Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18445 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36630/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Almiento, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO

– intimato –

avverso il decreto n. 2670/2018 del TRIBUNALE di LECCE depositato il

29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/07/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.E., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego delle misure intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente, pur non disponendo della videoregistrazione del pregresso colloquio avanti alla Commissione Territoriale e fissando perciò l’udienza di comparizione del richiedente avanti a sè, aveva, tuttavia, omesso di procedere alla sua audizione, quantunque in quella sede il richiedente avrebbe potuto chiarire passaggi e punti ritenuti oscuri; 2) della violazione del dovere di cooperazione istruttoria, nonchè del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed omessa, erronea ed insufficiente valutazione della situazione epidemica, poichè il decidente aveva omesso di assumere le informazioni doverose in relazione all’evento epidemico denunciato (Febbre di Lassa), malgrado esso fosse potenzialmente idoneo a coinvolgere indiscriminatamente l’intera popolazione; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, poichè il decidente aveva ritenuto insussistente il pericolo di un danno grave alla persona in relazione all’area di provenienza del richiedente (Edo State), malgrado fosse rilevabile una situazione di violenza indiscriminata; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e delle norme ad essi connesse, poichè il decidente aveva ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei medesimi presupposti previsti per la protezione sussidiaria ed omettendo di considerare la condizione di vulnerabilità del richiedente; 5) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 CEDU, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo, poichè il decidente aveva ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria attribuendo un peso prevalente al dato concernente l’insufficiente integrazione sociale del richiedente nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente rilevata l’improcedibilità del proposto ricorso a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, poichè il ricorrente, onde giustificare la tempestività della proposta impugnazione, manifestamente eccedente il termine del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, rispetto alla data di deposito del decreto impugnato, ha allegato che la comunicazione di questo sarebbe avvenuta in data 13.11.2018; e tuttavia nell’atto di procedere al deposito del ricorso non ha prodotto, in uno con esso o nelle forme altrimenti consentite dall’art. 372 c.p.c., copia autentica del provvedimento provvisto della relata di notifica, impedendo in tal modo alla Corte, dato che il provvedimento non è altrimenti rinvenibile in atti, di controllare la dedotta tempestività dell’impugnazione.

3. Va qui perciò ribadito il principio, già enunciato con riguardo al pregresso dettato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, prevalendo, com’è noto, l’improcedibilità sull’inammissibilità (Cass., Sez. V, 19/01/2018, n. 1295), che “l’impugnazione per cassazione della pronuncia della corte d’appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero deve essere proposta, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, mediante deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, non essendo derogata tale disposizione dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e successive modifiche, regolanti il procedimento camerale per Cassazione sulle domande di protezione internazionale.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi di omesso deposito” (Cass., Sez. I, 6/08/2010, n. 18416).

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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