Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18443 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1561-2014 proposto da:

D.B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8616/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/10/2012, depositata l’11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato GIOVANNI PATRIZI, difensore del ricorrente, che

chiede la rimessione alla pubblica udienza;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di D.B.C. intesa al conseguimento della indennità di accompagnamento.

La statuizione di rigetto è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado che aveva confermato la valutazione peritale di prime cure; in particolare, il consulente di ufficio aveva evidenziato che l’appellante, in relazione alla patologia visiva, fruiva della speciale indennità per ciechi e che le restanti patologie non configuravano gli estremi per il riconoscimento autonomo della prestazione.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.B.C. sulla base di due motivi. I motivi sono stati illustrati congiuntamente. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto “violazione di legge” richiamando la sentenza n. 346/1989 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 1 e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 4, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

Il motivo è inidoneo alla valida censura della statuizione in quanto le doglianze formulate risultano non pertinenti alle effettive ragioni del decisum. Il giudice di appello ha dichiarato di aderire alla consulenza tecnica d’ufficio secondo la quale il complesso patologico sofferto dalla periziata, esclusa la patologia visiva per la quale la D.B. era già titolare della speciale indennità per ciechi assoluti, non integrava le condizioni per la concessione dell’indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1.

La decisione, adottata sul rilievo della esistenza di una situazione di cecità assoluta per la quale la periziata era titolare di speciale indennità, è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il cumulo dell’indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1 con l’indennità per cecità totale, ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2 è possibile solo a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacchè, altrimenti, l’indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l’assistito matura il diritto all’indennità di cieco assoluto (Cass. ord. n. 11912 del 2012).

Parte ricorrente, d’altronde, non ha allegato prima ancora che dimostrato, mediante puntuale richiamo al contenuto degli atti e documenti di causa ed alla stessa relazione peritale di seconde cure che la patologia visiva dalla quale era affetta la periziata dava luogo ad una situazione di cecità parziale, in relazione alla quale poteva effettivamente venire in rilievo il principio affermato da Corte cost. con la sentenza n. 346/1989.

Il motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Parimenti il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, in ragione della data di pubblicazione – l’11-12-2012 – della sentenza impugnata.

Con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n.8053 del 2014)

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha formulato il motivo in esame in termini coerenti all’attuale configurazione del vizio di motivazione posto che non ha indicato il fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione fra le parti, il cui esame è stato omesso dal giudice di appello; tale fatto non può infatti essere identificato,come pure si sostiene in ricorso, “nel mancato esame delle effettive conclusioni del secondo CTU e della difformità tra le due consulenze” in quanto l’omissione che si assume consumata riguarda non un fatto, da intendersi quale accadimento o circostanza in senso naturalistico Cass. SS.UU nn. 8053 e 8054 del 2015) ma piuttosto concerne il corretto apprezzamento delle emergenze scaturenti dalle relazioni peritali di primo e secondo grado, del cui esame è dato esplicitamente atto nella sentenza impugnata.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio, dato atto che per mero lapsus calami nella relazione, laddove si richiama l’orientamento espresso da Cass. ord. n. 11912 del 2012 ai fa riferimento alla ” cecità parziale” in luogo della ” cecità assoluta” che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Esse non sono inficiate dalle deduzioni sviluppate nella memoria depositata dalla parte ricorrente. In particolare il Collegio ritiene manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 4 e della L. n. 509 del 1988, art. 1, comma 2, lett. a) e b) e della L. n. 429 del 1991, art. 2 che parte ricorrente ha illustrato mediante esclusivo richiamo alle argomentazioni alla base della sentenza Corte cost. a 346 del 1989.

E’ noto che con tale sentenza il Giudice delle Leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 3 Cost. – il combinato disposto della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 1, e L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 4, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale. La declaratoria di incostituzionalità è stata fondata sulla considerazione che l’indennità di accompagnamento, in quanto diretta a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana (art. 2 Cost. e art. 38 Cost., comma 1), costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed “aggiuntiva” rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità; essa dunque non può essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidità civile assoluta, concorrano menomazioni – come la cecità parziale – che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini”.

Tali considerazioni non sono utilmente invocabili con riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, atteso che nel caso in esame non si controverte del diritto al cumulo dell’indennità di accompagnamento con altra provvidenza preordinata ad altri fini della quale la ricorrente D.B. sia titolare quale cieca assoluta.

Invero, per come pacifico, la D.B. è titolare della speciale indennità prevista per ciechi assoluti vale a dire della indennità di cui alla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2, lett. a) che ha modificato la disciplina dell’indennità di accompagnamento istituita con le L. 28 marzo 1968, n. 406, e L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

Come chiarito da questa Corte, l’indennità di accompagnamento introdotta a far data dal 1 gennaio 1968 a favore delle persone affette da cecità assoluta dalla L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1 rispondeva – nell’ambito di fondamentali precetti della Costituzione e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 3 e 38 – all’esigenza di sopperire a bisogni primari di soggetti colpiti dalla totale privazione della vista e, perciò, in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali. Istituto giuridico avente quindi funzione e caratteri peculiari, attinenti ad un aspetto non tanto immediatamente economico ma piuttosto di natura tipicamente “sociale”. Orbene, tra tali necessità “sociali”, debbono includersi tutte quel le attinenti alla vita di relazione, che presuppongono primariamente la possibilità, per il soggetto, di effettuare gli opportuni spostamenti nell’ambito della propria dimora nonchè – e soprattutto al di fuori di essa, con tutte le relative esplicazioni afferenti alla vita interpersonale ed agli aspetti della cultura, del lavoro e della formazione professionale, dell’uso del tempo libero e così via, vale a dire di tutto ciò che – richiamando il precetto dell’art. 3 Cost., comma 2, – consente un più completo sviluppo della personalità. (Cass. ordinanza n. 394 del 1992 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della L. 21 novembre 1968, n. 406, art. 1 nella parte in cui tale norma, in relazione alla L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8 ed al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies” (convertito con L. n. 33 del 1980), non ha attribuito l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto).

In base alle considerazioni che precedono, quindi, le specifiche finalità alle quali assolve la indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, risultano analoghe a quelle in funzione delle quali è attribuita la indennità di accompagnamento ordinaria di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni di talchè sotto questo profilo, non appare confliggente con alcun superiore principio costituzionale la esclusione del diritto all’indennità di accompagnamento ordinaria laddove ad integrare le condizioni per la concessione della detta prestazione concorra anche la situazione di cecità assoluta in relazione alla quale l’ordinamento riconosce una specifica prestazione assistenziale in funzione delle medesime esigenze. Alla luce di tutto quanto sopra, respinta la eccezione di costituzionalità in quanto manifestamente infondata, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna pane ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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