Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18444 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18444 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 4691-2017 proposto da:
ROSA ANNA RITA, ARMENTANO NADA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA VINCENZO PICARD1,4/D, presso lo
studio dell’avvocato MARCELLO TURNO, rappresentate e difese
dagli avvocati DONATELLA DE FRANCO, ROBERTO LAGHI;

– ricorrenti contro
GISONNA LEUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato BARBARA LUPPINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARI;

– controricorrente contro
COSCARELLA MORRONE MARIA ANNA;

Data pubblicazione: 12/07/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1559/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 03/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE

POSITANO.
Rilevato che:
con atto di citazione del 28 giugno 2001, Annarita Rosa e
Nada Armentano hanno esposto di avere acquistato, con
contratto del 9 ottobre 1997, un immobile da Maria Anna
Coscarella Morrone lamentando che la situazione di libertà del
bene era ben diversa da quanto dichiarato dalla venditrice nel
rogito per notar Leucio Gisonna, atteso che nel pignoramento
immobiliare del quale si dava atto nel rogito, era intervenuti
molti altri creditori e che, a causa di ciò, l’acquisto era stato
sostanzialmente vanificato. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la
responsabilità del notaio e della venditrice, addebitando al
professionista di avere omesso di accertare preventivamente la
libertà del bene oggetto di compravendita e l’esistenza di
interventi ordine alla procedura espropriativa indicata nell’atto
pubblico, mentre la venditrice avrebbe omesso di comunicare
l’esistenza di ulteriori debiti;
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 23 marzo
2011, rigettava la domanda non ravvisando responsabilità in
capo ai convenuti;
avverso tale decisione proponevano appello le originarie
attrici, con atto notificato il 2 settembre 2011 e la Corte
d’Appello riteneva che le attrici, nel giudizio di secondo grado,
avessero proposto una domanda nuova, avendo prospettato
davanti al Tribunale una azione contrattuale nei confronti del

Ric. 2017 n. 04691 sez. M3 – ud. 19-12-2017
-2-

z2-2/

notaio e della venditrice per una somma pari all’importo dei
crediti iscritti nella procedura esecutiva, mentre in grado di
appello, con evidente mutatio libelli, il danno deriverebbe dalla
evizione subita, consistendo in una somma pari al valore
attuale del bene. A sostegno di ciò depositavano, però,

avrebbe potuto essere prodotta entro l’udienza di precisazione
delle conclusioni di primo grado. Pertanto, per violazione
dell’articolo 345 c.p.c. la Corte territoriale riteneva
inammissibile la domanda tesa ad ottenere un risarcimento
ancorato al fatto nuovo dell’evizione dell’immobile;
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione
Annarita Rosa e Nada Armentano affidandosi ad un unico
motivo, illustrato da memorie. Resiste in giudizio il notaio
Leucio con controricorso.
Considerato che:
Con unico motivo deducono violazione di legge e omessa
motivazione, i sensi dell’articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c,
sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato
nell’individuare la mutati° libelli senza esaminare i motivi di
impugnazione, che avrebbero consentito di enucleare la causa
petendi. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel valorizzare una
differenza solo quantitativa della domanda che, al contrario,
non influenza le ragioni poste a base dell’azione fatta valere già
davanti al Tribunale. Si tratterebbe solo di una emendatio libelli
riferita al pagamento del valore attuale dell’immobile oggetto
di compravendita. In ogni caso, anche nell’ipotesi di domanda
nuova, si tratterebbe di una pretesa formulata in senso
riduttivo e non ampliativo dell’entità del risarcimento richiesto;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Quanto
alla violazione di legge non è indicato il vizio dedotto e le /
Ric. 2017 n. 04691 sez. M3 – ud. 19-12-2017
-3-

documentazione ritenuta inammissibile in appello, perché

diposizioni normative che si assumono violate. Inoltre,
l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione
di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una
indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in
cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche,

omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra
le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del
14/07/2016 (Rv. 640551 – 01). Pertanto, onde far valere una
violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale
riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante
specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai
principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual
modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia
discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’ inammissibilità del
motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle
norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in
realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Difettano
del tutto, nel caso di specie, i riferimenti alle regole legali di
interpretazione e la specifica indicazione delle disposizioni
violate. Sotto altro aspetto, la centralità della decisione della
Corte risiede nella novità della domanda per evizione del bene,
in quanto fondata su un elemento fattuale differente, rispetto
all’originario pregiudizio, costituito dall’importo dei crediti
iscritti nella procedura esecutiva. Tale profilo non è censurato.
In terzo luogo, la doglianza non inficia la parte della decisione
con la quale la Corte d’Appello evidenzia che il danno da
evizione avrebbe dovuto essere prospettato davanti al giudice
di primo grado e con esso i documenti attestanti tale
circostanza, che avrebbero dovuto essere prodotti prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di atti
Ric. 2017 n. 04691 sez. M3 – ud. 19-12-2017
-4-

ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c o per l’ipotesi di

relativi a una procedura esecutiva, acquisibili prima di tale momento. Pertanto
ai sensi de,.:!1’articolo 345 c.p.c. la domanda nuova ancorata ad una prospettiva

di fatto diversa, è inammissibile;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del
presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo –

seguono la soccombenza. Per entrambe le ricorrenti, ammesse al patrocinio a

art. 13, comma i quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:
“Quando rmougnazione,

anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’

dichiarata narnrnissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto

per la

stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del

comma 1–‘rys. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di

pagamento sorge al

momento del deposito dello stesso”.

P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese n favore del controricorrente, liquidandole in C 5.600,00 per compensi,
oltre alle spese ‘7- orfetta -ie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in

eurc 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte

Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2017
Il Presidente

Aule

spese dello Stato ; non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA