Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18446 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31278-2005 proposto da:
D.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato
PELLICANO’ ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40026/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 25/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, D.G. conveniva in giudizio l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 379,61, somma dovuta per “aiuto alla produzione dell’olio d’oliva” per la campagna olearia 1992/93, illegittimamente a lui non corrisposta.
Costituitosi il contraddittorio, l’AGEA chiedeva rigettarsi la domanda dell’attore. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza 14/25- 10-2004, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione il D., sulla base di tre motivi. Resiste, con controricorso, l’AGEA. Il D. ha presentato memoria per l’udienza. Il Collegio dispone redigersi la presente sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nella prima parte di esso, si parla di D., e la sentenza prodotta è stata emessa appunto nei confronti di tale soggetto.
Successivamente peraltro il ricorso tratta di certo C. G., evidentemente altro olivicoltore, che vanta nei confronti dell’AGEA un debito di importo diverso. Si chiede infine, nelle conclusioni, che sia annullata la sentenza n. 40198 del 2004, non corrispondente a quella prodotta (n. 40026 del 2004).
Vi è dunque totale incertezza sull’identità del ricorrente e sulla sentenza impugnata: posto che è da considerarsi ricorrente il soggetto che ha rilasciato la procura alle liti, a margine del ricorso, D.G., il ricorso stesso si riferisce prevalentemente ad altra persona ed a una pronuncia diversa da quella prodotta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011