Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18444 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29160-2005 proposto da:

A.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente,

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso l’avvocato

GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PACIFICI

STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., succeduta a Enel Società per Azioni, in

persona del procuratore della Direzione Rete Puglia e Basilicata pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso

l’avvocato GENTILE GIOVANNI G., che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LIBRATTI GIUSEPPE, ZINGRILLO SANTA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2005 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO –

CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARCO RIGI LUPERTI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 25.7.05, ha respinto l’appello proposto da A.V. avverso la sentenza 9.12.02 del Tribunale di Taranto, che aveva a sua volta respinto la domanda di risarcimento del danno da abusiva installazione di un elettrodotto svolta dall’ A. nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a. La Corte territoriale ha affermato che spettava all’appellante di provare il suo diritto di proprietà sulle strade di campagna lungo le quali era stato realizzato l’elettrodotto e che a tal fine, a fronte della contestazione dell’Enel, non erano sufficienti nè la fotocopia della trascrizione dell’atto d’acquisto dell’intero fondo, originariamente indiviso, al cui interno le strade si snodavano, nè le note di trascrizione degli atti di compravendita stipulati fra l’ A. ed i terzi acquirenti dei singoli lotti in cui il fondo era stato successivamente suddiviso; ha inoltre ritenuto di non poter tener conto neppure delle conclusioni, favorevoli all’appellante, assunte dal primo dei due ctu officiati dell’indagine, avendo questi omesso di indicare le fonti del proprio convincimento. Sotto altro profilo, il giudice dell’appello ha poi rilevato che, pur potendosi ritenere accertato che la palificazione dell’Enel insistesse almeno in parte su terreno di proprietà dell’ A. e che pertanto si dovesse concludere per l’esistenza di un danno, l’appellante non aveva fornito prova specifica a riguardo, nè aveva fornito criteri da utilizzare per liquidare il danno in via equitativa.

A.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi.

Enel Distribuzione s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso A.V., ha denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, contesta che fosse suo onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare la permanenza del suo diritto di proprietà sulle strade lungo le quali l’elettrodotto è stato installato e rileva che spettava all’Enel Distribuzione, che costituendosi in giudizio aveva eccepito che, a seguito del frazionamento del fondo e della sua vendita in lotti, egli non fosse più proprietario delle strade, fornire la prova della propria eccezione.

2) Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, l’ A. lamenta che il giudice dell’appello abbia ritenuto che le note di trascrizione da lui prodotte in causa non fossero sufficienti a fornire la prova di cui era asseritamente onerato. Deduce che la Corte di merito avrebbe potuto facilmente pervenire a diversa conclusione ove avesse proceduto ad un esame analitico – comparativo delle indicate note con l’elaborato planimetrico allegato alla relazione del primo ctu, che constava del grafico delle strade sulle quali era stato abusivamente installato l’elettrodotto nonchè del grafico particellare dell’area interessata all’illecito.

3) Con il terzo motivo di ricorso l’ A., denunciando ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di merito abbia disatteso le conclusioni del primo ctu sulla base del mero rilievo della mancata indicazione da parte del tecnico delle fonti dalle quali aveva tratto il proprio convincimento e senza neppure convocarlo a chiarimenti.

4) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia e rileva che in tema di actio negatoria servitutis la parte che agisce non ha l’onere di fornire, così come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa del proprio diritto di proprietà.

5) Con il quinto motivo, l’ A., denunciando vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di merito abbia ravvisato un difetto di prova specifica in ordine all’ammontare del danno, ancorchè questo dovesse essere liquidato secondo criteri predeterminati per legge.

6) Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, infine, violazione dell’art. 90 e segg. c.p.c. ed ulteriore vizio di motivazione, e si duole della pronuncia sulle spese.

Il primo motivo del ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, Enel Distribuzione non ha mai contestato che l’ A. fosse proprietario, in origine, dell’intero fondo su cui corre l’elettrodotto. Erroneamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che l’odierno ricorrente fosse onerato di produrre “i documenti che attestassero la proprietà originaria del suolo e quella dei lotti venduti” e che la fotocopia della trascrizione dell’atto di acquisto da lui allegata non fosse idonea a provare una circostanza che doveva, al contrario, ritenersi pacifica fra le parti, a fronte della quale spettava all’Enel Distribuzione di dimostrare il fondamento della propria eccezione, ovvero che il successivo frazionamento del terreno in lotti, solo in parte alienati a terzi, avesse comportato il trasferimento ai singoli acquirenti del diritto di proprietà delle strade, poste all’interno del fondo, sulle quali insiste la palificazione.

E’ stata la società, del resto, a sostenere a propria difesa di aver realizzato l’opera su richiesta di detti acquirenti: deve dunque presumersi che, prima di dar corso all’esecuzione della linea elettrica, essa si sia assicurata – per non rischiare di commettere un abuso – che i richiedenti fossero proprietari dei terreni sui quali sono stati installati i pali che la sorreggono. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, dovendosi escludere che, una volta affermato il difetto di prova della legittimazione dell’ A. ad agire, la Corte territoriale potesse spingersi ad esaminare il merito della controversia.

Le superflue (e indubbiamente contraddittorie) considerazioni svolte dalla giudice dell’appello in ordine alla mancanza di prova specifica del danno subito dall’odierno ricorrente non costituiscono, pertanto, distinta ragione di rigetto della domanda e non integrano un capo della pronuncia suscettibile di passare in giudicato.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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