Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18443 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Cristoforo
Colombo 436, presso l’avv. Bianca Maria Caruso, rappresentato e
difeso dall’avv. Coviello Giovambattista giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 424/1/07 del 17/1/08.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
” G.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo.
Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo il contribuente lamenta il vizio di motivazione quanto all’iter logico seguito dal giudice tributario per confermare la valutazione operata dalla Commissione tributaria provinciale.
Il mezzo è manifestamente infondato. Il giudice tributario chiarisce infatti, con motivazione adeguata, che deve ritenersi congruo il valore risultante da stima dell’UTE eseguita con metodo comparativo, ridotto del 20% per la presenza di vincoli di natura urbanistica”;
che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010