Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18445 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18445 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 3873-2010 proposto da:
CALDARELLA

CHIARA

(c.f.

CLDCHR62E44G273T),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI
17, presso l’avvocato FILIPPO SARCI’ (STUDIO LEGALE
PERRONI E ASSOCIATI), rappresentata e difesa
dall’avvocato SEMINARA PAOLO, giusta procura in
2013

calce al ricorso;
– ricorr.onta –

13.35
contro

CURATELA DEL FALLIMENTO EDILRANDAllO S.R.L. (C.F.

Data pubblicazione: 01/08/2013

00113310825), in persona del Curatore avv. VINCENZO
BARBIERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 93, presso l’avvocato STARVAGGI PAOLO, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
controricorrente

sul ricorso 3874-2010 proposto da:
CALDARELLA

AGATA

CLDGTA35B54G273Q),

(c.f.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI
17, presso l’avvocato FILIPPO SARCI’ (STUDIO LEGALE
PERRONI E ASSOCIATI), rappresentata e difesa
dall’avvocato CENTINEO SALVATORE, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO EDILRANDAZZO S.R.L. (C.F.
00113310825), in persona del Curatore avv. VINCENZO
BARBIERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 93, presso l’avvocato STARVAGGI PAOLO, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

649/2009 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato MICHELE

GELARDI, con delega avv. SEMINARA, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso, previa
riunione dei ricorsi, per il rigetto.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento della Edil Randazzo s.r.l.
agiva in giudizio nei confronti di Caldarella Agata e
Caldarella Chiara, chiedendo la revoca ex art.67, 1 0
comma 1.f. dell’atto di compravendita per rogito del

notaio Alaimo del 9/3/1979, con cui la Edil Randazzo
aveva trasferito alle convenute, rispettivamente in
usufrutto e per la nuda proprietà, l’appartamento sito in
Palermo,via Ausonia 110, sc.B, per il prezzo di lire
18.500.000, con la condanna delle convenute al pagamento
di un’indennità per la detenzione dell’immobile, oltre
interessi legali e spese di lite.
Si costituiva la sola Caldarella Agata, contestando la
fondatezza delle domande.
Svolta C.T.U., con sentenza depositata il 13/7/1990, il
Tribunale accoglieva le domande, condannava le convenute
al rilascio dell’immobile ed al pagamento a titolo di
indennità di occupazione, della somma di lire 16.000.000,
oltre lire 200.000 mensili a partire dal primo gennaio
1990 al rilascio, oltre interessi e spese.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 3/718/9/1998, dichiarava la nullità della sentenza di primo
grado, per vizio di notifica al litisconsorte necessario
Caldarella Chiara e rimetteva le parti al Tribunale.
Riassumeva il Fallimento; le Caldarella si costituivano,
eccepivano la prescrizione ex art. 2903 c.c., per avere
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avuto la notifica della citazione alla sola Agata
Caldarella effetto interruttivo ma non anche sospensivo,
stante la carenza del contraddittorio.
Il Tribunale, con sentenza 26/2-13/4/2002, accoglieva
l’eccezione di prescrizione e rigettava le domande del

Fallimento.
La Corte d’appello, con sentenza 16/2-16/4/2009, in
accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza
impugnata, ha revocato e dichiarato inefficace verso la
Curatela e la massa dei creditori l’atto di compravendita
del 9 marzo 1979, condannando le Caldarella al rilascio e
la sola Agata Caldarella al pagamento, a titolo di
indennità di occupazione, della somma di euro 39600,00,
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, oltre
euro 150,00 per ogni mensilità sino al rilascio, oltre
interessi legali dall’ultimo giorno del mese al saldo; ha
rigettato invece la domanda di condanna al pagamento
dell’indennità,come rivolta verso Chiara Caldarella, ed
ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Palermo di eseguire l’annotazione della sentenza, se
passata in giudicato, a margine della trascrizione della
domanda giudiziale; ha gravato Agata e Chiara Caldarella
delle spese del primo e del secondo grado.
La Corte del merito, premessa l’irrilevanza della
trattazione del giudizio secondo il rito introdotto con
la 1.353/90 e non secondo il cd. vecchio rito, ha
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ritenuto

validamente

interrotta

la

prescrizione

quinquennale, atteso che al processo riassunto, quale
prosecuzione del processo originario, inerivano l’
effetto interruttivo e sospensivo della domanda nei
confronti dei litisconsorti; che il calcolo a ritroso per

il periodo sospetto decorreva dal decreto di ammissione
all’amministrazione controllata(15 maggio 1980); che
emergeva la sproporzione tra il prezzo dichiarato
nell’atto ed il valore dell’immobile, senza dover
ricorrere a nuova C.T.U., potendosi utilizzare la
Consulenza d’ufficio dell’originario giudizio di primo
grado, anche se dichiarato nullo, come consulenza di
parte, di forte valore indiziario, che aveva concluso per
il valore di lire 46.250.000, e nei cui confronti
Caldarella Agata aveva eccepito che il valore andava
determinato con riguardo all’anno di consegna del bene e
del pagamento dell’intero prezzo pattuito nel 1973 e
quindi al 1975, rilievo disatteso agevolmente dal primo
Giudice, per doversi avere riguardo alla data del
trasferimento con effetti reali e per mancare qualsiasi
prova in relazione al maggior prezzo rispetto a quello
indicato nell’ atto.
La Corte territoriale ha altresì rilevato che, pur non
potendosi stabilire una rigida corrispondenza tra il
costo della vita e l’andamento del mercato immobiliare,
era significativo che il prezzo, rivalutato all’attualità
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secondo gli indici Istat, equivalesse ad euro 53219,53,
valore addirittura risibile, per fatto notorio, nel
mercato di Palermo, considerate le caratteristiche del
bene all’epoca della vendita; che d’altra parte, l’equo
canone, del medesimo importo di quello determinato dal

vendita,

sarebbe stato pari all’8,9% del prezzo di

C.T.U.,

e quindi avrebbe costituito una rendita

palesemente sproporzionata per eccesso rispetto al prezzo
di vendita; né, ancora, la sproporzione tra il prezzo
indicato nell’atto ed il valore poteva essere messa in
dubbio per il fatto che l’immobile era stato acquistato
per la nuda proprietà da Chiara Caldarella e per
l’usufrutto da Agata Caldarella, non risultando derogati
i parametri fiscali di valutazione del diritto dominicale
e reale parziario, di cui agli artt.43 e 45 del d.p.r.
634/1972.
Infine, non risultava alcuna prova sulla

inscientia

decoctionis.
Ricorrono con separati ricorsi Caldarella Agata e
Caldarella Chiara, sulla base di tre motivi.
Si difende il Fallimento con controricorso.
Motivi della decisione
1.1.- I ricorsi vanno riuniti, ex art.335 c.p.c.
Col primo motivo, le ricorrenti si dolgono del vizio ex
art. 360 n.3 c.p.c., per essere stato trattato il

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giudizio, iniziato con citazione notificata il 17/2/1986,
col rito introdotto dalla 1.353/90.
1.2.- Caldarella Chiara, col secondo mezzo, denuncia
violazione o falsa applicazione degli artt.102 e 103
c.p.c., ritenendo ricorrere nel caso litisconsorzio

facoltativo e non necessario tra l’usufruttuaria e la
nuda proprietaria, da cui la prescrizione nei propri
confronti, per non essere stata ritualmente citata nel
giudizio in origine intrapreso.
1.3.- Con il terzo motivo, Caldarella Chiara,

in

subordine,anche a ritenere sussistente litisconsorzio
necessario tra usufruttuaria e nuda proprietaria,
prospetta che l’atto introduttivo del giudizio in origine
proposto, e poi dichiarato nullo, deve ritenersi
“inefficace ai fini della conservazione dei suoi effetti”
nei confronti di ambedue le parti.
1.4.- Col secondo motivo, Caldarella Agata denuncia
violazione o falsa applicazione dell’art. 2903 c.c.,
ribadendo l’eccezione di prescrizione, atteso che l’atto
introduttivo del giudizio del 27/2/1986 deve ritenersi
inefficace ai fini della conservazione degli effetti sia
nei confronti della nuda proprietaria, litisconsorte
necessaria

pretermessa,

sia

nei

confronti

dell’usufruttuaria, trattandosi di causa inscindibile.
1.3.- Col terzo mezzo, Caldarella Agata denuncia il vizio
di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione,
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per avere la Corte d’appello disatteso le osservazioni
della odierna ricorrente alla C.T.U.
2.1.- Il primo motivo dei ricorsi di Chiara ed Agata
Caldarella è infondato.
La Corte del merito ha puntualmente rilevato come
del

cd.

nuovo

rito

di

1.353/90,invece che del rito applicabile

cui

alla

dall’adozione

ratione

temporis, non fosse conseguita alcuna lesione alle parti:
a fronte di detta statuizione, le ricorrenti si sono
limitate del tutto sterilmente a riproporre la censura in
sé,senza addurre alcuna effettiva critica alla pronuncia,
né far valere alcun pregiudizio alle stesse derivato
dalla trattazione del giudizio col nuovo rito.
2.2.- Il secondo motivo del ricorso di Caldarella Chiara
è inammissibile, per doversi ritenere coperta da
giudicato la statuizione della Corte d’appello, di cui
alla sentenza n.701 del 1998, che ha ritenuto sussistente
il litisconsorzio necessario tra le due Caldarella, da
cui la nullità della decisione di primo grado per vizio
di notifica alla litisconsorte pretermessa, di cui alla
sentenza 701 del 1998, che la parte non ha contestato nel
giudizio di merito.
2.3.-11 terzo mo ivo del ricorso di Caldarella Chiara,
en secondo motivo del ricorso di

g ~i.A..

Caldarella Agata, e ambedue sorretti da identico quesito
-Chto

di diritto, M. infondatt.
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La sentenza impugnata ha reso corretta applicazione del
principio secondo il quale, nel caso di litisconsorzio
necessario tra i due convenuti( nella specie, debitore e
terzo acquirente nell’azione revocatoria ex art. 2901 c.
c.), qualora la citazione introduttiva sia stata

validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti
necessari, e a seguito della pronuncia del giudice
d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a
norma dell’art. 354 c. p. c. , il contraddittorio sia
stato ritualmente integrato in modo tale da evitare
l’estinzione del processo, la valida notifica del primo
atto introduttivo è idonea ad interrompere la
prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti
necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza
,
che definisce il giudizio stesso(così la pronuncia
11002/2002, e conforme la successiva 23068/2011).
Né infine,

nel caso specifico della revocatoria

fallimentare, a diversa conclusione potrebbe pervenirsi
alla stregua della natura costitutiva dell’azione; come
infatti affermato nella pronuncia 18438/2010, a fronte
del chiaro dettato normativo di cui all’art.2945 c.c.,
che prevede che l’interruzione della prescrizione
verificatasi per effetto della notificazione dell’atto
con cui si inizia il giudizio o della domanda proposta
.

nel corso dello stesso abbia efficacia sino al momento in
cui diviene definitiva la sentenza che lo definisce, “non
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vi è spazio per un’interpretazione volta ad attribuire
efficacia interruttiva all’atto introduttivo del giudizio
solo nell’ipotesi di esercizio di azioni di natura non
costitutiva, equiparando l’esercizio dell’azione in caso
di estinzione del giudizio ad un semplice atto di messa

2.4.- Il terzo motivo del ricorso di Caldarella Agata è
inammissibile, non avendo la parte neppure indicato quali
rilievi aveva sollevato nei confronti della C.T.U.,
diversi da quelli presi in esame puntualmente ed
argomentatamente dalla Corte d’appello.
3.1.- Conclusivamente, vanno respinti i ricorsi.
Le

spese

del

giudizio,

liquidate

come

in

dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna le
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio,
liquidate in euro 7000,00 per compenso, oltre euro 200,00
per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2013
Il Pre dente

in mora…”

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