Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18446 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18446 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 10234-2017 proposto da:
COMUNE DI ARAGONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO n.41, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
MORGANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

– licorrente • contro
\RIWGGIA

AN NA, elettivamente domiciliata i ft( )\

piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIUSEPPE FARRUGGIA, e GIUSEPPE
DANILE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1892/2016 del TRIBUNALE di
AGRIGENTO, depositata il 21/12/2016;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 10234 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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Rilevato che:

Anna Farruggia convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Agrigento il Comune di Aragona chiedendo la condanna alla
ripetizione della somma di Euro 2.065,93 pagata dal 2004 al 2014 a
titolo di canone per la fornitura di acqua potabile forfettariannente

rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la
Farruggia. Con sentenza di data 21 dicembre 2016 il Tribunale di
Agrigento accolse l’appello, condannando il Comune di Aragona al
pagamento della somma di Euro 1.765,48 oltre interessi.
Osservò il tribunale che il contratto risalente al 1980 era stato
sottoscritto da tale Salvatore Vella e non da Anna Farruggia ed era
scaduto nel 1989, in epoca precedente al periodo cui si riferivano i
canoni idrici in contestazione, mentre il regolamento idrico comunale
era in vigore dal 2003, e che la previsione nel regolamento del
«consumo minimo convenuto», calcolato a forfait, postulava
un’esplicita accettazione dell’utente, sicché illegittima era la
previsione di un tale addebito in assenza di specifica pattuizione.
Aggiunse che oggetto di contestazione da parte dell’appellante era
l’ammontare dell’effettivo consumo dell’acqua fornita e che, quanto al
canone mensile di disinquinamento, il Comune non aveva dimostrato
la presenza di alcun impianto depurativo funzionante, non potendosi
tale prova evincere da determinazioni sindacali di stanziamento di
fondi per il depuratore le quali non dimostravano che il depuratore
funzionasse correttamente.
Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aragona sulla
base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il
relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo e
di parte del secondo motivo di ricorso, per il resto manifestamente
infondato. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

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individuato, anziché sulla base dell’effettivo consumo. Il giudice adito

Considerato che:
con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia sull’eccezione
di inammissibilità di taluni motivi di appello, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il giudice di
appello ha omesso di rilevare (senza peraltro pronunciare sulla

sulla sottoscrizione del contratto da parte di un terzo e sulla scadenza
del contratto, in quanto costituenti nuove eccezioni.
Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366, comma 1,
n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente non ha specificatamente indicato il
contenuto delle allegazioni svolte in primo grado nei termini di rito al
fine di apprezzare l’esistenza dei presupposti del novum. Non essendo
stato assolto l’onere processuale in discorso non è consentito a
questa Corte accedere agli atti processuali, come pure sarebbe stato
consentito dal carattere processuale della violazione denunciata. Non
è inutile aggiungere comunque che le circostanze della sottoscrizione
e dell’efficacia del contratto, in relazione all’azione di ripetizione di
indebito in esame, integrano eccezioni rilevabili d’ufficio e dunque
ammissibili ai sensi dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ..
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1339 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 36 e 37 del (”
regolamento idrico comunale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il contratto era stato
stipulato da Vella Salvatore in norme e per conto della Farruggia e
che irrilevante era la scadenza a fronte della mai contestata
somministrazione dell’acqua potabile e del pagamento del canone
annuo, sicché il nuovo contratto di somministrazione doveva
intendersi concluso per tali fatti concludenti. Aggiunge che ricorreva
l’inserzione automatica delle norme del regolamento comunale (artt.
36 e 37), data la necessità dell’inserzione automatica ai sensi dell’art.
1339 cod. civ. in relazione alla fruizione dell’acqua potabile il cui

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relativa eccezione) l’inammissibilità dei motivi di appello, vertenti

prezzo è fissato dalla legge, e che erano stati depositati sia il
regolamento comunale che i numerosi provvedimenti attraverso cui
era stato individuato l’importo del canone annuale. Osserva inoltre
che è stata offerta la prova documentale dell’esistenza dell’impianto
di depurazione ed in particolare le determinazioni sindacali sul

impianto depuratore».
Il motivo, composto in realtà da una serie di sub-motivi, è in
parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Le
circostanze relative alla sottoscrizione del contratto del 1980 ed alla
conclusione di nuovo contratto per fatti concludenti attengono al
giudizio di fatto del giudice di merito, rispetto al quale non risulta
proposta specifica denuncia di vizio motivazionale. In mancanza di
una siffatta censura è precluso l’esame del giudizio di fatto in sede di
legittimità. Attiene al giudizio di fatto, ed è inammissibile per le
ragioni appena indicate, anche la censura relativa all’esistenza
dell’impianto di depurazione, peraltro fondata su elementi probatori
valutati dal giudice di appello, nella sede della valutazione di merito,
in modo divergente rispetto a quanto esposto dal ricorrente.
Manifestamente infondato è il motivo di censura relativo
all’inserzione automatica delle norme del regolamento comunale. In
tema di somministrazione di acqua potabile da parte del Comune,
l’addebito all’utente, non già in base al consumo effettivo, ma
secondo il criterio del “minimo garantito”, non può basarsi su di una
previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con
cui venga ammessa l’eterodeterminazione delle tariffe di utenza da
parte dell’ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica
delibera comunale che ne fissi i parametri dell'”an” e del “quantum”,
imprescindibili al fine di consentirne l’inserimento automatico ex art.
1339 cod. civ. nel contratto di fornitura (Cass. 17 marzo 2015, n.
5209; 31 marzo 2017, n. 839, relativa proprio ad una controversia in

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«servizio di manutenzione e ripristino rete idrica, fognaria ed

cui era parte l’odierno Comune ricorrente e nella quale era stato
allegato il medesimo regolamento). Il ricorrente afferma che sono
stati depositati in primo grado sia il regolamento comunale che i
numerosi provvedimenti attraverso cui sarebbe stato individuato
l’importo del canone annuale, ma in violazione dell’art. 366, comma

provvedimenti (si veda anche Cass. n. 12870 del 2017).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018

Il Presidente
. Raffaele Frasca
./’

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1, n. 6 cod. proc. civ. non ha specificato natura e contenuto di tali

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