Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18443 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14155/2018 proposto da:

H.L., elettivamente domiciliato in Roma, P.zza dei Consoli

n. 62, presso lo studio legale dell’avvocato Enrica Inghilleri,

rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3485/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 17/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 3845/2018, ha respinto la richiesta di H.L., cittadino del (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica, tali da non potere trovare adeguata protezione nel Paese di provenienza da parte delle Autorità locali; quanto poi alla protezione sussidiaria, il Paese di provenienza del richiedente (il (OMISSIS)), pur gravato dal peso della estrema povertà della popolazione, non era interessato da conflitti armati interni (come riferito dall’ultimo rapporto dal portale (OMISSIS)); infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva una situazione meritevole di protezione umanitaria.

Averso la suddetta ordinanza, H.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare degli artt. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 essendo il provvedimento caratterizzato da una motivazione apparente, intrisa di affermazioni generiche, apodittiche, prive di riferimento agli elementi concretamente post.,’ a base della valutazione ed alle censure formulate dal richiedente avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale; 2) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1 A Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 11, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 sia vizio di motivazione, lamentando la mancata attivazione da parte del Tribunale, relativamente a tutte le forme richieste di protezione internazionale, del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, al fine di verificare se, in concreto, gli episodi narrati di violenza generalizzata e diffusa (avendo il richiedente raccontato di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle aggressioni e minacce di un gruppo di criminali estorsori) avessero assunto un tale livello di intollerabilità da determinare un rischio per il richiedente di grave compromissione dei propri diritti fondamentali, avendo il Tribunale invece statuito senza neppure documentare o specificare le fonti di informazioni utilizzate; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sempre in relazione al mancato approfondimento della situazione personale narrata dal richiedente e della situazione oggettiva ed attuale del Paese d’origine.

2. La prima censura è inammissibile.

Questa Corte, con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012, ha avuto più volte modo di ribadire che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940/2017, SSUU 8053/2014).

Il Tribunale ha valutato il materiale istruttorio emerso e la censura si risolve in un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile. In particolare, con riguardo alle considerazioni circa la situazione generale del Paese di provenienza., che deve essere fondata sulla consultazione delle fonti informative internazionali, nel caso di specie, non sono presenti nel provvedimento impugnato le lamentate affermazioni stereotipate, genericamente riprodotte come clausola di stile, perchè vi è stata comunque una valutazione del giudice di merito compatibile con le risultanze processuali.

In ogni caso il provvedimento impugnato non è privo di motivazione, anche a prescindere dagli specifici passaggi oggetto di censura, e le affermazioni criticate attengono a passaggi argomentativi del tutto secondari, non strettamente attinenti alla ratio della decisione, sicchè comunque non è configurabile l’assunto vizio di motivazione meramente apparente.

3. Il secondo motivo, nel quale, cumulandosi censure eterogenee, si lamenta che la vicenda personale del richiedente sarebbe stata erroneamente interpretata, e sottovalutata a causa di una errata applicazione del rischio di persecuzione o di danno grave ovvero dei presupposti per il permesso per ragioni umanitarie, è inammissibile.

La censura si risolve, infatti, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Quanto alla protezione umanitaria, poi, le affermazioni del ricorrente sono del tutto generiche, svincolate rispetto alla narrazione in fatto, nè il ricorrente indica quando e come avrebbe sottoposto al Giudice del merito tali situazioni soggettive, che non risultano nè dal ricorso nè dal provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, da ultimo si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. c) del ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”. Si è poi precisato (Cass. 27503/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati” (conf. Cass.29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018; Cass. 29358/2018).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni specifiche(salvo il riferimento a Report del 2016) che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile, poichè il Tribunale ha valutato il fatto dedotto, la vicenda personale narrata e la situazione socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, indicando anche le fonti utilizzate.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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