Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18443 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 24/02/2017, dep.26/07/2017),  n. 18443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12118-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 859/2016 della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA

SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARRONE che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza presentata in data 21.11.2007 e reiterata in data 6.12.2007 e 31.10.2008, P.F. richiedeva il rimborso dell’Irpef trattenuta dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme che gli erano state corrisposte, quale reddito da lavoro dipendente, negli anni 1990, 1991 e 1992. A sostegno dell’istanza il contribuente sosteneva che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 recante disposizione agevolativa nei confronti dei soggetti colpiti dal sima del 13 e 16 dicembre 1990 che aveva interessato le province di Catania, Siracusa e Ragusa, doveva essere interpretato come rimessione in termini dei contribuenti che avevano pagato interamente le imposte, al fine di richiedere la restituzione del 90% di quanto versato.

Contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate G.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che lo accoglieva con sentenza n. 698 del 2012.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 7.3.2016. Il giudice di appello confermava la legittimità dell’ istanza di rimborso delle somme già versate, presentata a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 richiamando sul punto pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale; riteneva tempestiva la richiesta di restituzione, considerato che, a norma della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro il termine di decadenza decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 (1 marzo 2008). Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per tre motivi. Deposita memoria.

L’intimato non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione di legge: art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 2 e artt. 4,53 e 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, in quanto “la sentenza appare sorretta da una motivazione inesistente o quantomeno apparente ed è pertanto affetta da nullità”, in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di indicare le ragioni per cui i rilievi della Agenzia delle Entrate non potevano trovare accoglimento; la motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche, generiche o di principio.

La censura di violazione di legge per totale carenza di motivazione della sentenza che, per tale ragione, sarebbe radicalmente difforme dal paradigma costituzionale della decisione motivata, è destituita di fondamento. La parte-motiva della sentenza impugnata contiene una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (riportate per riassunto nei “fatti di causa”) in base alle quali il giudice di appello ha rigettato l’atto di gravame della Agenzia delle Entrate.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 nonchè della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto le norme in oggetto fanno esclusivo riferimento al rimborso delle “somme versate”, con la conseguenza che il diritto al rimborso è esercitabile soltanto dal sostituto di imposta che ha versate le somme e non dal sostituito che ha subito la ritenuta.

3. Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17; artt. 11 e 14 preleggi; L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3; art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’art. 9, comma 17 citato stabilisce la riduzione del carico fiscale soltanto in riferimento alle imposte non versate per effetto della sospensione di legge, limitando espressamente il beneficio alle somme ancora dovute al netto dei versamenti effettuati; la normativa sul condono è inapplicabile al soggetto che ha già versato le imposte estinguendo definitivamente il rapporto tributario.

I motivi, da esaminare congiuntamente poichè entrambi relativi al dedotta inapplicabilità della agevolazione fiscale al sostituito di imposta, sono infondati. In via interpretativa, questa Corte ha stabilito che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post”. (Sez. 5, Sentenza n. 20641 del 01/10/2007, Rv. 600601 – 01). La soluzione interpretativa alla quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, mediante “perequazione” tra contribuenti che non hanno effettuato il versamento delle imposte (ammessi al condono mediante pagamento del 10%) e contribuenti che hanno versato per intero le imposte (ammessi al rimborso del 90%), è stata recepita dal legislatore con l’approvazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, il cui l’art. 1, comma 665 stabilisce che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato talune province siciliane, individuati dall’art. 3 della ordinanza 24.12.1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i quali hanno versato imposte per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 hanno diritto (con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa per i quali il beneficio è temporaneamente sospeso) al rimborso di quanto indebitamente versato; la norma stabilisce inoltre che il termine di due anni per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre dalla data di vigenza della L. 28 febbraio 2008, n. 31 (entrata in vigore dal 1.3.2008).

Con riferimento alla legittimazione del sostituito alla presentazione dell’istanza di rimborso, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che stabilisce le regole generali in materia di rimborso dei versamenti diretti, prevede espressamente (al comma 2) che il diritto al rimborso, riconosciuto in capo al soggetto che ha effettuato il versamento, si estende al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, con la conseguenza che entrambi (sostituto e sostituito) sono legittimati a presentare la richiesta di rimborso prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (in termini, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14406 del 14/07/2016, Rv. 640556 – 01).

Si compensano le spese in ragione della natura controversa della questione, che ha richiesto un intervento normativo risolutore.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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