Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18446 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Saxofone Novantadue s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci
dè Calcoli 60, presso l’avv. Valentinotti Luca, che lo rappresenta e
difende, unitamente all’avv. Stefano Marzano, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 109/35/07 del 14/1/08.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello della società avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto i ricorsi della società contro avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute d’acconto.
Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 cod. proc. civ., e, nel quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., chiede a questa Corte “se i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in punto di specifica indicazione dei motivi di appello siano stati soddisfatti dai motivi di impugnazione articolati dalla Saxofone nell’ambito del ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale”.
Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, che non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma (Cass. ord. 4044/09).
Con il secondo e terzo motivo la società lamenta violazioni di legge quanto al merito della controversia.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, in quanto il giudice tributario, avendo ritenuto inammissibile l’appello della società, ha superfluamente esaminato il merito della questione, della cui decisione non può certo dolersi la parte il cui appello sia stato dichiarato inammissibile”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010