Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18442 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 24/02/2017, dep.26/07/2017),  n. 18442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3374-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA

405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4000/2014 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARRONE che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 8.5.2008 G.C. presentava istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme corrisposte al dipendente negli anni 1990, 1991 e 1992. Il richiedente sosteneva che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 recante disposizione agevolativa nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, doveva essere interpretato come rimessione in termini, dei contribuenti che avevano pagato interamente le imposte, per richiedere la restituzione del 90% di quanto versato.

Contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate G.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa che lo accoglieva con sentenza n.61 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 23.12.2014. Il giudice di appello, dopo aver svolto una rassegna critica della giurisprudenza di legittimità, riteneva che non fosse maturato il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso in quanto “il termine de quo deve muovere da Cass. 20641/2007 secondo il canone del diritto vivente”; confermava la legittimità e fondatezza della istanza di rimborso presentata dal contribuente a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi.

G.C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17” in quanto la norma agevolativa in oggetto riguarda esclusivamente i sostituti di imposta, senza possibilità di estensione del beneficio ai sostituiti, come risulta anche dall’art. 1, u.c. della ordinanza n. 2057 del 21.12.1990.

2. Secondo motivo: “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665”, in quanto tale norma prevede il diritto al rimborso in favore del sostituto e non riguarda il sostituito.

I motivi, da esaminare congiuntamente poichè entrambi relativi al dedotta inapplicabilità della agevolazione fiscale al sostituito di imposta, sono infondati. In via interpretativa, questa Corte ha stabilito che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post”. (Sez. 5, Sentenza n. 20641 del 01/10/2007, Rv. 600601 – 01). La soluzione alla quale è pervenuta in via interpretativa la giurisprudenza di legittimità, mediante perequazione della posizione dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento delle imposte (ammessi al condono mediante pagamento del 10%) e dei contribuenti che hanno versato per intero le imposte (ammessi al rimborso del 90%), è stata recepita dal legislatore con la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 secondo cui i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato talune province siciliane, individuati dall’art. 3 della ordinanza 24.12.1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che hanno versato imposte per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 hanno diritto (con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa per i quali il beneficio è temporaneamente sospeso) al rimborso di quanto indebitamente versato; la norma stabilisce inoltre che il termine di due anni per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre dalla data di vigenza della L. 28 febbraio 2008, n. 31 (entrata in vigore dal 1.3.2008).

Con riferimento alla legittimazione del sostituito alla presentazione dell’istanza di rimborso, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che stabilisce le regole generali in materia di rimborso dei versamenti diretti, prevede espressamente (al comma 2) che il diritto al rimborso, riconosciuto in capo al soggetto che ha effettuato il versamento, si estende al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, con la conseguenza che entrambi (sostituto e sostituito) sono legittimati a presentare la richiesta di rimborso prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (in termini, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14406 del 14/07/2016, Rv. 640556 – 01).

Si compensano le spese in ragione della natura controversa della questione, per la cui definitiva risoluzione è stato necessario un intervento normativo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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