Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18446 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Saxofone Novantadue s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci

dè Calcoli 60, presso l’avv. Valentinotti Luca, che lo rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Stefano Marzano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 109/35/07 del 14/1/08.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello della società avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto i ricorsi della società contro avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute d’acconto.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 cod. proc. civ., e, nel quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., chiede a questa Corte “se i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in punto di specifica indicazione dei motivi di appello siano stati soddisfatti dai motivi di impugnazione articolati dalla Saxofone nell’ambito del ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale”.

Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, che non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma (Cass. ord. 4044/09).

Con il secondo e terzo motivo la società lamenta violazioni di legge quanto al merito della controversia.

Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, in quanto il giudice tributario, avendo ritenuto inammissibile l’appello della società, ha superfluamente esaminato il merito della questione, della cui decisione non può certo dolersi la parte il cui appello sia stato dichiarato inammissibile”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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