Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18445 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

torpore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Casa di Cura Villa dei Fiori s.r.l., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. De Notaristefani

Antonio di Vastogirardi giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 245/46/07 del 22/1/08.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha parzialmente accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento e cartelle di pagamento per IVA, IRPEG e ILOR. La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo i ricorrenti assumono violato il principio secondo cui spetta al contribuente la prova dei fatti che legittimano le deduzioni-detrazioni operate, con riferimento alla statuizione secondo cui il contratto di affitto tra società e soci sarebbe variato, prima della scadenza, quanto all’ammontare del canone.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Nella sentenza impugnata non si rinviene infatti alcuna violazione di legge, atteso che il giudice tributario ha ritenuto provata la dedotta variazione in considerazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro e del fatto che i soci abbiano indicato nelle rispettive dichiarazioni dei redditi il maggior canone percepito.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, le ricorrenti censurano la sentenza “nella parte in cui il collegio annulla per gli anni 97 e 98 gli avvisi di accertamento considerandoli erronei e non ben formulati”.

Il mezzo è inammissibile, in quanto esso difetta del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (16528/08) – in relazione al vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5″;

che la controricorrente ha depositato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.100,00 di cui Euro 6.0000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.100,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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