Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18444 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36297/2018 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

PIRANDELLO n. 67, presso lo studio dell’avvocato SABRINA BELMONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4791/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza del 25.10.2016 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello N.E., alias N.C., e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 4791/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione N.C. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 7 e 8, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento dello status di rifugiato. In particolare, il ricorrente si duole della sottovalutazione, da parte del giudice lombardo, dell’influenza e della posizione privilegiata della comunità (OMISSIS), molto potente e molto temuta in Nigeria, dalla quale sarebbero provenute le intimidazioni e le violenze subite dal richiedente e dalla sua famiglia di origine e finalizzate all’apprensione dei beni immobili di quest’ultima.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, il quale aveva fornito due versioni diverse, e contraddittorie, rispettivamente in sede di audizione innanzi la Commissione territoriale ed in sede giudiziaria, e non si era mai presentato in udienza per chiarire tali discordanze. In particolare, il N. “avanti il giudice di primo grado… per la prima volta ha dichiarato di aver fatto parte in Nigeria di un partito politico e di aver addirittura frequentato il Politecnico, mentre in primo grado aveva dichiarato di aver fatto scuola solo per sei anni; di aver lasciato la Nigeria nel 2010 e non nel 2013 come in precedenza dichiarato; che vi era stato un vero e proprio conflitto armato tra la sua comunità e quella confinante e che lui aveva partecipato ai combattimenti e di non poter rientrare nel suo paese in quanto sarebbe ancora ricercato dalla Polizia; di aver notizie che gli arrivano dal villaggio e che gli scontri stanno ancora continuando” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte milanese ha poi aggiunto che dalle fonti internazionali non risultano i conflitti descritti dal ricorrente e che, comunque, il ricorrente aveva vissuto nel proprio villaggio dal 2010 al 2013, nonostante la presenza di detti pretesi conflitti, senza particolari timori per la propria incolumità. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto poco credibile che il ricorrente nulla avesse saputo, dal 2010 sino alla data della sentenza impugnata, circa il presunto processo che lo riguardava in patria. Infine, la Corte di Appello conclude evidenziando che “Nel corso del giudizio di impugnazione l’appellante non si è mai presentato e nulla ha quindi spiegato in ordine alle gravi contraddizioni emerse e alle lacune riscontrate” (cfr. pag. 3 della sentenza).

Tale articolata motivazione non è utilmente attinta dalla doglianza in esame, con la quale il ricorrente si limita a proporre un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14, anche in relazione all’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE e dell’art. 13 della Direttiva 2005/85/CE, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della protezione sussidiaria, omettendo di considerare il fondato timore del ricorrente di subire un grave danno alla sua persona in caso di rimpatrio, anche per effetto del contesto di violenza generalizzata esistente in Nigeria.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello esamina la condizione interna della Nigeria, richiamando le fonti internazionali consultate, pur senza indicarne la data – fatto, questo, che tuttavia non è specificamente attinto dalla doglianza in esame – e quindi consentendo al ricorrente la duplice verifica della fonte e della pertinenza della specifica informazione da essa tratta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè la Corte ambrosiana avrebbe dovuto riconoscergli quantomeno la protezione umanitaria.

Anche questa censura è inammissibile. La Corte ambrosiana ha infatti escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente “… non avendo lo stesso provato in alcun modo che il suo rientro in Nigeria lo esporrebbe a profili di fragilità o a ripercussioni dannose; egli non si è mai presentato in udienza e nè lui nè il suo difensore hanno saputo riferire alcunchè in ordine al suo percorso di integrazione in Italia, al luogo in cui risiede e alla vita che conduce; è stato prodotto solo un documento di dubbia provenienza in ordine ad un’attività di volontariato per “Africapride” nel 2017 e null’altro; non si sa neppure se sia ancora in Italia; egli in Nigeria ha una famiglia che può accoglierlo, con moglie e figli, forse trasferita in luogo più sicuro, quale il (OMISSIS)” (cfr., pag. 4 della sentenza). Questa articolata motivazione non viene in alcun modo attinta dal motivo in esame, con il quale il ricorrente non indica alcun elemento specifico che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, o avrebbe scorrettamente valutato, il cui corretto apprezzamento lo avrebbe invece condotto ad una conclusione diversa da quella in concreto adottata.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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