Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18444 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13161/2010 R.G. proposto da:

Fondiaria Sai S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaello

Lupi e Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 37/26/09 depositata il 24 marzo 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che la Fondiaria-Sai S.p.A. ricorre con due mezzi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello da essa proposto ritenendo legittimo il diniego tacito opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso della somma versata a titolo di Irpeg, per l’anno 2002, in eccedenza rispetto a quanto la contribuente riteneva dovuto in ragione dell’incidenza che assumeva doversi riconoscere, sul reddito imponibile, alla sanzione antitrust subita in quell’esercizio;

considerato che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 75 (oggi art. 109), comma 5 t.u.i.r., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ritenendo sussistere la deducibilità della sanzione antitrust in quanto collegata al concetto economico di reddito e rilevando, per converso, che la indeducibilità della sanzione ne aggraverebbe la portata punitiva, in violazione del principio di legalità;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora motivazione contraddittoria o insufficiente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. negato, in maniera contraddittoria e apodittica, rilievo alla circostanza che la sanzione antitrust si collega ad attività concorrenziali non individuabili a priori come illecite;

ritenuto che entrambi i motivi sono da considerare inammissibili nella parte in cui denunciano vizio di motivazione, per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 24/3/2009, e quindi prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma indicata, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), (cfr. Cass. Sez. U. N. 20360 del 2007; v. anche ex multis Cass. n. 24597 del 2014);

che la ricorrente ha infatti omesso la formulazione del c.d. momento di sintesi richiesto per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione;

che la censura di violazione di legge – pur ammissibile sotto il profilo suddetto, potendosi ritenere detto onere per essa rispettato attraverso il quesito formulato nel terzultimo capoverso di pag. 10 del ricorso – è infondata;

che invero, come questa Corte ha più volte affermato, con indirizzo consolidato, cui si intende qui dare continuità, la sanzione pecuniaria irrogata dall’AGCM in materia di tutela della concorrenza e del mercato non influisce sulla nascita dell’obbligazione tributaria in quanto, derivando da attività illecita che si pone come autonoma ed esterna rispetto all’esercizio dell’impresa, non può qualificarsi quale fattore produttivo (Cass. 29 maggio 2000 n. 7071; Cass. 3 marzo 2010 n.5050; Cass. 11 aprile 2011 n. 8135);

che inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, considerare quale costo deducibile la somma corrisposta come sanzione comporterebbe la neutralizzazione della sua ratio punitiva determinando, inammissibilmente, un risparmio d’imposta del tutto ingiustificato e contro l’invocato principio di legalità (v. ex aliis Cass. 22/05/2015, n. 10590; Cass. 13/10/2011, n. 21091; Cass. 11/04/2011, n. 8135; Cass. 03/02/2011, n. 2594; Cass. 03/03/2010, n. 5050);

che il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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