Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18446 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13260/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

2M Rappresentanze s.n.c. di F.M. e G.M.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Antonio Rau, con domicilio

eletto in Roma, via Panama, n. 95, presso lo studio dell’Avv. Prof.

Franco Picciaredda;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, n. 29/01/09 depositata il 16 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre mezzi (corredati da quesiti ex art. 366-bis c.p.c.), nei confronti della 2M Rappresentanze s.n.c. di F.M. e Grussu Mario (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello della società ritenendo illegittimo l’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per nuovi investimenti in aree svantaggiate, notificato alla contribuente a causa dell’annesso invio del c.d. modello CVS;

che il giudice d’appello ha infatti ritenuto che, “pur essendo legittima la richiesta di comunicazione dei dati” (prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62,comma 1, lett. a)) “afferenti al credito d’imposta utilizzato, a pena di decadenza per la sua inosservanza, detta richiesta non poteva essere fatta in contrasto con i principi e con le prescrizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212” il cui art. 3, in particolare, nella specie risulta violato dal momento che il termine del 28/2/2003, fissato per la trasmissione dei dati richiesti, cadeva prima di 60 giorni dalla data in cui il contribuente è stato posto nelle condizioni di adempiere al relativo obbligo;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione del D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62 in combinato disposto con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 e con la L. n. 212 del 2000, art. 3, per avere il giudice a quo ritenuto inoperante la sanzione di decadenza dal beneficio del credito d’imposta, prevista per il caso di mancato invio del c.d. modello CVS, erroneamente attribuendo rilievo ostativo alla circostanza che il provvedimento dell’Agenzia è stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla prevista scadenza del 28/2/2003, del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3;

che con il secondo, subordinato, motivo, la ricorrente denuncia violazione delle medesime disposizioni, per avere la Commissione regionale ritenuto illegittimo il recupero del credito d’imposta benchè questo fosse stato indebitamente utilizzato nel periodo di vigenza del D.L. n. 253 del 2002, in cui era sancita la sospensione temporanea dell’utilizzazione del credito medesimo;

che con il terzo motivo, infine, rubricato “insufficiente pronuncia su un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere i giudici d’appello omesso di prendere posizione sui rilievi formulati dall’Ufficio nelle difese di appello;

ritenuto che è fondato il primo motivo di ricorso;

che, invero, come più volte affermato da questa Corte con orientamento consolidato, l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento e non anche all’invio della comunicazione telematica (v. ex multis Cass. 23768/2013; 10772/2013; 2232/2013; 19692/2012; 3578/2009; cfr. anche Corte cost., ord. 24 marzo 2006, n. 124, secondo la quale, per le esigenze di tempestiva integrazione dei dati, a disposizione dell’amministrazione finanziaria, non è irragionevole che il mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi sia sanzionato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, con la decadenza dal contributo automaticamente conseguito);

che, in tale prospettiva, è stata ritenuta manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, perchè la norma criticata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito (v. Corte cost., ord. n. 124 del 2006 cit.);

che, inoltre, sullo specifico tema della legittimità del termine del 28 febbraio 2003, in relazione alle disposizioni dello Statuto del contribuente, si è precisato che, se è bensì vero che le norme della L. n. 212 del 2000, emanate in attuazione degli artt. 3,23,53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), esse tuttavia non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (v. ex aliis Cass. 6/4/2009, n. 8254);

che si è ancora specificamente chiarito che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non potendosi attribuire alcun rilievo alla circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto il contribuente è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002 (i cui effetti sono stati fatti espressamente salvi dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 7, seconda parte) ed il predetto termine è di fonte immediatamente legale, non superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. 29616/2011; 19627/2009);

che al riguardo è stato altresì condivisibilmente evidenziato che la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa: il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina solo il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo (v. Cass. 5324/2012; Cass. 21315/2013);

che il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame dei restanti motivi;

che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

considerato tuttavia che, avuto riguardo all’epoca in cui la citata giurisprudenza si è formata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA