Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18443 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36292/2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A. alias F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3854/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M., cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza del 19.6.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello A.M. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3854/2018, accoglieva il gravame limitatamente alla domanda di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Interno lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della tutela umanitaria, valorizzando non già l’esistenza di un rischio individuale dell’ A., bensì la condizione economica disagiata esistente in Bangladesh.

La censura è infondata. La Corte di Appello ha infatti ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di due concorrenti circostanze, e precisamente: “… da un lato, la difficile situazione del Bangladesh (uno dei Paesi più poveri del Mondo), la provenienza del ricorrente – secondo le sue dichiarazioni intrinsecamente credibili in quanto coerenti nel tempo, tempestive e sufficientemente circostanziate – da una famiglia economicamente povera… la impossibilità di restituire il prestito… e dall’altro lato la considerazione che il ricorrente ha ormai maturato un positivo inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove si trova ormai da tre anni e dove ha reperito una attività lavorativa sostanzialmente stabile… in una valutazione comparativa delle condizioni di vita alle quali sarebbe esposto in caso di rientro forzato in Patria, dalla quale si è allontanato nel 2014, impone di riconoscere al ricorrente la residuale forma di tutela di cui all’art. 5, comma 6 del T.U. Immigrazione, poichè il rientro nel Paese di origine esporrebbe il ricorrente a una condizione di indigenza che, in presenza del debito contratto, sarebbe di fatto irrisolvibile e tale da determinare condizioni di vita per il ricorrente (e per la sua famiglia) di povertà estrema non rispettose dei diritti umani fondamentali, anche considerato il grado elementare di scolarizzazione” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

Trattasi di motivazione pienamente rispondente al principio, enunciato da questa Corte, secondo cui ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298, in motivazione, pagg. 9 e 10).

Nel caso di specie la Corte milanese ha correttamente apprezzato, in termini tra loro comparativi, le condizioni di vita del richiedente la protezione, rispettivamente in Italia e nel Paese di provenienza, ed ha ritenuto, all’esito di un apprezzamento di fatto non utilmente sindacabile in questa sede, che in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe esposto ad un inaccettabile rischio di lesione dei diritti inalienabili della persona umana, suoi e dei suoi stretti congiunti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso è stato introdotto da un’Amministrazione dello Stato, che è istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.638714; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv 657198), non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo stesso, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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