Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18444 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 20/07/2015, dep. 21/09/2016), n.18444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12597-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.LLI M. O M. SRL IN LIQUIDAZIONE, N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2008 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto la

rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Verbania emetteva nei confronti di F.lli M. s.r.l. avviso di accertamento avente ad oggetto la maggiore IVA dovuta per l’anno (OMISSIS). L’atto impositivo scaturiva dalla irregolare correzione contabile, nella dichiarazione annuale, del debito d’imposta insorto a seguito di erronea liquidazione dell’IVA nella fattura emessa dalla società contribuente nei confronti di Sistempack s.r.l. per operazioni in parte non imponibili (rimborso anticipazioni per pagamento tasse automobilistiche per automezzi aziendali) ed in parte esenti (assicurazioni contratte per i predetti automezzi) D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 15 e 10.

Con sentenza in data 4.4.2008 n. 8, la Commissione tributaria del Piemonte, confermando le decisione di prime cure, rilevava che la società, omettendo di avvalersi del procedimento di variazione in diminuzione espressamente disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, era incorsa in una mera irregolarità formale che non pregiudicava la facoltà di correzione dell’errore direttamente nella dichiarazione annuale IVA, dovendo ritenersi peraltro irrilevante che la società destinataria della fattura potesse esercitare il diritto alla detrazione della imposta indebitamente liquidata, trattandosi di “un rapporto privato intercorrente tra due società di persone peraltro facenti entrambe riferimento agli stessi individui per di più tra loro legati da stretto vincolo di parentela”.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione, con un unico motivo concernente errore di giudizio, dalla Agenzia delle Entrate con atto tempestivamente consegnato in data 20.5.2009 all’Ufficiale giudiziario per la notifica ex art. 149 c.p.c..

La società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione risulta tempestivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 20.5.2009 per la notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. alla società contribuente, rimasta contumace in grado di appello, sia presso la sede legale che nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. b) dalla parte intimata – rimasta contumace nel giudizio di appello -, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, secondo cui tale elezione, ove non revocata o variata nelle forme prescritte dal comma 1 della medesima disposizione, deve ritenersi efficace anche nei successivi gradi di giudizio, prevalendo la norma dettata per il giudizio tributario – per il criterio di specialità – sulla norma dell’art. 330 c.p.c. che regola il giudizio civile – come costantemente interpretata da questa Corte, escludendo la persistenza della elezione di domicilio effettuata in primo grado, in caso di contumacia della parte in grado di appello- (cfr. Corte cass. Sez. lav. 17.5.2002; Corte cass. 5 sez. 6.2.2009 n. 2882; id. 2.7.2009 n. 15523; id. 24.9.2010 n. 20200).

Indipendentemente da ogni questione relativa alla corretta forma di notifica del ricorso per cassazione, osserva il Collegio che l’Agenzia fiscale ricorrente ha, tuttavia, omesso di depositare l’avviso di ricevimento comprovante la effettiva ricezione dell’atto da parte della società società intimata, sia della notifica eseguita presso la sede sociale, sia della notifica eseguita nel domicilio eletto presso il difensore incaricato in primo grado.

Occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).

Ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. 2 sez. 18.7.2003 n. 11257; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; id. 5 sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).

Nè alla carenza dell’avviso di ricevimento, in conseguenza della quale, a norma L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, secondo periodo, “la causa non potrà essere messa in decisione” (formula che sta a ribadire la regola – stabilita dall’art. 149 c.p.c. e 4, comma 3 Legge cit. – della indispensabilità dell’avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo), può soccorrere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (cfr. Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477), atteso che la pronuncia del Giudice delle Leggi incide sulla sola disciplina del momento -“quando” – in cui la notifica si considera efficace, non anche su quella dei requisiti del suo perfezionamento – “an” – (cfr. Corte cass. 1 sez. 10.3.20043 n. 4900; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722, id. 1 sez. 27.3.2007 n. 7469).

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, non occorrendo provvedere sulle spese di lite in assenza di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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