronti di M.V., Clinica Fornaca di Sessant – Ecas s.p.a., avverso la predetta ordinanza istruttoria in data 29.1.2018 con la quale il Tribunale di Sciacca, ritenuta l’incompletezza della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla clinica, dichiarava che la stessa dovesse ritenersi come non proposta e conseguentemente radicata la competenza territoriale del giudice adito, per poi procedere oltre nell’istruttoria, ammettendo la richiesta consulenza tecnica e rinviando per la comparizione e il giuramento del ctu, rinviava la causa per l’ulteriore istruzione.

Viste:

– la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, del ricorso per regolamento di competenza;

– la memoria di costituzione del M. nonchè le memorie difensive depositate dal M. e dall’Azienda Ospedaliera;

ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile, alla stregua di quanto affermato già da Cass., Sez. Un., n. 20449 del 2014, richiamata da molte altre successive pronunce: ” Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione”.

Nel caso di specie, manca l’idoneità della decisine a decidere definitivamente nel merito la questione di competenza. Il provvedimento non era pertanto impugnabile con regolamento di competenza ed il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle parti controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 ciascuno, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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