Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18445 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18445 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 9414-2017 proposto da:
MAJANI FRANCESCO, MAJANI ANTONINA, entrambi in qualità
di eredi di MAJANI VINCENZO, elettivamente domiciliati in RONI_A.
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentati e difeso dall’avvocati SALVINO PANTUSO;
– dcorrenti contro
31;A1OLI()

TOMMASO, clettivamente doiniciliato in 1 ■ OMA.

SAVORELLI n.114, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA
GASANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO SPANO’;

– controrícorren te avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 18/01/2017;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 09414 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

Rilevato che:
Tommaso Bertolino convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Marsala Vincenzo Majani chiedendo il riscatto del fondo acquistato dal
convenuto sulla base della titolarità del diritto di prelazione previsto
dall’art. 7 legge n. 817 del 1971 in relazione a fondo limitrofo al

accertata il requisito della prevalenza, nella coltivazione del fondo, del
lavoro proprio e del nucleo familiare dell’attore rispetto alla forza
lavoro prestata da estranei. Avverso detta sentenza propose appello il
Bertolino. Con sentenza di data 18 gennaio 2017 la Corte d’appello di
Palermo accolse l’appello, dichiarando trasferita in capo al Bertolino la
proprietà del fondo.
Osservò la corte territoriale che il Tribunale contraddittoriamente,
nonostante che tramite la CTU avesse accertato che l’estensione
complessiva dei fondi di proprietà dell’attore e di quello oggetto di
prelazione non superasse il triplo della superficie come previsto dalla
legge, aveva posto a base della decisione il fatto che il Bertolino si
fosse avvalso di forza lavoro estranea al nucleo familiare ritenendo
marginale quella svolta dal medesimo Bertolino, laddove invece
ricorreva nella specie la qualità di coltivatore diretto (lo stesso giudice
di primo grado aveva accertato che il Bertolino si occupava
personalmente della coltivazione del fondo) e che, pur essendo
dirimente la circostanza che la capacità lavorativa del solo attore
fosse di per sé sufficiente a soddisfare le proporzioni di legge, non si
era tenuto conto delle testimonianze sull’apporto lavorativo della
moglie.
Hanno proposto ricorso per cassazione Francesco Majani e
Antonina Majani, nella qualità di eredi di Vincenzo Majani, sulla base
di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore
ha ravvisato un’ipotesi d’improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha

3

proprio fondo. Il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo non

fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 8 e 31
legge n. 590 del 1965, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.

riscatto sono fra l’altro la mancata vendita nel biennio precedenti di
altri fondi rustici di imponibile superiore a mille lire e che il fondo per
il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri
eventualmente posseduti in proprietà non superi il triplo della
superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia
(corrispondentemente alla figura di coltivatore diretto di cui all’art.
31), osservano i ricorrenti che la forza lavoro dell’appellante non
raggiungeva il limite del triplo imposto dalla legge e che, a parte che
la moglie non si occupava della diretta coltivazione del fondo, il
Bertolino nell’anno di vendita del fondo aveva assunto diciannove
unità per la coltivazione e cinquantacinque impiegati negli anni
successivi, dovendosi quindi escludere la qualifica di coltivatore
diretto e ricorrendo piuttosto quella di imprenditore agricolo.
Aggiungono che il Bertolino era proprietario di un vero e proprio
latifondo e che non era stata neanche raggiunta la prova di mancate
vendite nel biennio precedente. Concludono nel senso che il CTU
aveva omesso di considerare una serie di circostanze rilevanti.
Il ricorso è improcedibile. La parte ricorrente ha dichiarato che la
sentenza impugnata è stata notificata in forma telematica ai fini del
decorso del termine per impugnare ai sensi dell’art. 325 cod. proc.
civ.. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità,
dall’ art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il difensore che propone
ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato
notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di

4

proc. civ.. Premesso che in base all’art. 8 citato condizionej. del

conformità ai sensi della Legge n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e
1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché
della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al
messaggio (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica
valenza nomofilattica ha confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia
Cass.

14/07/2017,

n.

17450;

si

vedano

in

particolare

Cass.

10/10/2017,

n.

23668;

Cass.

16/10/2017,

n.

24292;

Cass.

16/10/2017,

n.

24347;

Cass.

17/10/2017,

n.

24422;

Cass.

26/10/2017,

n.

25429;

Cass.

09/11/2017,

n.

26520;

Cass.

09/11/2017,

n.

26606;

Cass.

09/11/2017,

n.

26612;

Cass.

09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22
dicembre 2017, n. 30765, «qualora, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le
copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla
attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le
stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal
controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è
improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati, sia in relazione alla sentenza (la quale reca una
sigla in corrispondenza del timbro «il direttore amministrativo» ma
non una dichiarazione di autenticazione) che alla relazione di
notificazione, né risulta altrimenti il deposito della documentazione in
discorso con relativa attestazione di conformità da parte del
controricorrente. Non rileva l’istanza di trasmissione del fascicolo
d’ufficio in quanto non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che
nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica,
trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che
interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio
(Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).

5

di

Peraltro la sentenza è stata depositata in data 18 gennaio 2017
ed il ricorso è stato notificato in data 7 aprile 2017, oltre il termine di
sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto
attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di
produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il

risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso
(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).
Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369,
comma 2, n. 2 cod. proc. civ..
La memoria non introduce profili ulteriori rispetto a quanto
valutato con quanto precede.

E’ appena il caso di aggiungere che il motivo si palesa come
inammissibile in quanto, sotto le spoglie della violazione di legge,
viene censurato il giudizio di fatto, peraltro senza rispettare l’onere
processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,

6

ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove

da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del

oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA